Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14091 del 01/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14091 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO VITTORIO N. IL 19/03/1991
avverso la sentenza n. 5612/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

v-

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato DI PIETRO Vittorio, tramite il difensore, ricorre per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio della motivazione in ordine al negato riconoscimento delle attenuanti
generiche

Il ricorso è manifestamente infondato, aspecifico, ed esula dai limiti previsti
dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., poichè non mette in evidenza uno
specifico vizio della motivazione desumibile dal testo del provvedimento
impugnato.
La difesa si duole del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche deducendo, sotto questo profilo vuoi l’erronea
applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., vuoi il fatto che non siano state
tenute in considerazioni le osservazioni della difesa ai fini del riconoscimento
delle suddette attenuanti generiche.
La censura è manifestamente infondata. La difesa non ha messo in evidenza
alcun specifico errore di diritto nella applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.
pen. Il trattamento sanzionatorio fondato sull’applicazione delle suddette
disposizioni è la diretta conseguenza di un apparato argomentativo che la difesa
manifesta di non condividere, senza peraltro dedurre valide argomentazioni che
possano dimostrare vizi della motivazione che devono essere desumibili dal testo
del provvedimento impugnato. E’ principio noto in giurisprudenza che il giudice
del merito nell’accordare o nel negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di
prendere in considerazione tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.,
essendo sufficienti che egli indichi quello che dei suddetti parametri abbia
maggior rilievo, al fine di permettere la ricostruzione del pensiero logicogiuridico che giustifica la decisione assunta e consenta di verificare che il
giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, di merito, non sia caduto in
arbitrii.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.20

RITENUTO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA