Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1407 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1407 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze nei confronti di:
Charaf Abdel Aziz nato in Marocco 1/1/1983
El Assri Abdelkrim nato in Marocco il 1/1/1968
Messaoudi Abdelhadi nato in Marocco il 1/11/1972
El Jammaa Mohamed nato in Marocco il 25/1/1963
Bel Lahmmar Noureddine nato in Marocco il 15/2/1985
El Assri Cheraf nato in Marocco il 6/6/1982
Moukhliss Hafid nato in Marocco 6/11/1984
2) Ben Lahmmar Noureddine nato in Marocco il 15/2/1985
avverso la sentenza del 27/1/2012 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

1

ía–

Data Udienza: 11/12/2013

letta la nota dell’avv. Filippo Viggiano pervenuta in Cancelleria il 11/12/2013;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 gennaio 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^
sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede,

Bouda Mohamed (classe 1981), Zaaouati Nourreddine, Bouda Ahmed, Bouda
Rachid, Ben Lahmmar Noureddine, Bouda Mohamed (classe 1984), El Jabiry
Mustapha, Ben Lahmar Mustapha, El Atifi Redouane e El Atifi Jaouad dai reati di
cui alli art. 74 d.P.R. 309/90 loro ascritti e El Hilali Nordine dal reato di cui ali’
art. 73 d.P.R. 309/90 perché il fatto non sussiste; rideterminava le pene per
ciascun imputato rispettivamente per El Harti Kalid in anni sei di reclusione ed C
40.000 di multa, El Harti Mohamed anni sei di reclusione ed C 40.000 di multa;
El Harti AbdelKader anni cinque mesi otto di reclusione ed C 30.000 di multa;
Bouda Mohamed (classe 1981) anni sei mesi otto di reclusione ed C 50.000 di
multa; Zaaouati Nourreddine anni sei mesi otto di reclusione ed C 50.000 di
multa; Bouda Ahmed anni sei mesi otto di reclusione ed C 50.000 di multa;
Bouda Rachid anni sei di reclusione ed C 30.000 di multa; Ben Lahmar
Noureddine anni sei mesi otto di reclusione ed C 50.000 di multa; Bouda
Mohamed (classe 1984) anni sette di reclusione ed C 30.000 di multa; El Jabiry
Mustapha anni tre di reclusione ed C 6.000 di multa; Ben Lahmar Mustapha anni
sette di reclusione ed C 30.000 di multa; Bouda Maati anni otto di reclusione ed
C 40.000 di multa; Bouda Elbachir anni sei di reclusione ed C 30.000 di multa; El
Moumni Seddik anni sei di reclusione ed C 30.000 di multa; Bouda Abdennaji
anni sette di reclusione ed C 30.000 di multa; Moukhliss Hafid anni quattro di
reclusione ed C 30.000 di multa; Charaf Abdel Aziz anni sette di reclusione ed C
30.000 di multa; El Atifi Redouane El Harti Kalid, El Harti Mohamed, El Harti
AbdelKader, Bouda Mohamed (classe 1981), Zaaouati Nourreddine, Bouda
Ahmed, Bouda Rachid, Ben Lahmar Noureddine, Bouda Mohamed (classe 1984),
El Jabiry Mustapha, Ben Lahmar Mustapha, El Atifi Redouane anni sei mesi otto
di reclusione ed C 22.000 di multa; El Atifi laouad anni cinque mesi quattro di
reclusione ed C 14.000 di multa; El Jammaa Mohammed anni sei mesi otto di
reclusione ed C 40.000 di multa; El Aloua Rachid anni due di reclusione ed C
5.000 di multa; El Assri Cheraf anni otto di reclusione ed C 30.000 di multa, non
applicata la recidiva contestata e ritenuta la continuazione con il reato di cui alla

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assolveva gli appellanti El Harti Kalid, El Harti Mohamed, El Harti AbdelKader,

sentenza della Corte di appello di Firenze del 23.2.2010; Paallal Karim anni uno
di reclusione ed C 4.000 di multa quale aumento per la continuazione con il reato
di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 22.6.2007; Zarouali
Mustapha anni due di reclusione ed C 6.000 di multa; Messaoudi Abdelhad anni
due di reclusione ed C 20.000 di multa; El Assri Abdelkrim anni sei di reclusione
ed C 20.000 di multa ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze del
Tribunale di Prato del 17.4.2008 e del 30.7.2007, con eliminazione della revoca

applicate a El Jabiri Moustapha con l’ interdizione dai pubblici uffici per cinque
anni. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale i predetti erano
stati dichiarati colpevoli dei delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 loro
rispettivamente ascritti.
La Corte territoriale, passate in rassegna le singole ipotesi di reato
associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 per le quali vi era stata condanna in primo
grado (capi 1, 3, 7, 9, 11) ne rilevava l’insussistenza per mancanza degli
elementi costitutivi, le prove acquisite essendo idonee a dimostrare soltanto il
concorso nelle varie ipotesi di reati di cui all’art. 73 d.P.R. cit., reati questi ultimi
in relazione ai quali venivano invece ritenute infondate le doglianze difensive
(tranne che per El Hilali Nardine) sicché si provvedeva solo alla rideterminazione
delle pene nelle misure già indicate.

2. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi:
1) Il procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze
che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge quanto all’assoluzione
degli imputati El Harti Khalid, Mohamed e Abdelkader (gruppo El Harti) dal reato
associativo di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 309/90), per essere la sentenza
impugnata pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo giudice

dell’ indulto per El Jammaa Mohamed e con sostituzione delle pene accessorie

senza confutarne puntualmente i passaggi argomentativi attraverso i quali si era
spiegato il coinvolgimento di El Harti Abdelkader già nel 2005, rafforzato (non
certo indebolito) dal legame di parentela con i fratelli Khalid e Mohamed che
operavano congiuntamente e consapevolmente con il costante apporto di Pallai
Antonio ed il minore Tarag Ibrahim;
– difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto ali
assoluzione degli imputati Bouda Mohamed (classe 1981), Zaaouati
Noureddine,Bouda Ahmed, Bouda Rachid, Ben Lahmar Moureddine, Bouda
Mohamed (classe 1984), El Jabiry Mustapha, Ben Lahmar Mustapha (gruppo Ait

3

OÀ–

Abbas) dal reato associativo di cui al capo 3 (art. 74 d.P.R. 309/90), perché la
sentenza impugnata, dopo aver dato atto dello svolgimento continuativo
dell’attività di importazione, trasporto e commercio di sostanze stupefacenti,
contraddittoriamente ne esclude la rilevanza al rilievo che difetterebbe una
struttura organizzata e la partecipazione consapevole. La circostanza dell’
alternarsi dei componenti per effetto degli arresti di alcuni di essi è priva di
rilievo, tanto più che i legami sono rafforzati dai vincoli parentali, mentre non
viene confutata l’argomentazione con la quale il primo Giudice aveva dato conto

dell’ esistenza dell’organizzazione per la ripartizione interna di compiti, l’ avvio
all’attività di minorenni, la dotazione di mezzi (autoveicoli, telefoni cellulari,
bilancini per la preparazione delle dosi, ascondigli, danaro), assistenza ai
detenuti, che continuano a collaborare;
– difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto
all’assoluzione degli imputati El Atifi Redouane e El Atifi Jaouad (gruppo El Atfi)
dal reato associativo di cui al capo 7 (art. 74 d.P.R. 309/90), perché l’ assunto
che costoro assieme al fratello (giudicato separatamente) pur agendo in
concorso non avrebbero “gravitato insieme e contemporaneamente” contraddice
i canoni ermeneutici per i quali è sufficiente un’ organizzazione rudimentale,
della cui esistenza il primo Giudice aveva dato conto, con diffusa e articolata
motivazione, completamente disattesa senza alcuna alternativa giustificazione;
– difetto di motivazione quanto all’ assoluzione di ElHilal Nordine dal reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 6), senza tenere conto del significato delle
conversazioni oggetto di intercettazione, in relazione alle quali il primo Giudice
aveva rilevato il significato dimostrativo, tanto più in difetto di giustificazione
alternativa da parte dell’ interessato, correttamente identificato per la persona
contattata col soprannome di “Pesce”;
– difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla
pena inflitta, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione nei confronti
degli imputati per i quali vi è stata riduzione, nonché al riconoscimento
dell’attenuante della lieve entità del fatto quanto a Bouda Abdemaji, El Jabiry
Mustapha e Messaoud Abdelhadi, posizioni tutte partitamente analizzate;
2) Bouda Mohamed (avv. Filippo Viggiano), per – violazione del divieto della
reformatio in peius

o comunque dell’ intangibilità delle statuizioni non

impugnate, avuto riguardo alli aumento ex art. 81 cod. pen., perché dopo l’
assoluzione dal delitto di cui all’ art. 74 d.P.R. 309/90, ridetermina la pena per
uno dei reati di cui all’ art. 73 d.P.R. cit. in anni sette oltre la multa e quindi
conferma in anni tre l’ aumento per la continuazione;

4

e

,A/

- omessa determinazione del reato più grave su cui si è operato l’ aumento;
3) Ben Lahmmar Noureddine e Ben Lahmar Mustapha (avv. Michele Passione):
– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e dell’ aumento operato per la
continuazione interna;

mancanza di motivazione in ordine all’inutilizzabilità di intercettazioni

telefoniche ed ambientali oggetto di doglianza con la memoria difensiva

intercettata dal 3.8.2006 all’ 11.9.2006 relativamente alla proroga del 2.9.2006
per mancanza della parte motiva;
4) Zarouali Mustapha:
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché manifesta
illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, contraddittoriamente negate, senza tenere conto del
comportamento processuale, della sopravvenuta assoluzione dal reato di cui alli
art. 74 d.P.R. 309/90 che contrasta con l’ assunto secondo il quale egli avrebbe
fatto parte di “un giro stabile e duraturo”;
5) Bouda Maati (avv. Nicola Giribaldi):
– errata applicazione di legge in punto di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen.
degli indizi in ordine al reato di cui alli art. 73 d.P.R. 309/90 di cui ai capi 3), 4) e
6) nonché mancanza ed illogicità manifesta della motivazione in relazione allo
specifico motivo di appello con il quale si era contestata la riconducibilità al
ricorrente dell’utenza telefonica oggetto di intercettazione, posto che gli unici
elementi a carico sono costituiti dalle conversazione captate, senza che vi siano
mai stati sequestri di sostanze stupefacenti, in difetto di perizia fonica e solo
sulla base delle impressioni degli agenti operanti;
– mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di
legge in punto di misura della pena per il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e per l’esclusione dell’ aumento per la recidiva;
5) Bouda Abdennaji (avv. Giovanni Marchese):
– inosservanza del combinato disposto degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
nonché mancante, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla penale
responsabilità del ricorrente fondata sul presupposto che egli si identificasse
nella persona soprannominata come “Orbo”, senza dare specifica risposta alle
doglianze mosse con l’ appello, con le quali si era fatto rilevare che la scheda
informativa riferiva anche di una diversa indicazione (“quello con gli occhiali”) e
che in altra conversazione intercettata il 30.5.2005 il soprannome non risultava

5

depositata in udienza, in particolare relativamente all’utenza n. 389/1689744

attribuito con certezza al ricorrente dal momento che l’ appellativo era stato
attribuito sia a tale Cianese Augusto sia (pag. 503 sentenza di primo grado) a
tale Satif El Habib, sicché le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata (che
enfatizzano il riconoscimento della voce da parte degli agenti di p.g.) non
appaiono soddisfacenti;
– inosservanza del combinato disposto degli artt. 125 e 546 cod. proc. peri.
nonché mancante, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al mancato

argomentato sul punto con l’ atto di appello;
6) Bouda Mohamed, Zaaouati Noureddine, Bouda Ahmed e Bouda Rachid (avv.
Manuele Ciappi):
– violazione degli artt. 606 c. 1 lett. b), c), e) e c. 3 nonché 609 c. 2 cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 530 e 125 c. 3 cod. proc. pen. quanto al delitto loro
ascritto al capo 4) per difetto di riconducibilità dei fatti verificati con quelli
contestati (per Bouda Mohamed) ovvero per difetto assoluto di motivazione (per
Zaaouati, Bouda Ahmed, Bouda Rachid);
7) El Aloua Rachid:
– mancanza ed insufficienza della motivazione in punto di mancata concessione
delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, senza
tenere conto delle ragioni addotte con l’ atto di appello con il quale si era
evidenziato che a suo favore erano da considerare, oltre l’incensuratezza, la
giovane età, lo stato di clandestinità, la giovanissima età, il contesto sociale, l’
assenza di altre pendenze penali;
8) El Harti Abdelkader:
– mancanza ed insufficienza della motivazione in punto di mancata concessione
delle

attenuanti

generiche,

per

avere

la

sentenza

impugnata

contraddittoriamente valutato a suo sfavore l’ inserimento sociale con regolare
attività lavorativa, senza tenere conto che proprio a seguito della perdita di tale
fonte di sostentamento si era visto costretto a vendere occasionalmente
sostanza stupefacente, condotta illecita subito interrotta non appena aveva
ripreso regolare attività lavorativa;

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla

contestazione ed applicazione della recidiva nonostante la declaratoria di
estinzione del precedente a norma dell’ art. 445 cod. proc. pen.;
9) El Assri Cheraf:
– violazione del’ art. 129 cod. proc. peri, per mancata pronuncia assolutoria
posto che l’ ipotesi accusatoria si fonda esclusivamente su intercettazioni

6

riconoscimento delle attenuanti generiche, senza aver tenuto conto di quanto

telefoniche;
10) El Assri Abdelkrim.
– violazione del’ art. 129 cod. proc. pen. per mancata pronuncia assolutoria
posto che l’ ipotesi accusatoria si fonda esclusivamente su intercettazioni
telefoniche;
3. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 972/2013, depositata il 6/6/2013, ha
così deciso: << In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale El Harti AbdelKader, Bouda Mohamed (classe 1981), Zaaouati Nourreddine, Bouda Ahmed, Bouda Rachid, Ben Lahmmar Noureddine, Bouda Mohamed (classe 1984), El Jabiry Mustapha, Ben Lahmar Mustapha, El Atifi Redouane e El Atifi Jaouad dai reati di cui all' art. 74 d.P.R. 309/90 loro ascritti, in tale accoglimento assorbiti il ricorso dello stesso Procuratore Generale in punto di pena per El Atifi Redouane El Atifi Jaouad e il ricorso di Bouda Mohamed (cl. 1981) in punto di determinazione della pena nonché nei confronti di El Hilali Nordine in ordine al reato di cui alli art. 73 d.P.R. citato a lui ascritto e nei confronti di Bouda Maati, Bouda Elbachir, El Moumni Seddik (inteso Saadik), Bouda Abdennaji, in punto di quantificazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine ai suddetti capi e punti. Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi di Bem Lahmar Mustapha, Bouda Maati, Bouda Abdennaji, El Aloua Rachid che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili quelli di Zarouali Mustapha (inteso Galoppino), Zaaouati Nourredine, Bouda Hamed, Bouda Rachid, El Harti Abdelkader, El Assri Cheraf e El Assri Abdelkrim che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di C 1000,00 alla Cassa delle ammende. Rigetta nel resto il ricorso di Bouda Mohamed (cl. 1981) ». annulla la sentenza impugnata nei confronti di El Harti Kalid, El Harti Mohamed, 4. La Corte, quindi, come segnalato dal RG. ricorrente, non si è pronunciata sul ricorso proposto dal Ben Lahmmar Noureddine, non citato nel dispositivo della predetta sentenza della Corte di Cassazione, nonché non si è pronunciata sul ricorso proposto dal RG. di Firenze nei confronti di Moukhliss Hafid, Charaf Abdel Aziz, Dan Ej Jammaa Mohamed, El Assri Cheraf, El Assri Abdelkrim, Messaoudi Abdelhadi; difatti in relazione alle posizioni dei suddetti imputati, chiamati a rispondere solo del reato di cui all'art. 73 d.p.r n. 309 del 1990, non può esservi assorbimento nella decisione di parziale accoglimento del ricorso proposto dal 7 Phiv- RG. riferita invece, con evidenza, ai soli soggetti imputati anche del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Pertanto la cognizione del Collegio è limitata al ricorso del Bel Lahmmar Noureddine ed al ricorso del P.G. limitatamente alle predette posizioni. Per il resto vale quanto già deciso da questa Corte con la sopra richiamata sentenza emessa all'udienza del 9/4/2013. Evidenzia ancora il Collegio, con riguardo alla nota sopra indicata del difensore dell'imputato Ben Lahmmar Noureddine, che l'avviso di fissazione non alla correzione dell'errore materiale, a nulla rilevando quanto risultante dall'accesso informatico alla cancelleria. 5. Il ricorso proposto da Ben Lahmmar Noureddine deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti ad esclusione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio da considerarsi assorbito nel già deciso accoglimento del ricorso del RG. presso la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 24924/13. Difatti con quest'ultima decisione questa Corte, come sopra riportato, annullava la sentenza impugnata nei confronti, tra l'altro, del predetto Ben Lahmmar Noureddine in relazione alla pronunciata assoluzione dal reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, ritenendo assorbita nella decisione di annullamento ogni altra questione relativa al trattamento sanzionatorio irrogato proposta dal RG. con il medesimo ricorso. Analogamente, quindi, il primo motivo di ricorso proposto dall'imputato, attinente anch'esso al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'aumento operato per la continuazione interna, ancora sub iudice, deve essere considerato assorbito nella predetta, già pronunciata, decisione di annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. A ciò consegue che, in relazione alla posizione dell'imputato Ben Lahmmar Noureddine, il giudice di dell'udienza comunicato all'avv. Filippo Viggiano atteneva all'udienza pubblica e rinvio dovrà pronunciarsi, oltre che in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, anche in relazione al trattamento sanzionatorio da irrogare, se del caso con l'applicazione delle regole dettate dall'art. 81 cod. pen. e con particolare riferimento alle doglianze mosse in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche e di calcolo dell'aumento per la continuazione interna. Ed a quest'ultimo il Collegio non può esimersi dall'evidenziare la fondatezza della doglianza proposta, per avere la Corte territoriale omesso di calcolare l'aumento per la continuazione esterna, già effettuato dal primo giudice. Tale valutazione di parziale fondatezza del ricorso in esame, sia pure non pronunciata in questa 8 ú, sede per via del richiamato assorbimento nella decisione di annullamento con rinvio, giustifica la mancata condanna dell'imputato ricorrente alle spese processuali, per via della parziale fondatezza delle doglianze proposte. L'ulteriore motivo proposto dal Ben Lahmmar Noureddine attiene alla mancata considerazione della memoria difensiva che denunciava l'inutilizzabilità di alcune conversazioni oggetto di intercettazioni per difetto di motivazione del provvedimento di proroga del 2/9/2006; esso è generico e come tale erano state sollevate con la predetta memoria e, da un altro lato, non si sono indicate quali sarebbero le conversazioni ritenute inutilizzabili. 6. Passando all'esame del ricorso del RG. limitatamente alle posizioni che non sono state decise con la richiamata sentenza di questa Corte, ritiene il Collegio che l'impugnazione debba essere rigettata, in quanto i motivi proposti risultano tutti infondati. E così, segnatamente, quanto alla posizione di Moukhlis Hafid, la Corte d'appello ha ritenuto di dovere valorizzare l'ottimo comportamento processuale dell'imputato e ciò ha, legittimamente, inciso sia sulla determinazione della pena base che sul calcolo dell'aumento per la continuazione. Quanto alla posizione di Charaf Abdel Aziz, la Corte d'appello ha ritenuto di valorizzare le ammissioni dell'imputato in riferimento alle quantità di stupefacente spacciate e ciò ha, legittimamente, influito, sulla base dei canoni fissati dall'art. 133 cod. pen., sia sulla determinazione della pena base, che sul calcolo dell'aumento per la continuazione. Quanto alla posizione di Dan Ej Jammaa Mohamed la riduzione della pena apportata dal giudice di appello è stata determinata dall'esclusione della recidiva reiterata, essendo residuata solo quella specifica, per la quale è stato applicato l'aumento di 1/2 della pena base nonché dalla valorizzazione della condotta di vita dopo la scarcerazione. Quanto alla posizione di El Assri Cheraf, la Corte territoriale ha escluso la pericolosità dell'imputato e, quindi, non ha tenuto conto della contestata recidiva, rendendo esaustiva motivazione sia in ordine alla determinazione della pena base che con riguardo all'aumento per la ritenuta continuazione, aumento, peraltro, calcolato nella misura di 1/2 della pena base. Quanto alla posizione di El Assri Abdelkrim, deve escludersi che via sia stata un'applicazione della continuazione d'ufficio, in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che con il gravame era stata richiesta l'applicazione 9 inammissibile; difatti, da un lato, non si è indicato specificamente quali doglianze della continuazione esterna in relazione ai reati di cui a due sentenze già irrevocabili; e la Corte territoriale si è limitata a correggere l'erronea indicazione di una delle predette sentenze. Quanto, infine, alla posizione di Messaudi Abdelhadi, il motivo di ricorso proposto dal RG., attinente al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, non deciso da questa Corte nella più volte citata decisione, deve considerarsi comunque assorbito nella pronunciata decisione di annullamento con relativa questione essere rivalutata in sede di rinvio dalla Corte territoriale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di Ben Lahmmar Noureddine ad esclusione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio assorbito nell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 24924/2013 della Corte di Cassazione. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale con riferimento alle posizioni di Moukhliss Hafid, Charaf Abdel Aziz, Dan Ej Jammaa Mohamed, El Assri Cheraf, El Assri Abdelkrim, Messaoudi Abdelhadi. Così deciso il 11 dicembre 2013 Il Consigl relatore Il Presidente rinvio in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, dovendo, la

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