Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1400 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1400 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Pierani Giorgio, n. a Cattolica il 7.2.1955
avverso l’ordinanza del 27.12.2013 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di Guerra Riccardo, Borgia Bruno,
Ubalducci Franco, Pirelli Roberto, Gerboni Ivano, Coli Diego;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 27 dicembre 2013, emessa a seguito di
udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa, Pierani Giorgio il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ordinava l’archiviazione
del procedimento penale a carico di Guerra Riccardo, Borgia Bruno, Ubalducci
Franco, Pirelli Roberto, Gerboni Ivano, Coli Diego sottoposti ad indagini per il
reato di calunnia commesso in Rimini il 23 novembre 2009. Riteneva il giudice
condivisibile la ricostruzione del P.M. nella richiesta di archiviazione e che,
pertanto,era da escludere che le dichiarazioni rese dagli indagati alla
1

Data Udienza: 17/11/2015

Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica avessero contenuto calunnioso
poiché la verifica fiscale eseguita nei confronti del Pierani
aveva comprovato la veridicità delle circostanze di fatto dagli stessi riferiti. Non
assumevano, pertanto, rilevanza le ulteriori indagini sollecitate, con
l’opposizione alla richiesta di archiviazione, dalla persona offesa.
2. Propone ricorso per cassazione, a seguito di procura speciale ritualmente
conferita, il difensore della persona offesa, che deduce la mancanza ovvero la
mera apparenza e, comunque, la illogicità della motivazione del provvedimento

adeguatamente valutato la circostanza che il procedimento penale a carico del
Pierani si fondava unicamente sulle dichiarazioni rese dagli indagati atteso
l’esito negativo della verifica condotta dalla Guardia di Finanza né il giudice
aveva sviluppato idonea motivazione sulla rilevanza delle ulteriori indagini
sollecitate dalla persona offesa con la richiesta di archiviazione.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Premesso che il provvedimento impugnato è stato emesso a
seguito

della

opposizione

del

ricorrente,

all’esito

della

rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di
consiglio, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito, in conformità al
tenore ed alla ratio della previsione di cui al comma 6 dell’art. 409 cod. proc.
pen., che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. che sanzionano
l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio ( ex multis, Sez. 2, sentenza n. 29936 del 04.07.2013, P.O.
in proc. Loffredo, Rv. 256660).
3. Si è ritenuto che osta a una diversa lettura della norma il principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione e che non v’è ragione costituzionalmente
imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante
ricorso poiché la pretesa sostanziale del denunziante/querelante trova comunque
adeguata garanzia, da un lato, nella possibilità di sollecitare una riapertura delle
indagini, anche sulla scorta di indagini difensive, e, dall’altro, nella facoltà
esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione
alcuna, nella sede (civile) propria ( Sez. 1, sentenza n. 9440 del 3.2.2010, P.O.
in proc. Di Vincenzo ed altri, Rv. 246779). Tale conclusione è coerente con la
natura dell’archiviazione – interlocutoria e sommaria, finalizzata a un controllo di
legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito
dell’imputazione – e con la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e
2
(721/

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non avendo il giudice

obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo
ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso. Più di recente si è anche
osservato che siffatta limitazione del diritto al controllo delle decisioni
giurisdizionali non viola il diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme
stabilite dal né dei principi del giusto processo), stante l’intrinseca differenza tra
le sentenze e il provvedimento di archiviazione, sfornito di uno specifico valore
decisorio diverso da quello

rebus sic stantibus,

né viola il principio di

uguaglianza, in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei

P.O. in proc. Mera ed altri, Rv. 262953).
4. Manifestamente inammissibile è il proposto ricorso anche per la deduzione
di una nullità ravvisabile nella mancanza di motivazione, smentito dal tenore
letterale e dal contenuto del provvedimento impugnato che si confronta con le
risultanze investigative acquisite, e del quale, a ben vedere, si censurano le
valutazioni compiute dal giudice.
5. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla pretesa, non accolta,
dello svolgimento di ulteriori indagini, disattesa dal giudice per le indagini
preliminari sul rilievo della non influenza degli elementi che si chiedeva di
acquisire ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,
per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000), di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

confronti di tutte le parti processuali (Sez. 6, sentenza n. 12522 del 24.2.2015,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA