Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1406 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1406 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udienza: 02/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
RUBINI MARIA CARMELA N. IL 20/05/1973
avverso l’ordinanza n. 465/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
03/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Ihtt. NGELO COSTANZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. j74
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il Riesame di Lecce, con ordinanza n.465/15 R.G.M.C.P.,
del 3/06/2015, accogliendo il ricorso di Rubini Maria Carmela, ha ritenuto
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura
cautelare, ma ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini

avendone ravvisato i presupposti in relazione al reato ex art.74, commi 1-2-3,
d.P.R. n.309/1990 (capo 13 delle imputazioni provvisorie) nel procedimento
n.3962/11 R.G.N.R.

2. La Procura della Repubblica di Lecce

chiede l’annullamento del

provvedimento suindicato lamentando che sarebbe affetto da nullità ex art.606
lett., lett.0 e lett.E ) in relazione all’art.275 cod.proc.pen..
3. Il ricorso è infondato.
3.1. L’art.274, lett c), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16
aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti
sia non solo concreto ma anche attuale. Il primo requisito deriva dell’esistenza di
elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa
commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede. La attualità,
invece, si fonda sulla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
commissione di nuovi reati come quello per il quale si procede. In base alla
modifica dell’art.274, lett c), cod.proc.pen., non è più sufficiente formulare
fondata prognosi che l’imputato, presentandosene l’occasione commetterà reati
dello stesso genere di quelli per i quali procede, ma è anche necessario,
formulare fondata prognosi che all’imputato si presenti effettivamente
un’occasione per compiere ulteriori delitti dello stesso genere di quelli per i quali
si procede (Cass.pen., Sez.3, n.37087 del 19/05/2015, Rv.264688). Nel
provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame ha specificamente
evidenziato le ragioni per le quali non ha ravvisato la concretezza e l’attualità
delle esigenze cautelari. Ha rilevato che tra i fatti contestati e l’applicazione della
misura intercorre un arco temporale di oltre tre anni e ha espressamente tenuto
conto della estensione del requisito della attualità sia al cosiddetto
“inquinamento probatorio’ sia al rischio di reiterazione di condotte criminose
della stessa specie voluta dalla L.n.16/04/2915 n.47 (l’indagata gestiva la ‘cassa’
del sodalizio riportando agli altri sodali le disposizioni e le direttive del capo

preliminari le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere,

3
Renna Raffaele durante la detenzione di costui). In questa prospettiva, il
Tribunale ha valutato il cristallizzarsi dei dati probatori che la riguardano,
l’assenza di precedenti penali e l’insussistenza di condotte che lascino profilare
un pericolo di fuga. Ha anche considerato che , in altro procedimento, è stato
annullato, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, un provvedimento
restrittivo adottato per reati

ex art. 416 bis cod.pen. e 73 e 74 d.P.R.

n.309/1990.
3.2. Vale inoltre osservare che, considerate anche le modifiche apportate

affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.231 del 2011 – nel caso di
misure coercitive disposte per il reato associativo ex art.74 d.P.R. n.309/1990,
per condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve
essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in
quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non
presuppone necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari
connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato ex art. 416-bis cod.pen.,
sicché non risulta inapplicabile la massima di esperienza, elaborata per
quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi
contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Cass.pen.,
Sez.4, n.26570 delll’11/06/2015, Rv.263871).

P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2/12/2015

Il Consigliere estensore

dalla L.16/04/2015, n.47 – che ha attribuito veste normativa al principio già

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