Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nei confronti di:
1) DE VINCENZO FRANCESCO N. IL 16/01/1967 * C/
avverso la sentenza n. 13272/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
08/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
P-2e212. . P Tute:2-9—k
lette/suoli/t le conclusioni del PG Dott.

c„cocr

Uditi difensor Avv.;

(Fa–

Data Udienza: 27/11/2012

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2011 il Tribunale di Trani,
nella sezione distaccata di Andria, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava nei confronti di De Vincenzo Francesco, imputato del
reato di cui all’art. 2 L. 1423/1956 per violazione del F.V.O.
accertata in Andria, il 25 ottobre 2008, la pena di mesi due di
arresto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva ed applicata la diminuente del rito.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Bari denunciandone
l’illegittimità perché applicata una pena illegale. Osserva il
procuratore ricorrente, in particolare, che la recidiva, ai sensi della
novella di cui alla L. 251/2005, art. 4, può essere contestata soltanto
ed esclusivamente in costanza di delitto non colposo. Nella vicenda
processuale in esame invece il reato giudicato ha natura
contravvenzionale e per esso illegittimamente è stata pertanto
contestata e considerata ai fini sanzionatori la recidiva.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha domandato
l’annullamento della sentenza impugnata dappoichè pienamente
condivise le ragioni dell’impugnazione di legittimità.
3. Il ricorso è fondato.
Come è noto, il testo dell’art. 99 c.p. è stato modificato dall’art. 4
della L. 5.12.2005, n. 251 ed all’esito della novella esso, al primo
comma, recita “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto
non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un
aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto
non colposo”.
Il tenore letterale della disposizione normativa non lascia quindi
possibilità di dubbio in ordine alla volontà del legislatore di
escludere dalla disciplina, particolarmente rigorosa, della recidiva
sia i delitti colposi che i reati contravvenzionali, tra i quali è
compreso quello giudicato con la sentenza impugnata, la quale, in
relazione alla determinazione della pena concordata, di essa
recidiva ha tenuto esplicitamente conto.
La considerazione della recidiva, infatti, ha in concreto comportato
l’annullamento di ogni effetto sulla pena delle riconosciute
attenuanti generiche, valutate con giudizio di equivalenza proprio
con la erroneamente contestata recidiva.
1

Atteso pertanto l’effetto (peraltro negativo nella fattispecie per
l’imputato) che nella applicazione della sanzione ha avuto
concretamente il riconoscimento della recidiva, la pena in tal modo
determinata ed applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. si appalesa
illegale.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con
restituzione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Andria, per l’ulteriore corso.
P. T. M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Andria.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2012
Il cons. est.
Il Presidente

4.

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