Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14082 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14082 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIERICO ALBANO N. IL 25/01/1994
avverso la sentenza n. 26039/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

o

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CHIERICO Albano, tramite il difensore, ricorre per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1) – il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato
in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp

Il ricorso è manifestamente infondato, perché è generico nel contenuto. Il
ricorrente non indica quale sia la specifica causa estintiva del reato di cui il
giudice non ha tenuto conto ai fini della decisione con la quale è stato accolta la
richiesta (formulata anche dalla difesa) di definizione del giudizio ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen.
Per le suddette ragioni dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015

RITENUTO IN DIRITTO

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