Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14046 del 06/02/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14046 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. B.B.
2.A.A.
3.D.D.

4. F.F.

avverso la sentenza del 12/11/2010 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata dalla
difesa del ricorrente B.B.;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Stabile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l’imputato B.B.gli avv.ti Felice Lentini e Gianluigi Tizzoni, per
l’imputato A.A. l’avv. Lodovico A.A. e per l’imputato F.F. l’avv.
Gianmarco Cesari , che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

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Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza dell’11/12/2009, veniva
confermata l’affermazione di responsabilità di B.B.,
A.A., D.D. e F.F. per il
reato continuato di cui agli artt. 216 e 223, commi primo e secondo, n. 1, r.d. 16

s.r.I., operante nella commercializzazione di prodotti farmaceutici e dichiarata
fallita in Monza il 10/03/2009, in concorso con il presidente del consiglio di
amministrazione Stefano Francesco De Marco e con i consiglieri Maurizio
Massarotti e Angus Richard Humphreys Urquhart,
1.1. distraendo la somma di C. 1.343.000, trasmessa con sette bonifici
bancari dal 04/11/2008 al 27/01/2009 in favore della controllante Farmafin s.r.l.
con la fittizia causale «cash pooling» (intendendosi come tale l’accentramento
delle risorse finanziarie di un gruppo presso un’unica società al fine di ottenere
una migliore gestione della tesoreria aziendale) e da questa versata senza alcuna
ragione ad altre società riferibili agli imputati, quali la Italfresco s.r.l. e la Alcofin
s.p.a.; la somma di C.40.000 trasmessa con bonifico bancario del 05/12/2008 in
favore della Italfresco con la fittizia causale

«cash pooling»;

somme per

complessivi C. 24.000 prelevate ingiustificatamente per cassa dal D.D., dal
F.F. dal A.A. e da tale Diego Ragazzo; la somma di C. 30.000 prelevata
con un assegno bancario del 03/10/2008 contabilizzato come prelievo
dell’amministratore De Marco; le somme di C. 74.972 ed C. 81.750
rispettivamente prelevate con nove assegni tratti sul conto corrente acceso
presso la banca Credito Artigiano e con cinque assegni tratti sul conto corrente
acceso presso la banca Unicredit senza giustificazione contabile;

computers e

calcolatrici del valore complessivo di C. 10.000 circa, in uso al personale
amministrativo ed agli informatori scientifici della fallita, e tre autovetture, beni
non rinvenuti dalla curatela;
1.2. falsificando la contabilità con l’inserimento di causali fittizie come «cash
pooling» o generiche come «pagamento» o «conto anticipi a fronte di spese
aziendali» a giustificazione delle distrazioni, occultando documenti quali estratti
conto bancari e corrispondenza e comunque tenendo il libro giornale ed i
mastrini in modo da impedire la ricostruzione dei movimenti degli affari della
fallita, con particolare riguardo alle uscite precedentemente indicate;
1.3. concorrendo a cagionare il dissesto della società in conseguenza delle
condotte di false comunicazioni sociali relative al bilancio del 2007, consistite
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marzo 1942, n. 267, commesso quali amministratori di fatto della X-Pharma

a

nell’esporre al passivo dello stato patrimoniale, alla voce «altri fondi», l’importo
di C. 9.887.875 in luogo di quello di C. 22.192.013 effettivamente necessario alla
costituzione di fondi badwill (ossia destinati a coprire l’avviamento negativo di
acquisti di aziende) adeguati per sostenere le future perdite derivanti
dall’acquisto del ramo d’azienda Merck e dai connessi trasferimenti di personale,
e di altro fondo a copertura delle future perdite derivanti dalla cessione del
prodotto Intragel; nell’esporre altresì interamente al conto economico, quale
provento straordinario, l’importo di C.13.426.900,23 corrisposto alla fallita a

sopra, da imputare invece a fondo di ristrutturazione per il solo importo di C.
1.278.055,97 di competenza dell’esercizio 1997; e nell’esporre di conseguenza
un utile fittizio di C. 2.595.680,31, occultando una reale perdita di C.
8.713.416,97 un patrimonio netto negativo per C. 8.338.854,71 ed una
condizione di insolvenza finanziaria della società.
2. La sentenza di primo grado veniva riformata con la rideterminazione delle
pene, per effetto dell’esclusione dell’aumento per la continuazione relativamente
ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale, in anni tre e mesi quattro di
reclusione per il B.B., anni due e mesi undici di reclusione per il A.A.,
anni due e mesi sette di reclusione per il D.D. e anni due e mesi quattro di
reclusione per il F.F., e la conseguente revoca nei confronti del A.A.  e
del D.D. della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici
cui all’art. 29 cod. pen., confermandosi la condanna degli imputati, escluso il
B.B.nei confronti del quale le costituzioni di parte civile erano state
revocate, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
3. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. Sul rigetto delle eccezioni di nullità ed inutilizzabilità,
3.1.1. il ricorrente B.B.deduce, anche con la memoria depositata,
violazione di legge nella ritenuta sanatoria della nullità, qualificata come a
regime intermedio, derivante dalla mancata notifica del decreto di fissazione del
giudizio immediato al difensore avv. Giovanni Oricchio, nominato dall’imputato il
22/06/2009 in aggiunta al difensore avv. Gianlugi Tizzoni con revoca di ogni
nomina precedente, per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, della
conferma di tale richiesta da parte dell’imputato personalmente presente alla
prima udienza di detto giudizio del 06/11/2009, della mancata proposizione in
quella sede dell’eccezione, viceversa sollevata alla successiva udienza del
10/12/2009 dall’avv. Perongini quale sostituto processuale dell’avv. Oricchio, e
dell’attività difensiva viceversa svolta alla prima udienza. Osserva il ricorrente
che la richiesta di giudizio abbreviato, funzionale al conseguimento di benefici
sanzionatori, non superava la violazione dei diritti di., difesa; che neppure
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titolo di compensazione del badwill con la cessione del ramo d’azienda di cui

superava tale violazione l’aver l’imputato personalmente insistito nell’istanza
all’udienza del 06/11/2009, nel momento in cui allo stesso non veniva richiesto
dal giudice se consentisse allo svolgimento del procedimento in assenza del
difensore non avvisato; e che l’eccezione non era preclusa dall’attività esplicata
in quell’udienza, risoltasi nella costituzione delle parti civili e nella proposizione di
questioni sull’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e sul risarcimento del
danno, per la decisione delle quali il procedimento veniva rinviato alla successiva
udienza del 10/12/2009, ed era comunque tempestivamente presentata a

pronuncia della sentenza all’udienza del giorno successivo.
3.1.2. Il ricorrente A.A. deduce violazione di legge nella ritenuta
sanatoria, per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, della nullità derivante
dalla tardiva iscrizione dell’imputato nel registro degli indagati, che aveva
consentito l’effettuazione di indagini per un periodo di dieci mesi senza che
venisse richiesta la proroga di legge, e dell’inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche per la loro esecuzione in periodo precedente all’iscrizione e per la
mancanza agli atti dei decreti autorizzativi. Il ricorrente osserva che il carattere
patologico della nullità e dell’inutilizzabilità, quest’ultima riguardante elementi
probatori la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, esclude la sanatoria; e
reitera la proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 405 cod. proc.
pen. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 112 Cost. laddove non prevede la
possibilità per il giudice per le indagini preliminari di determinare la data in cui
era dovuta l’iscrizione dell’indagato nel registro.
3.1.3. Il ricorrente D.D. deduce violazione di legge nel mero richiamo
alla decisione di primo grado sulla regolarità delle intercettazioni eseguite,
osservando che la mancanza agli atti dei decreti autorizzativi non aveva
consentito ai difensori di verificare la correttezza delle operazioni, e
sull’utilizzabilità degli atti di indagine compiuti precedentemente all’iscrizione
dell’imputato nel registro degli indagati e successivamente alla scadenza del
termine di novanta giorni imposto al pubblico ministero per la richiesta di
giudizio immediato, anch’egli rilevando come il carattere patologico di tali
inutilizzabilità ne escluda la sanatoria per effetto della richiesta di giudizio
abbreviato.
3.2. Sulla sussistenza dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il
ricorrente B.B.deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alle
dichiarazioni del coimputato A.A. e di quelle dell’addetta alla contabilità,
raccolte dai curatori del fallimento, sul ritorno alla X-Pharma di somme uscite
con le operazioni di cash pooling e sui pagamenti di creditori della fallita e di

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quest’ultima udienza, prima della formalizzazione delle conclusioni e della

stipendi di dipendenti della stessa da parte della Farmafin e di altre società
destinatarie dei versamenti.
3.3. Sulla sussistenza dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale,

il

ricorrente B.B. deduce mancanza di motivazione in ordine alle
dichiarazioni dell’amministratore giudiziale e dei curatori della fallita sulla
completezza della documentazione contabile e sulla disponibilità degli estratti
conto fino alle operazioni del febbraio del 2009, ed illogicità della ritenuta
inattendibilità della tesi difensiva sull’asportazione di documenti da parte dei

questi ultimi sostituito le serrature degli armadi in cui la contabilità era custodita
ed al dato della consegna al pubblico ministero della documentazione relativa
alle operazioni di cash pooling da parte proprio di una dipendente, tale Emanuela
Stemma.
3.4. Sulla sussistenza del reato di bancarotta impropria,
3.4.1. i ricorrenti B.B. e A.A. deducono illogicità della motivazione
rispetto alla circostanza per la quale l’appostazione delle somme ricevute a titolo
di compensazione del badwill come sopravvenienze attive piuttosto che come
fondo per ristrutturazione, e la connessa quantificazione dei fondi a copertura
dell’avviamento negativo nel bilancio del 2007, depositato in ritardo e
successivamente alla cessione nel settembre del 2008 della maggioranza delle
quote sociali dalla precedente proprietà Pharmexx alla Farmafin, non facevano
che riproporre l’impostazione del bilancio al 2006 dalla precedente gestione, resa
necessaria dall’opposizione del socio estero alla modifica di criteri contabili che
avrebbero evidenziato l’andamento negativo di quella gestione. Lamentano
altresì violazione di legge nella ritenuta irregolarità delle operazioni, citando in
proposito un parere dell’Agenzia delle Entrate sull’assenza di principi contabili in
materia e sull’essere pertanto la soluzione adottata nel bilancio in contestazione
una di quelle possibili; aggiungendosi nel ricorso proposto dal A.A. come il
criterio adottato fosse comunque debitamente esplicitato nella relazione al
bilancio.
3.4.2. I ricorrenti B.B. , A.A. e F.F. deducono
contraddittorietà del ritenuto concorso causale della condotta nella causazione
del dissesto rispetto a quanto concluso nella stessa sentenza impugnata, laddove
vi si riconosceva come il dissesto della X-Pharma avesse avuto inizio nella
precedente gestione ed a seguito di scelta alla stessa attribuibili; aggiungendosi
nel ricorso proposto dal F.F. come il dissesto dovesse ritenersi ormai
irreversibile al momento della cessione della società alla Farmafin ed all’ingresso
degli imputati nella X-Pharma. I ricorrenti A.A. e F.F. lamentano altresì
violazione di legge nella ritenuta sufficienza, ai fini della configurOilità del reato,

dipendenti, rispetto alle dichiarazioni dell’amministratore giudiziale sull’aver

di una condotta che aggravi il dissesto, della quale i ricorrenti evidenziano
l’incompatibilità con la notevole entità della pena prevista per il reato e, come
particolarmente osservato nel ricorso proposto dal F.F., con il principio di
offensività, per il quale nella specie l’insolvenza esaurisce già la lesione degli
interessi dei creditori.
3.5. Sulla qualifica di amministratori di fatto degli imputati, e comunque sul
concorso degli stessi nei fatti contestati, il ricorrente B.B. deduce, anche
con la memoria depositata, contraddittorietà dell’attribuzione di detta qualifica di

periodo temporale della ritenuta gestione di fatto degli imputati ed alla
sostanziale inoperatività della società al di fuori di adempimenti di natura
meramente formale e comunque occasionale, quali il deposito del bilancio e i
rapporti con l’INPS; contraddittorietà della ritenuta assenza dalla gestione della
società del presidente del consiglio di amministrazione De Marco con quanto
dedotto nell’atto di appello sui poteri amministrativi allo stesso conferiti, sul
deposito da parte del predetto del bilancio relativo al 2007, sugli interventi del
De Marco nel corso della procedura fallimentare e sui riferimenti presenti nelle
conversazioni intercettate alla riferibilità allo stesso della società; mancanza di
motivazione sui rilievi difensivi in ordine all’essere destinatari dei bonifici
unicamente il De Marco e le società Farmafin e Italfresco, all’impossibilità per
l’imputato di concorrervi, nel momento in cui il De Marco era l’unico soggetto
abilitato ad operare sui conti correnti bancari della società e in assenza di
ulteriori indagini documentali sugli stessi, all’opposizione manifestata
dall’imputato con il D.D. verso un’operazione di

cash pooling ed alle

dichiarazioni testimoniali che escludevano una presenza dell’imputato nella
società a nome della nuova proprietaria Farmafin; travisamento delle
dichiarazioni dell’imputato sulla ritenuta ammissione di concorso nelle condotte
distrattive, laddove il B.B. si era limitato a riferire di aver svolto qualche
incarico per conto del De Marco a seguito della malattia che avrebbe portato al
decesso di quest’ultimo; ed illogicità del ritenuto concorso dell’imputato, privo di
competenze contabili, in condotte di false comunicazioni sociali realizzate in un
bilancio depositato dal De Marco ed accompagnato da una relazione del consiglio
di amministrazione da questi presieduto. Il ricorrente A.A. deduce illogicità
del ritenuto concorso dell’imputato, semplice consulente contabile del De Marco
recatosi a tal fine per non più di tre o quattro volte nella sede della X-Pharma, di
condotte distrattive dallo stesso non effettuate e della causazione di un dissesto
dovuto a fatti avvenuti prima del suo ingresso della società nel settembre del
2008; contraddittorietà con le dichiarazioni del coimputato B.B., il quale
ammetteva di aver ordinato alcuni dei trasferimenti di denaro alla Farmafin,
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con quanto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata in ordine al limitato

sottoscritti dal De Marco, ed escludeva qualsiasi apporto dell’imputato alla
distrazione dei computers e delle autovetture; e mancanza di motivazione nel
riferimento ad irrilevanti conversazioni telefoniche, nelle quali l’imputato si
limitava a spiegare le ragioni delle modalità di appostazione in bilancio delle
somme ricevute a compensazione del badwill, e comunque sul dolo e sulla
consapevolezza della possibilità di arrecare pregiudizio ai creditori. Il ricorrente
F.F. deduce violazione di legge nella ritenuta responsabilità dell’imputato
quale direttore generale, in quanto tale punibile solo allorché compia atti

attribuite competenze con riguardo unicamente ai rapporti sindacali;
contraddittorietà con le dichiarazioni rese dai coimputati B.B.  e A.A. su
tale limitato ruolo, dal B.B.  sullo spostamento dei computers presso la
Alcofin in quanto contenenti files personali, dal A.A. sull’intervento dei soli De
Marco e B.B. nei trasferimenti di denaro, dall’amministratore giudiziale
sulla consegna da parte dell’imputato dì parte della documentazione contabile e
sulla sollecitazione alla riconsegna di un’autovettura ad opera dello stesso, e
dalla teste Stemma sulla gestione dei pagamenti e degli incassi da parte del
B.B. e delA.A.; contraddittorietà, inoltre, con intercettazioni
telefoniche dalle quali emergeva la carenza di poteri gestionali del F.F. e
con quanto affermato nella stessa sentenza impugnata sulla mancata
partecipazione dell’imputato alle trattative ed alla riunione per l’acquisizione della
fallita da parte della Farmafin; contraddittorietà, ancora, della ritenuta assenza
del De Marco dalla gestione della società con l’essere il predetto beneficiario dei
trasferimenti di denaro attraverso le società allo stesso riferibili; mancanza di
motivazione sul ritenuto concorso dell’imputato, estraneo alla gestione della
contabilità, nella sottrazione della stessa, in base all’irrilevante episodio della
sostituzione delle chiavi degli armadi in cui la contabilità era custodita,
giustificata con la reazione ad analoga condotta dei dipendenti, e travisamento
sul punto del contenuto di una conversazione intercettata con il B.B.,
erroneamente riferita ad una cernita dei documenti contabili da far trovare
all’amministratore giudiziale; illogicità del ritenuto concorso dell’imputato in
condotte di false comunicazioni sociali relative ad un bilancio depositato nel
settembre del 2008, laddove il F.F. faceva ingresso nella società il
successivo 3 novembre; e mancanza di motivazione, infine, sulla consapevolezza
del dissesto da parte dell’imputato. Il ricorrente D.D. deduce violazione di
legge e mancanza di motivazione, nel mero richiamo della decisione di primo
grado, sull’esercizio da parte dell’imputato, in modo continuativo e significativo,
dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore, laddove il
D.D. risultava aver svolto funzioni meramente operative ed stato
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gestionali paragonabili a quelli di un amministratore, laddove al F.F. erano

destinato ad assumere l’incarico di direttore commerciale senza poteri di spesa;
mancanza di motivazione, altresì, sull’individuazione di concreti contributi
concorsuali dell’imputato, in tal veste, nelle condotte distrattive, nella tenuta
della contabilità e nella redazione del bilancio; e contraddittorietà con le
dichiarazioni del F.F. su quanto riferito dagli altri imputati in merito alla
sostanziale inutilità dell’apporto del D.D..
3.6. Sulla sussistenza della contestata aggravante del concorso di cinque o
più soggetti attivi, il ricorrente D.D. deduce mancanza di motivazione in

amministrazìone, individuati quali ulteriori concorrenti nel reati, e
contraddittorietà con la ritenuta assenza di uno di essi, ossia il De Marco, dalla
gestione delle società.
3.7. Sul diniego dell’attenuante del risarcimento del danno, il ricorrente
B.B. deduce mancanza di motivazione in ordine alla quietanza rilasciata
dal fallimento, dimostrativa dell’integralità del risarcimento, ed alla necessità di
tenere conto delle già indicate risultanze sul parziale rientro delle somme uscite
a titolo di cash pooling.
3.8. Sulla determinazione della pena, il ricorrente B.B.  deduce
mancanza di motivazione nel ricorso a formule generiche e nell’omessa
considerazione della disposizione dei bonifici da parte del De Marco e della
richiesta di rinvio del procedimento, da parte dell’imputato, per integrare
l’importo del risarcimento. Il ricorrente A.A. deduce mancanza di
motivazione, anche ai fini della prevalenza delle riconosciute attenuanti
generiche, sull’essere stato l’imputato mero esecutore delle direttive del
B.B. , sul suo atteggiamento collaborativo e sulla mancanza di un suo
personale arricchimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti dai ricorrenti B.B., A.A. e D.D. sul rigetto
delle eccezioni di nullità ed inutilizzabilità sono infondati.
1.1. L’omessa notificazione del decreto introduttivo del giudizio, nella specie
immediato, ad uno dei due difensori dell’imputato, e la mancata partecipazione
di detto difensore alle udienze del successivo giudizio abbreviato, eccepite dal
ricorrente B.B., integrano nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 23070
del 27/04/2005, Alì, Rv. 232072; Sez. 5, n. 4940 dell’11/12/2008, Camera, Rv.
243158; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D’Aria, Rv. 249184). Siffatte nullità
sono sanate dall’opzione difensiva per il rito speciale, che implica il
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ordine alle specifiche responsabilità dei componenti del consiglio di

conseguimento degli scopi dell’atto e l’accettazione degli effetti dello stesso da
parte dell’imputato ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39298 del
26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835; Sez. 1, n. 949 del 08/11/2011
(13/01/2012), Piacente, Rv. 251669; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013,
Stanganelli, Rv. 255130; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv.
256040). Insussistente è pertanto la lamentata violazione dei diritti della difesa,
considerato peraltro che, come osservato nella sentenza impugnata, l’attività
difensiva aveva modo di esplicarsi pienamente nel corso del giudizio con la

Perongini, comparso espressamente in sostituzione del legale destinatario della
notifica della quale si lamenta l’omissione, circostanza sulla quale nessuna
censura è specificamente proposta dal ricorrente; nonché mediante la richiesta di
rinvio dell’udienza avanzata in quella sede per consentire la definizione di accordi
risarcitori, che presupponeva l’accettazione del contraddittorio nei modi con i
quali lo stesso si era costituito.
1.2. La tardiva iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle
notizie di reato, oggetto del motivo proposto dal ricorrenteA.A., non dà luogo
ad alcuna nullità, derivandone unicamente eventuali conseguenze in tema di
responsabilità personale del magistrato del pubblico ministero che abbia
ritardato l’iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).
Ma neppure la circostanza è causa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
oltre la scadenza del termine per le indagini preliminari, computato dalla diversa
data in cui si assume che l’iscrizione dovesse essere effettuata, essendo
l’individuazione di detta data rimessa elusivamente alla valutazione discrezionale
del pubblico ministero, non sindacabile da parte del giudice (Sez. 6, n. 40791 del
10/10/2007, Genovese, Rv. 238039; Sez. 2, n. 23299 del 21/02/2008, Chirillo,
Rv. 241103; Sez. 5, n. 22340 dell’08/04/2008, Bruno, Rv. 240491). In ogni
caso, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la dedotta irregolarità
non integrerebbe un caso di inutilizzabilità patologica, ossia dipendente da
un’assunzione di atti in quanto tale assolutamente vietata dalla legge; ed è
pertanto soggetta a sanatoria a seguito della scelta dell’imputato di richiedere la
celebrazione del giudizio con il rito abbreviato (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000,
Tammaro, Rv. 216246; Sez. 3, n. 23432 del 05/05/2010, D. P., Rv. 247638;
Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi, Rv. 254081; Sez. 2, n. 19483 del
16/04/2013, Avallone, Rv. 256038), principio, questo, specificamente affermato
con riguardo alle questioni sulla validità di atti investigativi compiuti
successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari (Sez. 5, n.
38420 del 12/07/2010, La Rosa, Rv. 248506; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011
(01/06/2012), Bianco, Rv. 252853). Correttamente nella sentenza impugnata si
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presenza, all’udienza del 06/11/2009, di un difensore, in persona dell’avv.

riteneva pertanto irrilevante l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 405
cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice di determinare la data
della dovuta iscrizione del nominativo dell’indagato nell’apposito registro, ai fini
dell’individuazione del decorso del termine delle indagini preliminari e della
declaratoria di inutilizzabilità degli atti effettuati oltre la scadenza di detto
termine; questione peraltro già dichiarata manifestamente infondata in altra
occasione da questa Corte (Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009 (19/01/2010),
Martino, Rv. 245850).

delle censure di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti precedentemente
all’iscrizione del nominativo dell’imputato nel registro delle notizie di reato,
dedotte dal ricorrente D.D.. L’ulteriore doglianza del ricorrente in ordine alla
mancanza agli atti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche
attiene ad una circostanza che di per sé non determina alcuna causa di nullità o
inutilizzabilità, ove dei decreti non vengano messe in discussione l’esistenza e la
validità (Sez. 4, n. 14436 del 05/03/2009, Gualtieri, Rv. 243988); deduzioni
specifiche, queste, non presenti nel ricorso. Neppure tale eccezione si sottrae
peraltro all’effetto sanante della scelta difensiva per il giudizio abbreviato,
riguardando anche in questo caso un’ipotesi di inutilizzabilità non definibile come
patologica nei termini in precedenza indicati.

2. I motivi proposti dal ricorrente B.B. sulla sussistenza dei fatti di
bancarotta fraudolenta patrimoniale sono infondati.
Insussistente è in particolare la dedotta contraddittorietà delle conclusioni
della Corte territoriale con le informazioni raccolte dai curatori in ordine al rientro
nelle disponibilità della fallita di somme uscite a seguito delle operazioni di cash
pooling ed al loro impiego per il pagamento di creditori e dipendenti della XPharma. Nella sentenza impugnata, dandosi atto di tali elementi, si osservava
infatti per un verso che gli stessi provenivano da generiche dichiarazioni dei
curatori, che lo stesso ricorrente ammette del resto essere fondate su asserzioni
dell’imputato A.A. e di un’addetta alla contabilità della fallita; e per altro che i
dati riferiti riguardavano solo la destinazione di una modesta quota delle somme,
segnatamente individuata dal A.A. in C. 400.000, alla corresponsione di
stipendi ai dipendenti, a fronte delle ammissioni del B.B. e del A.A. in
ordine all’utilizzazione della maggior parte del denaro per il pagamento di
fornitori della Alcofin e di debiti delle altre società beneficiarie. Non senza
considerare quanto rilevato nella sentenza di primo grado, ed espressamente
richiamato nella sentenza impugnata, in merito ai contatti telefonici intercettati
fra il B.B., il A.A. e il D.D., nell’imminenza dell’udienza
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3. Le considerazioni di cui al punto che precede implicano l’infondatezza

prefallimentare, dimostrativi di accordi per un’artificiosa attribuzione della
causale cash pooling ai bonifici effettuati in favore della Farmafin.

3. I motivi proposti dal ricorrente B.B.  sulla sussistenza dei fatti di
bancarotta fraudolenta documentale sono infondati.
Le sentenza impugnata era adeguatamente motivata, nei sintetici riferimenti
alla caratteristiche di frammentarietà della documentazione contabile rinvenuta,
alle indicazioni non veritiere sulla causale cash pooling dei versamenti alla
Farmafin ed ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, laddove gli
stessi devono ritenersi integrati dai richiamati passaggi delle decisione di primo
grado; nei quali, oltre all’accenno indicato al punto precedente sulle
intercettazioni relative alla fittizia predisposizione della causale di cui sopra, si
rilevava che l’amministratore giudiziario della X-Pharma riceveva dal F.F.
documentazione parziale peraltro custodita non più presso la fallita, ma negli
uffici della diversa società Italjob, e che da riportate conversazioni intercettate
fra il B.B., il F.F. e il A.A. risultava come i documenti consegnati
all’amministratore giudiziario fossero il risultato di una selezione mirata di quelli
di cui gli imputati disponevano, e come fra l’altro un contratto di consulenza
fosse stato fatto firmare al De Marco con una fittizia retrodatazione.
A fronte di queste considerazioni, il ricorrente propone rilievi generici sulla
asserita completezza della contabilità. L’ulteriore riferimento alla tesi difensiva
della sottrazione di parte della contabilità ad opera dei dipendenti della fallita
vette su un aspetto che veniva esaminato dalla Corte territoriale; la quale
osservava, con argomentazione esente dai vizi logici denunciati dal ricorrente,
che la veridicità di quella tesi era esclusa da una conversazione telefonica
intercettata fra il B.B.e il F.F. il 13/02/2009, dalla quale la versione
risultava concordata fra gli interlocutori come rappresentazione dei fatti da
prospettare all’amministratore giudiziario per giustificare una sostituzione delle
chiavi degli armadi in cui la contabilità era originariamente riposta, a quel punto
riconducibile ad una sottrazione operata dagli stessi imputati. Il che priva di
decisività la circostanza, indicata nel ricorso, della consegna di taluni documenti
da parte di una dipendente, compatibile con un’attività di recupero
successivamente svolta da parte della stessa.

4. I motivi proposti dai ricorrenti B.B., A.A. e F.F. sulla
sussistenza del reato di bancarotta impropria sono infondati.
4.1. La falsità delle contestate appostazioni contabili era oggetto nella
sentenza impugnata di una motivazione congrua, in quanto articolata sulla base
dei rilievi della decisione di primo grado premessi all’esposizione delle ragioni di
)

11

.

infondatezza delle censure proposte con gli atti di appello. Da questo complesso
argomentativo risulta infatti che all’acquisizione da parte della X-Pharma,
avvenuta nel 2006, di rami d’azienda di altre società farmaceutiche quali la
Solvay, la Fournier e la Merck, aveva corrisposto il versamento di somme, a
titolo di badwill, proporzionate solo al numero dei dipendenti delle attività
cedute, ma non alla scarsa rimuneratività delle relative linee di prodotti, che
aveva cagionato nel 2008 la cessazione delle attività e la sottoposizione dei
dipendenti al regime della cassa integrazione; e che peraltro dalla disposta

come dette somme fossero state versate alla società controllante Pharmexx
Italia e non fossero integralmente rientrate prima della cessione della X-Pharma
da quest’ultima alla Farmafin realizzatasi nel settembre del 2008. Queste
circostanze erano coerentemente ritenute dai giudici di merito tali da rendere
non corrispondente al vero la rappresentazione nei bilanci della X-Pharma di
un’adeguata dimensione dei fondi badwill e di una corretta imputazione delle
somme corrisposte a titolo di compensazione per l’avviamento negativo delle
attività acquisite; ed esse peraltro aggiungendosi il contenuto di una
conversazione telefonica intercettata il 27/01/2009, nella quale il A.A.
ammetteva che il bilancio forniva una visione alterata della reale situazione della
società, esponendo utili meramente apparenti in quanto derivanti dalla errata
contabilizzazione degli importi dei badwill.
Il richiamo dei ricorrenti B.B. e A.A. ad un parere dell’Agenzia
delle Entrate, in ordine alla praticabilità della soluzione contabile adottata nel
bilancio contestato, è generico a fronte delle considerazioni che precedono; e
non decisivo è il riferimento all’indicazione dei criteri seguiti nella relazione al
bilancio, laddove la falsa rappresentazione era ricostruita dalla Corte territoriale
sulla base del contrasto delle voci di bilancio in esame con la pregressa e
retrostante situazione creata dalle acquisizioni dei rami d’azienda improduttivi, il
cui avviamento negativo rendeva le appostazioni sostanzialmente inidonee a
supportare utili in realtà insussistenti. L’ulteriore argomentazione, per la quale
l’impostazione del bilancio al 2007 altro non faceva che riproporre quella che
contrassegnava il bilancio al 2006, dovuto alla precedente gestione, era
debitamente discussa nella sentenza impugnata; ove se ne evidenziava
l’irrilevanza nel momento in cui i contatti con il gruppo gestionale della Pharmexx
avevano posto gli imputati nella condizione di essere pienamente consapevoli
della falsità del bilancio, la cui stesura era agli stessi attribuibile in epoca
successiva alla cessione della fallita alla Farmafin, consapevolezza resa
d’altronde ancor più chiara dalle ammissioni del A.A. nella citata
intercettazione.
12

consulenza contabile e dalle dichiarazioni dei testi Calcinati e Intini emergeva

4.2. Per ciò che riguarda il rapporto causale fra la condotta e l’evento del
reato, la Corte territoriale includeva correttamente in quest’ultimo non solo la
produzione del dissesto, ma anche il semplice aggravamento dello stesso;
conducendo a tale conclusione sia il dato letterale della norma incriminatrice, che
individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche «concorso a
cagionare» il dissesto, sia la considerazione della naturale progressività dei
fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa (Sez. 5, n. 16259 del
04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell’11/01/2013, Garuti, Rv.
255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575). Questa
ricostruzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente F.F., non
contrasta con una visione interpretativa in termini di necessaria offensività del
reato, laddove l’aggravamento del dissesto integra comunque una lesione
dell’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori della
fallita; lesione che, giustificando l’incriminazione, esclude d’altra parte
l’incompatibilità della stessa con l’entità della pena edittale, oggetto delle
ulteriori censure dei ricorrenti F.F. e A.A.
Ciò posto, è di conseguenza insussistente la contraddittorietà lamentata dai
ricorrenti B.B., A.A. e F.F. rispetto a quanto accertato dai giudici
di merito sull’inizio del dissesto della X-Pharma, per le ragioni in precedenza
indicate, sotto la gestione precedente a quella degli imputati, laddove nella
sentenza impugnata si poneva specificamente in rilievo come la scelta di questi
ultimi di mantenere un’impostazione di bilancio che occultava le perdite della
società avesse consentito alla stessa di rimanere in vita sottraendo ulteriori
disponibilità ai creditori, e determinando un aggravamento del dissesto idoneo,
per quanto detto, ad integrare l’evento del reato in discussione.

5. I motivi proposti da tutti i ricorrenti sulla qualifica di amministratori di
fatto degli imputati, e comunque sul concorso degli stessi nei fatti contestati,
sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata prendeva le mosse dalla natura
concorsuale dell’imputazione contestata; e correttamente ne deduceva come non
fosse necessario, ai fini dell’affermazione di responsabilità degli imputati, che
ognuno di essi avesse realizzato in via esclusiva atti gestionali rilevanti, essendo
viceversa sufficiente l’aver ciascuno operato consapevolmente nell’ambito di
un’attività complessivamente significativa. Su questa base, la Corte territoriale
evidenziava come dalle intercettazioni telefoniche, dalle acquisite informazioni
testimoniali e dalle stesse dichiarazioni degli imputati emergesse il carattere
concorsuale delle condotte poste in essere nella società dagli imputati,
presentatisi sostanzialmente come un gruppo gestionale unitario; e tali
13

indicazioni generali trovavano consistenza specifica nel richiamo a quanto
esposto nella stessa sentenza impugnata in ordine ai contenuti argomentativi
della decisione di primo grado sul punto. I giudici di merito osservavano infatti in
quella sede che, dopo aver il A.A. e il D.D. partecipato alle trattative per
l’acquisto della società, gli stessi, il B.B. e il F.F. si presentavano
quali esponenti della nuova proprietà ai dipendenti della X-Pharma, in particolare
il B.B. come rappresentante della stessa, il A.A. come commercialista,
il F.F. come direttore generale e il D.D. come proprietario e consulente,
precisando i dipendenti Menna e Stemma che gli stessi assumevano tutti un
ruolo attivo e di concreta presenza nella società; che dalle conversazioni
intercettate risultava la costante collaborazione fra tutti gli imputati in operazioni
gestionali, quali i già rammentati accordi del 19 e del 21 dicembre 2008 fra il
B.B., il A.A. e il D.D. a sui bonifici a titolo di cash pooling in favore
della Farmafin, le discussioni fra gli stessi del 15/12/2008 sul eventuali richieste
di ricapitalizzazione e i colloqui fra il B.B. e il F.F. del 13/02/2009
sulla versione da concordare in ordine alla sostituzione delle chiavi degli armadi
nei quali era custodita la contabilità; e che nei loro interrogatori il B.B., il
A.A. ed il F.F. rendevano sostanziali ammissioni.
Ciò premesso, sono in primo luogo insussistenti le contraddittorietà
denunciate dai ricorrenti B.B. e F.F.. Pur dando atto che il periodo
gestionale attribuibile agli imputati era temporalmente limitato, e che nel corso
della stessa la società era inattiva, la Corte territoriale osservava coerentemente
come queste circostanze non avessero impedito agli imputati di assumere una
posizione di controllo, manifestatasi nell’esclusivo esercizio da parte degli stessi
delle poche attività svolte con il deposito del bilancio e i rapporti con gli enti
previdenziali, tale da consentire il compimento delle condotte di bancarotta
patrimoniale e documentale ed altresì, con la redazione del bilancio, quelle di
bancarotta impropria; ed il riferimento al carattere evanescente della presenza
nella società dell’amministratore De Marco non contrastava con i poteri allo
stesso conferiti e gli atti effettivamente compiuti dal predetto, in quanto inserito
nell’ambito di un’argomentazione tendente ad escludere che il De Marco potesse
essere ritenuto unico responsabile amministrativo della fallita, laddove la sua
consultazione da parte dei coimputati non appariva determinante nelle decisioni
assunte da questi ultimi, ed egli non compariva personalmente nei contatti con la
precedente proprietà ed era privo di disponibilità di capitali e di competenze
specifiche.
La descritta prospettiva concorsuale nella quale era inquadrata la
ricostruzione della responsabilità degli imputati, in quanto componenti di un
aggregato gestionale unitario, rende poi irrilevanti gli aspetti oggetto delle
14

h

o

censure dei ricorrenti in ordine al coinvolgimento dei singoli imputati in
determinati passaggi delle operazioni contestate, escludendo la sussistenza delle
dedotte carenze motivazionali. Tanto è da dirsi per i rilievi del ricorrente
Fabbrocino sulla materiale destinazione dei bonifici al De Marco ed alle società
allo stesso formalmente collegate, sull’assenza di specifici riferimenti ad una
presenza dell’imputato a nome della Farmafin, sulla mancanza di competenze
specifiche del B.B. in materia di bilanci e sul parere negativo dal predetto
asseritamente espresso in ordine ad una singola operazione di cash pooling; del
ricorrente A.A. sulla limitata presenza dello stesso nella società e
sull’esclusione della sua partecipazione a singole operazioni nelle dichiarazioni
del B.B.; del ricorrente F.F. sugli incarichi allo stesso formalmente
attribuiti e sulle dichiarazioni di testimoni o coimputati in ordine all’attribuzione
ai singoli componenti del gruppo di specifici atti di asportazione di beni o
documenti contabili; e del ricorrente D.D. sulle funzioni operative dallo stesso
assunte e sulle mere valutazioni espresse dai coimputati in merito all’utilità del
suo apporto.
Generiche sono ancora le doglianze di travisamento della prova formulate
dal ricorrente B.B. sull’ammissione dell’imputato di aver svolto incarichi
nella società per conto del De Marco, non illogicamente ritenuta dai giudici
significativa benché parziale, e dal ricorrente F.F. sulle conversazioni riferite
alla cernita dei documenti contabili da consegnare all’amministratore giudiziario
della fallita, oggetto di mere valutazioni difensive; ed altrettanto generiche, in
quanto fondate su analoghi rilievi valutativi, sono le censure di carenza
motivazionale sulle conversazioni in base alle quali veniva ritenuto il concorso del
A.A. e sull’episodio di sostituzione delle chiavi nel quale veniva ritenuto il
coinvolgimento del F.F.. L’individuazione dell’evento del reato di bancarotta
impropria nel mero aggravamento del dissesto rende irrilevante il riferimento del
ricorrente A.A. all’ingresso dell’imputato nella società in epoca successiva al
sorgere dello stato di insolvenza della stessa; mentre analoga censura proposta
dal ricorrente F.F. in merito ad una presenza dell’imputato nella X-Pharma
asseritamente successiva al deposito del bilancio di cui all’imputazione, avvenuto
nel settembre del 2008, concerne una questione già affrontata nella sentenza di
primo grado, nella quale si dava atto che il F.F. affermava di essere entrato
nella società nel novembre del 2008, ma si osservava altresì che dal complesso
delle dichiarazioni degli imputati emergeva come tale datazione potesse riferirsi
solo al dato formale dell’assunzione da parte del F.F. dei formali incarichi di
direttore generale e di addetto ai rapporti con il personale, risultando per il resto
che gli imputati avevano acquisito precedentemente e contemporaneamente il
controllo delle attività della X-Pharma. Infondate sono da ultime le doglianze di
15

Ci

mancanza di motivazione sull’elemento psicologico del reato, dedotte
rispettivamente dai ricorrenti A.A. e F.F. con riguardo alla
consapevolezza del pregiudizio ai creditori e del dissesto dell’impresa; posto che
quest’ultimo, per quanto detto, rileva nel mero aggravamento dell’insolvenza, il
tema era adeguatamente trattato nella richiamata sentenza di primo grado
nell’osservare come i contenuti delle intercettazioni telefoniche palesassero la
coscienza degli imputati di porre in essere atti di spoliazione delle risorse della
società.

6. I motivi proposti dal ricorrente D.D.  sulla sussistenza della contestata
aggravante del concorso di cinque o più soggetti attivi sono inammissibili.
La questione non veniva posta con l’atto di appello, il che ne preclude
l’esame in questa sede; ed è comunque manifestamente infondata laddove la
motivazione della sentenza impugnata evidenziava in più passaggi il concorso nei
reati dei quattro odierni ricorrenti e del coimputato De Marco, la cui
partecipazione agli illeciti era ritenuta di rilevanza non centrale, ma purtuttavia
esistente.

7. I motivi proposti dal ricorrente B.B. sul diniego dell’attenuante del
risarcimento del danno sono infondati.
Anche in questo caso, la motivazione della sentenza impugnata
sull’insufficienza delle somme poste a disposizione dell’imputato ai fini della
configurabilità dell’attenuante deve essere integrata con l’implicito richiamo alle
più estese considerazioni della decisione di primo grado, riportate dalla Corte
territoriale, sull’inidoneità delle somme a coprire i danni corrispondenti alle
distrazioni e quelli ulteriormente subiti dai creditori e dai dipendenti della fallita,
e sulle ragioni di mera opportunità che avevano suggerito alle parti civili di
revocare la loro costituzione nel processo; argomentazione che comprende
un’adeguata valutazione della quietanza rilasciata dal fallimento, della quale il
ricorrente lamenta pertanto infondatamente il mancato esame. Non decisiva è
altresì la dedotta circostanza del parziale rientro di somme uscite a titolo di cash
pooling, che si è visto essere stata anch’essa valutata rilevandone la mancanza
di riscontro documentale, e comunque la dimensione marginale e non
quantificabile a riduzione del danno; il che esclude anche per questo aspetto il
lamentato vizio di carenza motivazionale.

8. Sono infine privi di fondatezza i motivi proposti dai ricorrenti B.B. e
A.A. sulla determinazione della pena.

16

4

La sentenza impugnata era congruamente motivata, anche per il profilo del
giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, nel riferimento al
numero ed alla consistenza degli atti distrattivi ed alla protrazione delle condotte
anche in pendenza delle istanze di fallimento; aggiungendosi altresì, a proposito
delle specifiche posizioni del B.B. e del A.A., che nelle abitazioni e negli
studi dei predetti era stata rinvenuta documentazione della fallita. Tali
considerazioni si sottraggono all’addebito di genericità avanzato dal B.B.,
né illogico è che gli elementi di cui sopra siano stati ritenuti prevalenti sulla
condotta risarcitoria dell’imputato e sulla disposizione dei bonifici contestati da
parte del De Marco, che si è detto essere inseriti in un’attività concorsuale nella
quale il ruolo del’imputato era determinante; mentre la Corte territoriale
evidenziava come gli elementi favorevoli agli imputati, e fra essi evidentemente
quelli sui quali il A.A. lamenta mancanza di motivazione, fossero stati valutati
nel differenziare le pene rispettivamente inflitte agli stessi.
I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/02/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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