Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO MASSIMILIANO N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in ersonaaott. 05.c-0″) (-9-9
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 26/11/2014

•■ •

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.6.2010 il giudice onorario del Tribunale di
Taranto dichiarava Rizzo Massimiliano colpevole del reato previsto
dall’art.9 della legge n.1423 del 1956, commesso il 21.7.2007,
condannandolo alla pena di mesi tre di arresto.
Con sentenza del 15.10.2013 la Corte di appello di Lecce, qualificato
il fatto come reato previsto dall’art.9 comma 2 della legge n.1423 del

Avverso la sentenza il difensore ricorre per violazione di legge ed
illogicità della motivazione: in mancanza di impugnazione da parte del
pubblico ministero, la Corte di appello non poteva riqualificare il fatto
contestato come delitto e doveva pronunciare la declaratoria di estinzione
del reato contravvenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
il giudice di appello ha rilevato che il reato non era prescritto poiché,
nonostante l’intervenuta irrogazione della pena dell’arresto, esso aveva
natura di delitto trattandosi di violazione relativa al provvedimento di
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con conseguente
insussistenza della dedotta prescrizione.
La motivazione è giuridicamente corretta. Non vi è violazione del
principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in
sentenza poiché nel capo di imputazione è contestata la condotta di
violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
applicata con decreto del 21.4.2006 del Tribunale di Taranto che,
pacificamente, stabiliva l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza del
sorvegliato; inoltre la norma di legge violata è indicata genericamente
nell’art.9 della legge n.1423 del 1956, senza ulteriori specificazioni.
Il potere del giudice di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica
anche correggendo quella contenuta nell’originaria imputazione, previsto
dall’art.521 cod.proc.pen. , costituisce un principio generale, applicabile
nel giudizio di appello a norma dell’art.597 comma 3 cod.proc.pen. che,
anche nell’ipotesi in cui appellante sia solo l’imputato, consente al giudice
di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave da cui derivi
la preclusione della declaratoria di estinzione del reato, fermo restando il

1956, confermava la sentenza del Tribunale impugnata dall’imputato.

divieto di modifica peggiorativa della entità e qualità della pena inflitta
(Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013 – dep. 10/02/2014, Battaglia, Rv.
259466; Sez. 1, n. 474 del 17/12/2012 – dep. 08/01/2013, Presti, Rv.
254207).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26.11.2014.

P.Q.M.

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