Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14075 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14075 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEFANOVIC MILOJE N. IL 07/02/1978
GORAN JOVANOVIC N. IL 15/10/1982
avverso la sentenza n. 319/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
STEFANOVIC MILOJE, GORAN JOVANOVIC ricorrono per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) Vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 62 bis. cod. pen.,
perchè la Corte territoriale non ha riconosciuto le invocate attenuanti generiche

I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
deducendo, sotto questo profilo vuoi l’erronea applicazione degli artt. 62 bis e
133 cod. pen., vuoi il fatto che non siano state tenute in considerazioni le
osservazioni della difesa ai fini del riconoscimento delle suddette attenuanti
generiche, con conseguente vizio della motivazione. Entrambi i ricorsi sono
manifestamente infondati.
In primo luogo non è stato messo in evidenza alcun specifico errore di diritto
nell’applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio
fondato sull’applicazione delle suddette disposizioni è la diretta conseguenza di
un apparato argomentativo che i ricorrenti manifestano di non condividere, senza
peraltro dedurre valide argomentazioni che possano dimostrare vizi della
motivazione che devono essere desumibili dal testo del provvedimento
impugnato. E’ principio noto in giurisprudenza che il giudice del merito
nell’accordare o nel negare le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere
in considerazione tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., essendo
sufficienti che egli indichi quello che dei suddetti parametri abbia maggior
rilievo, al fine di permettere la ricostruzione del pensiero logico-giuridico che
giustifica la decisione assunta e consenta di verificare che il giudice,
nell’esercizio del potere discrezionale, di merito, non sia caduto in arbitrii. Nel
caso in esame la Corte territoriale [v. pag. 7/8 della sentenza] ha reso adeguata
motivazione delle ragioni per le quali non ha inteso accogliere il motivo di
appello, avendo preso in considerazione i precedenti giudiziari degli imputati.
Sul punto va ancora osservato che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa stabilita
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta processuale
dell’imputato la responsabilità ivi prevista.

RITENUTO IN DIRITTO

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1.12.2015

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