Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1402 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1402 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Esposito Giuseppe, n. il 4.11.1961
Vitale Umberto, n. il 10.1.1972
avverso l’ordinanza emessa il 15 maggio 2015 dal Tribunale di Napoli, Sezione Riesame
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Luigi Orsi che
ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
1. Con ordinanza del 15.5.2015 il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale e dei sequestri, decidendo sulle richieste di riesame proposte
nell’interesse di Cosentino Nicola, Esposito Giuseppe, Esposito Maria Costanza, Vitale Umberto,
confermava l’ordinanza emessa il 21 aprile 2015 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli, dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice del Tribunale di Napoli
e ordinava la restituzione degli atti al Pubblico Ministero di Napoli per l’inoltro alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Autorità giudiziaria competente.
2.11 Tribunale del Riesame accoglieva l’eccezione di competenza, sollevata dalle difese dei
ricorrenti, ed esaminava il compendio indiziario onde verificare la sussunzione dei fatti
contestati nell’ipotesi di reato di cui all’art. 319 cod. pen., ai soli fini della individuazione del
luogo di commissione dei reati che, fin dai capi di provvisoria imputazione, indicavano come

1

Data Udienza: 26/11/2015

luogo di consumazione Orta di Atella e Casoria, ricompresi nella giurisdizione del Tribunale di
Napoli Nord.
3. I fatti in contestazione, per quanto di interesse, riguardano alcuni episodi di corruzione
ascritti al Vitale, assistente capo della Polizia Penitenziaria in forza al Reparto Servizi
Accettazione dell’Istituto di pena di Secondigliano; a Cosentino Nicola, ivi detenuto; ad
Esposito Giuseppe, cognato del Cosentino ed alla moglie di questi, Esposito Maria Costanza. Si
assume che il Vitale, ottenendone in corrispettivo sia somme di denaro che l’assunzione della

propri doveri di ufficio consistiti nel far entrare viveri e generi di conforto nell’istituto, in favore
del Cosentino; nell’accompagnare quest’ultimo nei suoi spostamenti all’interno del carcere
consentendogli, così, di avere rapporti non censiti con altri detenuti; nel recapitargli messaggi
e farsi latore di comunicazioni del Cosentino verso l’esterno.
4. Con separati ricorsi, qui illustrati sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc.
pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, il difensore del Vitale e
personalmente l’Esposito deducono vizi di violazione di legge con riferimento agli artt. 27, 273,
274 e 291 comma 2, cod. proc. pen. e conseguenti vizi di motivazione poiché il Tribunale si è
limitato a valutare la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte contestate ai
ricorrenti al fine di verificare i criteri che giustificavano il radicamento della competenza
territoriale in capo all’A.G. indicata, ritenendo, invece, preclusa la possibilità di procedere alla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e delle ragioni di urgenza
che legittimano, ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il mantenimento dello

status

detentivo, fino all’emissione della nuova ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. da parte del
giudice competente, così omettendo qualsiasi pronuncia sull’interposto gravame
relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e alle condizioni di urgenza
idonee a giustificare la protrazione della custodia in presenza di titolo adottato dal A.G.
incompetente.
5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per mancanza di interesse.
6. Invero, per i fatti oggetto dell’ordinanza impugnata con il presente ricorso, il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in data 1.6.2015, ha emesso ex art. 27
cod. proc. pen. nuovo titolo cautelare sul quale, a seguito di conferma del Tribunale del
Riesame di Napoli, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del n. 1895 del
29.10.2015, rigettando i ricorsi proposti anche dall’Esposito e Vitale. Risulta, dunque, evidente
che oggetto dei ricorsi odierni è solo un segmento, con efficacia provvisoria e ormai esaurita
fin dal momento della proposizione del ricorso, della più complessa vicenda cautelare subita
dai ricorrenti, vicenda che, ormai, ha titolo nell’ordinanza del g. 1.6.2015 emessa in sede di
convalida del titolo da parte del giudice competente.
7. Rileva il Collegio che non è individuabile – né è stato dedotto – un interesse concreto
ed attuale degli indagati ad ottenere una pronunzia sulla legittimità dell’ordinanza del 15
/)._
maggio 2015, sia perché il titolo di custodia era destinato ad avere un’efficacia limitata ne
2

moglie e della figlia presso una cooperativa di Casoria, ha compiuto reiterati atti contrari ai

timpo, avendo l’ordinanza dichiarativa della incompetenza posto le condizioni di operatività
dell’art. 27 cod. proc. pen. affinché il giudice competente potesse reiterare la misura
determinandosi, in caso contrario, l’inefficacia della misura stessa, sia perché, a seguito della
sopravvenuta declaratoria di incompetenza, il titolo genetico originario è stato seguito, fin dal
1.6.2015, da altro titolo, emesso dal giudice competente, che ha costituito oggetto di ricorso
per cassazione ( cfr. sul punto Sez. 6, Sentenza n. 27580 del 16/04/2007, Romano, Rv.
237418).
8. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la

correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore
della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo
determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno a quello della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2015
Il Consigliere relatore

Il Presidente

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, per i profili di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA