Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14067 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14067 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIOSTUTO SALVATORE N. IL 24/06/1966
avverso la sentenza n. 5297/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 01/12/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato ARIOSTUTO Salvatore, tramite il difensore, ricorre per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di
doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§.1) denuncia la violazione dell’art. 132 cod. pen. per essere stata confermata la
pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.
6) Il ricorrente in questa sede illustra argomenti che già erano stati proposti negli
stessi termini in sede di gravame e ai quali la Corte d’Appello ha dato risposta
adeguata che va immune da qualsiasi censura. Il ricorso pertanto è di contenuto
generico, venendo meno alla sua funzione di costituire critica specifica al
provvedimento impugnato [v. Cass. n. 20377/09]. In particolare va osservato che
la Corte territoriale ha espressamente indicato le ragioni per le quali non ha
ritenuto di accogliere il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio,
in ciò richiamando i ventisei precedenti penali che caratterizzano il vissuto
giudiziario del prevenuto.
La motivazione è adeguata e non sindacabile nel merito.
Per le suddette ragioni il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso
s a 1.12.2015
RITENUTO IN DIRITTO