Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1404 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1404 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Peruggi Ciro, nato il 16.10.1966 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Salerno del 25.9.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Giovanni d’Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Salerno, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 14 marzo 2012,
concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti
alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all’odierno
imputato per l’ascritto reato di rapina.
Ricorre, assistito da difensore, l’imputato, contestando violazione di legge e
vizio di motivazione con riguardo al giudizio sulla penale responsabilità
siccome fondato sulla dichiarazione della persona offesa dal reato, la quale
sarebbe viziata da intrinseca contraddittorietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 10/12/2013

Il ricorso èmanifestamenteinfondato.
La Corte di appello svolge una diffusa argomentazione – ignorata nel ricorso da pagina 4 a pagina 5 della motivazione precisando come la prova dei fatti
emerga chiaramente non soltanto dalle coerenti dichiarazioni rese dalla
persona offesa, ma anche dalle dichiarazioni rese dalla teste Giordano,
pienamente concordanti con detta versione, mentre nel ricorso si espone una
critica esclusivamente fattuale, dichiarando l’esistenza di illogicità rinvenibili

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali edella somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato il 10.12.2013

dal testo stesso della sentenza impugnata ma non evidenziandone alcuna.

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