Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14083 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14083 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROPPI SALVATORE N. IL 17/05/1955
avverso la sentenza n. 1039/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato ROPPI Salvatore, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza
così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine
all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato

Il ricorso è manifestamente infondato, perché è generico nel contenuto, involge
aspetti di merito (che sfuggono al sindacato di merito della Corte di legittimità)
reiterano le considerazioni già svolte nel giudizio di appello e sulle quali la Corte
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territoriale ha dato adeguata risposta. La difesa inoltre non ha
indicazione del vizio di motivazione enunciato in termini generici, nè ha indicato
il punto della decisione dal quale il suddetto vizio possa essere desunto. Per le
suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
-r-!
1

P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015

RITENUTO IN DIRITTO

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