Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14050 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14050 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sardiello Nicola, nato a Francavilla Fontana il 16/08/1944

avverso l’ordinanza del 18/05/2015 del Tribunale di Brindisi

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, rigettata l’istanza di dissequestro di un
conto corrente, un libretto di risparmio e conti di deposito di titoli presentata da
Nicola Sardiello, che con sentenza del Tribunale di Brindisi del 09/17/2013 era
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 644 cod. pen., commesso in
Francavilla Fontana il 16/12/1996 ed oltre in danno di Donato Castrolla,
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Data Udienza: 04/02/2016

dichiarandosi con la stessa sentenza non doversi procedere nei confronti del
Sardiello per un ulteriore reato di usura contestato come commesso in danno del
Castrolla dal 1994 al 1998 in quanto estinto per prescrizione, veniva disposta la
confisca dei predetti beni in quanto pertinenti sia alle condotte usurarie per le
quali era intervenuta condanna che a quelle oggetto della declaratoria di
estinzione per prescrizione, ma comunque giudizialmente accertate.
Il condannato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale; il
provvedimento impugnato non sarebbe motivato sulla specifica istanza di

sentenza, per il reato in ordine al quale il Sardella era stato condannato, nella
misura di £. 35.000; la confisca sarebbe illegittima per il profitto dell’ulteriore
reato dichiarato prescritto; anche a voler tenere conto di detto reato, i beni
confiscati sarebbero di valore superiore ai relativi proventi, non essendo stati
disposti accertamenti peritali che dimostrino il contrario; la richiesta di
dissequestro di beni acquisiti presso soggetti diversi dal condannato sarebbe
stata illogicamente ritenuta non pertinente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Non è per il vero sussistente il vizio di carenza motivazionale denunciato con
riguardo all’istanza di dissequestro in quanto avente ad oggetto i beni per un
valore superiore al danno corrispondente al reato in ordine al quale il Sardella
era stato condannato; sul punto, nel provvedimento impugnato si osservava
infatti che, essendo stati accertati anche i fatti oggetto delle condotte per le quali
era stata rilevata la prescrizione, in relazione al danno cagionato con tali
condotte la confisca sarebbe possibile.
Proprio quest’ultima conclusione, in termini di praticabilità giuridica della
confisca nel caso in esame, non è tuttavia conforme al dato normativo.
La previsione del sesto comma dell’art. 644 cod. pen. consente per il reato
di usura, nella specie contestato al Sardiello, la confisca di beni di valore
corrispondente ai vantaggi usurari nel caso in cui sia pronunciata sentenza di
condanna o di applicazione di pena per il predetto reato. Questa Corte Suprema
ha avuto modo di precisare come tale presupposto debba essere restrittivamente
inteso, in aderenza al dato letterale, alle situazioni nelle quali il giudizio abbia
avuto esito in una delle decisioni sopra specificate, escludendone pertanto la
ricorrenza nei casi in cui il reato venga dichiarato estinto per prescrizione (Sez.
2, n. 12325 del 04/03/2010, Dragone, Rv. 247012). Ciò conformemente, del
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dissequestro dei beni per il valore ulteriore rispetto al danno determinato con la

resto, alla previsione di presupposti analogamente definiti in tema di confisca ai
sensi dell’art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, (Sez. 5, n. 25475 del
24/02/2015, Prestanicola, Rv. 263904), e più in generale alla necessità di
un’interpretazione rigorosa dell’indicazione normativa di tali presupposti in
considerazione della natura sanzionatoria della confisca e della giurisprudenza
comunitaria in materia (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262759).
I solo apparentemente difformi interventi giurisprudenziali citati dal
Procuratore generale non contrastano in realtà con i principi appena indicati,

diverse indicazioni normative estendono esplicitamente la possibilità di disporre
la confisca a situazioni nelle quali il procedimento non abbia avuto esito in una
sentenza di condanna, vincolando tale possibilità a presupposti diversi da quelli
previsti dall’art. 644, comma sesto, cod. proc. pen. o posti in generale
dall’ordinamento, come per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente realizzate, consentita dall’art. 44, comma secondo, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, in quanto la lottizzazione abusiva sia stata accertata,
condizione di fatto che evidentemente prescinde dalla pronuncia di una sentenza
di condanna (Sez. 4, n. 31239 del 23/06/2015, Giallombardo, Rv. 264337; Sez.
3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255112) ; ovvero giustificate dalla
presenza di una pronuncia di condanna in primo grado e di un accertamento
sulla sussistenza del fatto contestato, sulla responsabilità dell’imputato e sul
rapporto pertinenziale fra i beni confiscati ed il fatto, che rimanga inalterato nei
successivi gradi del giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.
264434), condizione che non ricorre nel caso di specie.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al
Tribunale di Brindisi per un nuovo esame che tenga conto dei menzionati principi
in tema di confiscabilità dei beni per il valore corrispondente ai reati dei quali sia
stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo
esame.
Così deciso il 04/02/2016

costituendone eccezioni individuate per casi particolari nei quali specifiche e

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