Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14088 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14088 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BILLECI GIOVANNI N. IL 28/10/1976
avverso la sentenza n. 2911/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

L’imputato BILL4CI Giovanni personalmente ricorre per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza
così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1) Erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., per mancanza della prova del
dolo
§2) Violazione di legge e vizio di motivazione perchè l’accertamento del fatto ed
in particolare della corrispondenza dei numeri di telaio del veicolo sequestrato è
stato effettuato sulla base di conoscenze personali dell’ispettore di Pubblica
Sicurezza che non può essere considerato fonte di prova esperta ed attendibile
§3) Vizio di motivazione, sia sotto l’aspetto della completezza dell’iter
argomentativo della decisione, sia nella valutazione delle deposizioni testimoniali
§4) Violazione di legge per essere la pena eccessiva.
§5) Violazione di legge perchè non è stata dichiarata la prescrizione del reato che
è consumato alla data dell.1.12.2008
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè del tutto generico in tutte le sue
articolazioni. In particolare: a) il primo motivo di ricorso non costituisce una
valida censura in diritto in relazione alla decisione della Corte territoriale che ha
ritenuto provato l’elemento psicologico del delitto di ricettazione (pag. 2 ella
sentenza) sulla scorta di elementi di fatto valutati secondo i parametri indicati
dalla costante giurisprudenza di legittimità; b) il secondo motivo di ricorso è del
tutto generico e si traduce nella diversa valutazione di una prova (accertamenti
svolti dalla polizia giudiziaria) senza indicare in quali punti siano in fatto erronei
gli accertamenti stessi; c) il terzo motivo è generico non indicando il vizio
specifico della motivazione e il punto della decisione dal quale detto vizio sia
desumibile; d) il quarto motivo introduce considerazioni di merito in ordine alla
determinazione della pena. La decisione della Corte sul punto non appare nè
manifestamente illogica, nè in contrasto con disposizioni di legge. L’entità della
sanzione, invero contenuta si colloca in un range inferiore alla media della pena
edittale e la motivazione che giustifica il trattamento sanzionatorio appare
adeguato; e) del tutto destituita di fondamento è la questione inerente alla
prescrizione del reato che alla data della pronuncia della Corte d’Appello non era
ancora maturata, nè essa è rilevabile in questa sede attesa la inammissibilità del
ricorso e il fatto che la causa estintiva invocata non è comunque perfezionata.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1.12.2015

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