Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14090 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14090 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TONG AILIAN N. IL 26/03/1969
avverso la sentenza n. 2303/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è generico e non rispetta il
canone dettato dall’art. 581 cod proc. pen., posto che la difesa non indica lo
specifico vizio di motivazione e non dimostra che lo stesso sia desumibile dalla
lettura del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di ricorso propone la valutazione della causa di estintiva del
delitto di ricettazione che a tutt’oggi non è ancora maturata. Il reato è stato
accertato in data 17.4.2007, sicché la prescrizione maturerà alla data del
17.4.2017. Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015

L’imputata TONO AILIAN, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza
così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1) Vizio di motivazione, poiché dalla istruttoria dibattimentale non è stata
raggiunta la prova della responsabilità dell’imputata.
2) Violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del delitto
di cui all’art. 648 cod. pen.

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