Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14066 del 14/02/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14066 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 4235/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la
Udit i dif. sor Avv.

Data Udienza: 14/02/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. d.ssa E. Cesqui che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. A.A. è stato dichiarato colpevole del tribunale di Milano e condannato alla pena di
giustizia.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di
prima grado.
3. Ricorre per cassazione personalmente l’imputatq>‘duce carenza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione in relazione agli articoli 125, 544 cpp, nonché violazione del diritto
di difesa.
3.1. Deduce inoltre inosservanza rronea applicazione della legge penale con particolare
riferimento all’articolo 49 cp.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è (apparentemente) redatto direttamente dall’interessato, la cui firma non è
stata autenticata. Poiché esso non risulta depositato in un ufficio giudiziario, per ciò solo, deve
eitenersi inammissibile.
2. Ad abundantiam si osserva che lo stesso è anche manifestamente infondato e
generico, atteso che si diffonde, per ben undici pagine, nella esposizione di principi giuridici,
con approfondimenti dottrinali e riferimenti giurisprudenziali circa, l’obbligo, costituzionalmente
imposto, di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, circa la struttura che deve avere la
motivazione della sentenza, circa le caratteristiche del sistema accusatorio, circa le garanzie da
offrire all’imputato. Viene anche affrontata la problematica del cosiddetto reato impossibile,
riportando il testo dell’articolo 49 cp e discettando sulla natura e sulla funzione di tale
previsione legislativa.
. 2.1. I riferimenti al caso concreto sono labili e del tutto generici; l’unica osservazione
pertinente è quella relativa al fatto che la falsità della patente sarebbe stata riconoscibile ictu
()cui/ da parte degli agenti operanti. Sul punto, tuttavia, il ricorrente sembra ignorare la
motivazione prodotta dalla corte d’appello che, da un lato, ha affermato che la grossolanità
della carta sulla quale era stampato il falso documento costituì ragione di mero sospetto,
dall’altro, tuttavia, ha considerato che il documento in questione presentava la regolare
indicazione dell’autorità che appariva averlo emesso e l’impronta di un timbro che poteva
sembrare autentico. Tanto ciò è vero che, per accertare la definitiva falsità del documento
stesso, fu necessario per gli agenti operanti richiede un successivo esame, effettuato presso gli
uffici della questura di Milano. Va ancora aggiunto che, trattandosi di una patente
apparentemente emessa da uno Stato estero, un margine di dubbio sull’autenticità della stessa
era più che legittimo.

1. Il cittadino kosovaro A.A. è imputato del reato di cui agli articoli 477 e 482
cp per avere esibito alle forze dell’ordine una falsa patente di guida, apparentemente emessa
dall’autorità dell’Eire, nonché del reato previsto dall’articolo 116 comma 13 0 del codice della
strada per aver circolato sulla pubblica via alla guida dell’autovettura senza aver mai
conseguito la patente.

3. La inammissibilità del ricorso rende inoperativa la prescrizione del reato sub B), che
sarebbe maturata dopo la sentenza di appello.
4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente alle spese
del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2014.

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