Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14012 del 25/01/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14012 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLECCHIA ANDREA N. IL 28/05/1975
avverso l’ordinanza n. 5815/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 29/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/seAtt-ae le conclusioni del PG Dott. A
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Data Udienza: 25/01/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 29 gennaio 2015, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro
dichiarava inammissibile il reclamo proposto ex art. 35 -bis e 69, comma 6, I. 26 luglio
1975, n. 354 da Pellecchia Andrea con il quale il suddetto condannato aveva invocato
l’applicazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013
(caso Torreggiani e altri c. Italia) e dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e, pertanto, aveva chiesto i rimedi risarcitori di cui all’art. 35
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2.
Il suddetto Magistrato motivava la propria decisione sulla base della considerazione che
non ricorreva “l’attualità del pregiudizio subito ai sensi dell’art. 3 CEDU”, facendo
riferimento sia alla “documentazione prodotta dalla Direzione della Casa Circondariale di
Catanzaro” che agli esiti del “sopralluogo igienico – sanitario effettuato in data 7.2.2014
dagli operatori della competente Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di
Catanzaro” e di quello successivo del 5.11.2014.
3. Avverso detto provvedimento, ha proposto impugnazione il condannato, per il tramite
del suo difensore di fiducia, avvocata Anna Marziano, deducendo violazione degli artt. 127 e
666 cod. proc. pen. e 69, comma 6 lett. b) e 35 ter dell’ordinamento penitenziario: ha
lamentato, innanzitutto, che la decisione sarebbe stata erroneamente assunta dal
Magistrato di sorveglianza inaudita altera parte, procedura questa consentita solo nei casi di
inammissibilità della richiesta; nel merito, ha censurato la decisione impugnata
evidenziando che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto prendere in considerazione
l’intero arco temporale della detenzione sofferta dal Pellecchia, nel corso del quale il
condannato avrebbe subito una carcerazione degradante e inumana.
4. Il Procuratore generale di questa Corte, dott. Alfredo Pompeo Viola, con requisitoria
scritta, ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come reclamo, la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Decisivo e assorbente è il rilievo che il Magistrato di Sorveglianza ha motivato la
(ritenuta) manifesta infondatezza dell’ incidente proposto sul piano fattuale del merito e
all’esito degli accertamenti operati, in quanto ha fatto espresso richiamo alla
documentazione prodotta dalla Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro e agli esiti
del sopralluogo igienico – sanitario effettuato in data 7.2.2014 dagli operatori della
competente Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Catanzaro, nonché di
quello successivo in data 5.11.2014.
2. È, dunque, da escludere – alla evidenza – la ricorrenza del caso (erroneamente ritenuto
dal giudice a quo) della manifesta infondatezza della richiesta « per difetto delle condizioni
di legge », contemplato dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall’articolo
35-bis, comma 1, Ord. pen.) che abilita eccezionalmente il giudice (in veste di giudice
2
dell’ordinamento penitenziario.
singolo o di presidente del collegio) a provvedere de plano con decreto senza instaurare il
contraddittorio.
Sicché, nella specie, l’adozione del rito de plano da parte del magistrato di sorveglianza si
è tradotta nella inosservanza dalla norma processuale,
infra indicata, stabilita a pena di
nullità.
Invero, l’articolo 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi contemplati dal
con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se – come nel caso scrutinato – il giudice territoriale provvede de plano, fuori dei
casi tassativamente previsti dall’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza
delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la «nullità di ordine generale e di carattere
assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli
178 e 179 cod. proc. pen.»
del procedimento (v. da ultime: Sez. 1, n. 29505 del
11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 e Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv.
254939), per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della
«omessa citazione
dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza»
(Cass., Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550; cui adde: Sez. 1, n. 6168 del
4/11/1967, Zicchitella, Rv. 209134; Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047;
Sez. 1, n. 272 del 18/01/1994, Sangiorgio, Rv. 196672).
3. Al rilievo della nullità conseguono l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento
impugnato (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477) e la trasmissione degli
atti al magistrato di sorveglianza per il corso ulteriore, ai sensi dell’articolo 35-bis Ord. pen.
Sul punto, va osservato che la trasmissione al Tribunale – come proposto dal Procuratore
generale – determinerebbe la indebita sottrazione di un grado di giurisdizione, essendo
stata erroneamente dichiarata la inammissibilità del reclamo da parte del Magistrato di
sorveglianza (cfr. Cass. Sez. 1, 12.6.2015, n. 45376, Giordano).
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato e dispone la trasmi sione degli atti al
Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso, il 25 gennaio 2016
Il Presidente
comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen.,