Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14062 del 17/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14062 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Torre Annunziata,
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 19/06/2015, con cui non è stato
convalidato l’arresto in flagranza di Nappi Vittoriano per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625
n. 2 e 7, cod. pen., in Piano di Sorrento il 18/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Felicietta Marinelli, pervenute in data 27/11/2015, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Torre Annunziata in composizione
monocratica non convalidava l’arresto di Nappi Vittoriano, operato dai CC di Piano di Sorrento
il 18/06/2015, per insussistenza della situazione di flagranza, in quanto il Nappi era stato
rinvenuto a bordo, quale passeggero, di un ciclomotore che, solo dopo i successivi
accertamenti, risultava essere provento di furto; al momento dell’inseguimento, infatti, il
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Data Udienza: 17/02/2016

ciclomotore era condotto da una persona che si era data alla fuga, per cui il Nappi, mero
passeggero del mezzo, non veniva rinvenuto in possesso di tracce del reato, peraltro già
consumatosi, per cui doveva ritenersi insussistente sia la flagranza che la quasi flagranza.
2.Con ricorso depositato il 30/06/2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata ricorre per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 380, 382,
391 cod. proc. pen., in quanto nel caso di specie gli agenti avevano intimato l’alt a due
individui a bordo di un ciclomotore, privi di casco, che si erano dati alla fuga, ed erano poi stati

conducente dello stesso si era dato alla fuga e, contestualmente, era stato accertato che il
ciclomotore era stato appena rubato. Il veicolo, inoltre, presentava evidenti danni, mancando
della scocca e presentando il blocco di accensione rotto, per cui sarebbe stato evidente a
chiunque la provenienza illecita dello stesso; inoltre il Nappi Vittoriano si era avvalso della
facoltà di non rispondere, senza fornire alcuna giustificazione del perché si trovasse a bordo
del ciclomotore, costituente corpo del reato, circostanza che, evidentemente, integra gli
estremi della quasi flagranza.
3. Il P.G., in persona della dott.ssa Felicietta Marinelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte in
data 01/12/2015, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in
quanto, nel caso di specie, sussisteva sia la quasi flagranza che il fumus commissi delicti, da
valutare con giudizio ex ante ed in base ad un criterio di ragionevolezza, essendo stato il Nappi
sorpreso a bordo del veicolo rubato, circostanza dalla quale era possibile desumere che egli
avesse appena commesso il furto.
4. In data 25/01/2016 il difensore del Nappi Vittoriano, Avv.to Goffredo A. Glaviano, ha
depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero, in quanto,
nel caso di specie, il Nappi era solo trasportato sul ciclomotore e la polizia giudiziaria non
aveva effettuato alcun inseguimento nell’immediatezza della commissione del furto, accertato
solo in maniera del tutto casuale dopo che il Nappi era stato fermato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Appare di tutta evidenza come la condizione di quasi flagranza sussista allorquando il soggetto
sia colto in possesso di cose e/o beni che rendano evidente la commissione del reato. Detta
condizione, evidentemente, si realizza non solo quando vengano rinvenuti in possesso del
soggetto strumenti specificamente atti a commettere il reato, ma altresì quando egli venga

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bloccati dagli operanti; nel corso delle attività di accertamento della proprietà del veicolo, il

rinvenuto in possesso di beni che rappresentino il corpo del reato stesso, ossia, nel caso in
esame, proprio il bene sottratto a seguito della commissione del reato di furto.
Appare essere sfuggita al giudice impugnato la circostanza che detta previsione processuale si
pone come alternativa a quella prevista dalla prima parte dell’art. 382 cod. proc. pen., a norma
del quale la quasi flagranza sussiste in caso di inseguimento dell’autore del reato subito dopo
la commissione dello stesso; il rinvenimento del soggetto in possesso di cose e/o beni da cui
desumere la commissione del reato, infatti, costituisce autonoma previsione, che prescinde

richiedendosi semplicemente che il rinvenimento in possesso di detti beni avvenga in un
ragionevole arco di tempo successivo alla commissione del reato medesimo.
A fronte del dato inequivocabile costituito dal rinvenimento del Nappi Vittoriano in possesso,
ancorché insieme ad altra persona, del bene oggetto del reato, ossia del ciclomotore poco
prima rubato e recante evidenti tracce di manomissione, l’arresto in quasi flagranza del
predetto appare del tutto legittimo in base ad un giudizio di ragionevolezza formulato ex ante,
dovendosi collocare nella successiva fase della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai
fini dell’emissione di misura coercitiva, ogni valutazione in ordine alla consapevolezza o meno,
da parte del Nappi, della provenienza del veicolo e della sua partecipazione al furto dello
stesso.
L’arresto era stato, quindi, legittimamente eseguito, ed il provvedimento impugnato va quindi
annullato senza rinvio (Sez. 6, sentenza n. 21330 del 05/05/2015, Rv. 2635399), in
accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il 17/02/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dalla circostanza che fosse stato realizzato un inseguimento del soggetto tratto in arresto,

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