Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1409 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1409 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da Marcelli Fabio e Marcelli Roberto,
avverso la sentenza 15.10.12 della Corte d’Appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 15.10.12 la Corte d’Appello dell’Aquila confermava la condanna
emessa il 22.5.09 dal Tribunale di Avezzano nei confronti di Fabio e Roberto
Marcelli per il delitto di truffa ai danni di Luigi Bonanni.
Con separati atti di identico tenore Fabio e Roberto Marcelli ricorrevano contro
detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per un solo motivo con cui
lamentavano la mancata derubricazione del delitto di truffa in quello di insolvenza
fraudolenta, essendosi i due limitati a dissimulare il proprio stato di insolvenza nel
contrattare con la persona offesa, senza porre in essere artifici o raggiri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 13/12/2013

2

1- I ricorsi sono manifestamente infondati.
Per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass, Sez. Il n. 45096
dell’11.11.09, dep. 25.11.09; Cass. Sez. Il n. 16629 del 29.3.07, dep. 2.5.07; Cass.
Sez. II n. 10792 del 23.1.01, dep. 16.3.01) il delitto di cui all’art. 640 c.p. si
distingue da quello p. e p. ex art. 641 c.p. perché nella truffa la frode è attuata
mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente

attivo si limita a dissimulare il proprio stato di insolvenza.
L’impugnata sentenza si è attenuta a tale insegnamento, avendo evidenziato che
gli odierni ricorrenti non si sono limitati ad assumere un’obbligazione tacendo il
proprio stato di insolvenza, ma hanno ripetutamente dato rassicurazioni al
Bonanni riguardo agli assegni consegnatigli (poi non andati a buon fine per la
falsità delle firme di traenza), aggiungendo di avere urgenza di cambiare i titoli,
con merce e denaro contante per la differenza, per coprire le spese di un viaggio
da effettuare nell’Italia settentrionale nel fine settimana e per le necessarie
immediate riparazioni della propria autovettura.
Per il resto, le contrarie argomentazioni svolte nei ricorsi scivolano sul piano
dell’apprezzamento di merito.

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi. Ex art. 616 c.p.p.
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di
ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma
che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa
ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 13.12.13.

create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta il soggetto

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