Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1406 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1406 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Venezia avverso la sentenza del 21/1/2013 del Giudice di Pace di Lonigo nel
procedimento nei confronti di:
1) El Fels Hamid nato in Marocco il 1/1/1970
2) Aboussabr Souad nato in Marocco il 1/1/1981
3) El Fels El Miloudi nato in Marocco il 14/2/1977
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;

Data Udienza: 11/12/2013

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 21/1/2013 il Giudice di Pace di Lonigo

dichiarava non doversi procedere nei confronti di El Fels Hamid, Aboussabr
Souad, El Fels El Miloudi, Ayari Abderraouf e Jebari Monia per il reato di cui

1

bA,

all’art. 633 cod. pen. loro ascritto, perché estinto per intervenuta remissione
della querela.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Venezia, sollevando il seguente motivo di
gravame: erronea applicazione di legge per essere stata intesa la
remissione della querela come riferita anche al reato di occupazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Difatti, come correttamente
argomenta il RG. ricorrente, il giudice di pace ha errato nel dichiarare
estinto il reato nei confronti di tutti gli imputati, in quanto, come si evince
dalla stessa sentenza impugnata, la remissione della querela si riferiva ai
soli imputati Ayari Abderraouf e Jebari Monia responsabili dell’occupazione
dell’immobile sito in via Campanella n. 16 e non anche agli imputati El Fels
Hamid, Aboussabr Souad, El Fels El Miloudi, responsabili dell’occupazione di
altro immobile sito in via Campanella n. 14.
Trattandosi, quindi di fatti diversi, la remissione della querela per
uno di esso non poteva estendersi anche all’altro reato ascritto ad altri
imputati. In tal senso dalla lettura degli atti emerge chiaramente, al di là
del tenore dell’imputazione, l’autonomia dei due fatti di reato, che è ostativa
all’applicazione dell’effetto estensivo della remissione di querela, il cui
presupposto è, invece, il concorso di più persone nel medesimo reato (sez.
5 n. 36078 del 25/5/2004, Rv. 229329; sez. 5 n. 40446 del 9/7/2009, Rv.
244628).

4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,
annullata limitatamente alla posizione degli imputati El Fels Hamid,
Aboussabr Souad, El Fels El Miloudi con rinvio al giudice di pace di LOnigo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di El Fels
Hamid, Aboussabr Souad, El Fels El Miloudi con rinvio al giudice di pace di

2

abusiva dell’immobile sito in via Campanella n. 14.

‘Amigo.

Roma, 11 dicembre 2013

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