Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 140 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 140 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa CONDORELLI
Antonino, nato a Catania il 09.12.1951, rappresentato e assistito
dall’avv. Mario Brancato,avverso il decreto n. 6194/2012 del giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, del
25.03.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte in data 25.06.2013 dal sostituto
procuratore generale dott. Alfredo Montagna che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 25.03.2013 il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta

del

1

pubblico ministero in data 16.03.2012, disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di Morra Alessandro per il delitto di cui all’art.
629 cod. pen. attesa l’infondatezza della notizia di reato, senza
operare alcun riferimento alle argomentazioni e alle richieste
istruttorie formulate dalla difesa della persona offesa Condorelli
Antonino nel proprio atto di opposizione all’archiviazione.
2.

Ricorre per cassazione avverso il provvedimento de quo la difesa di

Condorelli Antonino evidenziando come, in costanza di opposizione
alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, è
obbligo del giudice effettuare una corretta ed esaustiva valutazione
d’insieme degli atti sottoposti alla sua cognizione senza
pretermettere alcun elemento probatorio. Nella fattispecie il giudice
per le indagini preliminari, nel redigere il provvedimento di
archiviazione oggetto di gravame, non forniva alcuna risposta alla
richiesta di svolgimento di nuove investigazioni dando così indiretta
ma inequivoca prova di non aver esaminato la documentazione
prodotta dalla difesa. Ne consegue il dedotto vizio di motivazione di
cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sussistente anche qualora
difettino specifici momenti esplicativi in riferimento alle critiche
pertinenti dedotte dalle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Come è noto, la persona offesa dal reato, pur godendo di facoltà e
diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali oltre ad essere
portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, non
può considerarsi parte processuale in senso tecnico: di tal che, non
essendo destinataria della norma dell’art. 613 cod. proc. pen. che
prevede la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione,
deve – a pena di inammissibilità – nominare un professionista
iscritto nell’apposito albo speciale che proponga, per conto e
nell’interesse di essa, il predetto gravame (Cass., Sez. un., 16
dicembre 1998, n. 24, Messina, rv. 212076).
Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, era rimasto un
contrasto giurisprudenziale sul tipo di mandato che la persona offesa
dovesse conferire al suo difensore per legittimarlo alla proposizione

2

del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione:
invero, secondo un primo orientamento, il difensore della persona
offesa iscritto nell’albo speciale, per proporre questa impugnazione,
doveva essere provvisto di procura speciale ai sensi degli artt. 110,
comma 1, e 122 cod. proc. pen., non essendo sufficiente il normale
mandato conferito con le modalità previste dall’art. 101, comma 1, in
relazione all’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. (ossia mediante

stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata);
secondo altro orientamento, bisognava distinguere fra proposizione
“non in proprio” ovvero “in proprio” del ricorso per cassazione da
parte del difensore della persona offesa, ritenendosi che nel primo
caso fosse sufficiente una nomina fatta con l’osservanza delle
semplici formalità previste dall’art. 101, comma 1, in relazione
all’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., mentre nel secondo caso si
sarebbe reso necessario il conferimento di una procura speciale nelle
forme previste dall’art. 100, comma 1, cod. proc. pen.; secondo un
terzo ed ultimo orientamento, per la proposizione del ricorso per
cassazione contro il provvedimento di archiviazione era sufficiente in
ogni caso una nomina fatta con l’osservanza delle semplici formalità
previste dall’art. 101, comma 1, in relazione all’art. 96, comma 2,
cod. proc. pen..
Detto contrasto di giurisprudenza è stato risolto con la pronuncia
delle Sezioni Unite del 27 settembre 2007, n. 47473, Lo Mauro, rv.
237854 che ha ritenuto la sufficienza, per la proposizione del
presente gravame, di una nomina di difensore, iscritto nell’apposito
albo speciale, fatta con l’osservanza delle semplici formalità previste
dall’art. 101, comma 1, in relazione all’art. 96, comma 2, cod. proc.
pen., non essendo a tal fine necessario che il difensore si munisca di
procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma
1 cod. proc. pen..
4. Fermo quanto precede, si ritiene che nella fattispecie il ricorso sia da
considerarsi inammissibile non avendo il difensore allegato il
mandato defensionale conferitogli con le modalità previste dall’art.
101, comma 1, in relazione all’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. né
avendolo egli stesso invocato nell’intestazione dell’atto di gravame.

i

dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla

5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi
equo fissare nella misura di euro 1.000,00

PQM

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma il 22.11.2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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