Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 141 del 07/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 141 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARNABA MASSIMILIANO N. IL 09/08/1967
avverso la sentenza n. 1254/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/11/2014

Barnaba Massimiliano ricorre avverso la sentenza 22.2.13 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 31.1.12 del Tribunale di Pesaro con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.483 c.p., alla pena di mesi tre di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere la Corte

alla gravità del fatto commesso e alla personalità dell’imputato il quale, pur se già condannato,
aveva svolto con esito positivo l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato.
I giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno
motivato la mancata concessione delle invocate attenuanti di cui all’art.62-bis c.p. ancorando il loro
giudizio alla molteplicità e gravità dei precedenti penali dell’imputato, legittimamente pervenendo
così al diniego delle attenuanti generiche, trattandosi, quello esaminato, di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della- ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailx ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2014

anconetana riconosciuto le attenuanti generiche e finendo per comminare una pena non adeguata

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