Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1403 del 07/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1403 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PRENGA GAZMEND N. IL 25/09/1979
avverso la sentenza n. 730/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 07/11/2012

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Bergamo -giudice monocratico- applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,
aggravanti di cui ai n, le 5 dell’art. 61 c.p.;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la
pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un
adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento, compresa la
qualificazione del fatto;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di curo 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 7-11-2012.

osservando che il Giudice non aveva erroneamente ritenuto la sussistenza delle

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