Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14099 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14099 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDULLO FILIPPO N. IL 17/03/1965
avverso la sentenza n. 5144/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CARDULLO Filippo ricorre per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza
così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio di motivazione, perchè il giudicante ha omesso di motivare
compiutamente circa le argomentazioni espresse dalla difesa ai fini della
determinazione della pena

Il ricorso è manifestamente infondato, aspecifico, ed esula dai limiti previsti
dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., poichè non mette in evidenza uno
specifico vizio della motivazione desumibile dal testo del provvedimento
impugnato.
La Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio e dal ricorso non si comprende quali siano gli argomenti difensivi
che non sarebbero stati esaminati dal giudice dell’appello.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015

RITENUTO IN DIRITTO

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