Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO PANTALEONE N. IL 30/03/1947
avverso l’ordinanza n. 213/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. EMANUELE DI
SALVO ;
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lette/se444e le conclusioni del PG 1Uti<Srgs‹, o

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Udit i dif sor Avv.;

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Data Udienza: 18/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Mancuso Pantaleone ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte
d’appello di
Catanzaro , in data 13-3-13 , con la quale è stata dichiarata
inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del GIP ,
dott.ssa Monaco, che aveva provveduto alla convalida del fermo del Mancuso ,
nell’ambito del procedimento penale n 1100/13 R.G.N.R. , denominato “Black
Money “, per aver svolto funzioni di componente del collegio nell’ambito del
processo n 3204/12 R.G.N.R. , denominato “Dinasty”.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione di legge e vizio di
motivazione poiché ,a conclusione del processo “Dinasty ” , veniva riconosciuta,
l’esistenza
dell”organizzazione
criminale
con sentenza
definitiva
,
‘ndranghetistica denominata “famiglia Mancuso” e la predetta sentenza veniva
allegata agli atti . Per di più, a fondamento della nuova accusa nei confronti del
Mancuso vi erano le numerose conversazioni captate , con intercettazione
ambientale, nell’ambito del predetto procedimento. A ciò si aggiunga che il
presidente del Collegio che aveva trattato il processo Dinasty era indagato a
Salerno . Erroneamente dunque prima la stessa dott.ssa Monaco e poi la Corte
d’appello non hanno ravvisato un’ipotesi di incompatibilità , nonostante
l’evidente connessione probatoria fra i fatti oggetto dei due processi , che ,
almeno per gli anni 2000-2007, ineriscono ad un arco temporale pressoché
identico . E’ stata poi ingiustificatamente disattesa dalla Corte d’appello la
richiesta di acquisizione dell’intero incarto procedimentale nonché degli atti del
procedimento nel quale è indagato il Presidente del collegio giudicante.
La difesa ha anche inviato la copia dell’ordinanza emessa dalla dott.ssa Monaco ,
relativamente alla posizione procedimentale del Mancuso, segnalando , in
particolare , il passo in cui si segnala la potenza e l’aggressività dell’organizzazione
criminale denominata “famiglia Mancuso” , la cui esistenza e operatività era già
stata accertata giudizialmente.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata
3.11 P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso,
non essendo sufficiente la connessione probatoria fra procedimenti e non
trattandosi di valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo
soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. I motivi di ricusazione
del giudice sono infatti da ritenere tassativi e non estensibili, in via analogica , a
situazioni di mera opportunità , effettiva o presunta ( Sez VI 10-3-1994, Ferlin ,
i

1.

rv. n. 198490). Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono infatti
norme eccezionali e , come tali , di stretta interpretazione , sia perché
determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e , più in particolare ,
alla capacità del giudice ; sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella
materia dell’ ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico
fra Stato e giudice ed è quindi sottratta, d’ordinario, alla disponibilità delle parti
e dello stesso giudice ( Sez VI 26-11-1999 n. 3920/00, Santalco , rv. n. 215315;
sentenza 14-7-2000 n 283 , ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art 37
co 1 cpp nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il
giudice che , chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato , abbia
espresso in altro procedimento , anche non penale , una valutazione di merito
sulla stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Dunque non è
sufficiente che il giudice stesso abbia, in precedenza , avuto mera cognizione dei
fatti di causa , raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e
occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al
suo giudizio. Spetta quindi al giudice, in considerazione dell’impossibilità di una
tipizzazione preventiva delle situazioni che determinano l’effetto pregiudicante,
accertare in concreto , caso per caso , se esso possa essere ravvisato . E’
comunque sempre necessario che le funzioni esercitate dal giudice nei due
procedimenti — quello pregiudicante e quello pregiudicato- comportino una
valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e non abbiano
carattere meramente delibatorio , incidentale o si sostanzino in una semplice
raccolta di prova. In quest’ordine di idee, si è , ad esempio , negato, in
giurisprudenza, che possa essere dedotta , quale causa di ricusazione dei giudici
di un collegio, la già intervenuta valutazione, da parte dei detti magistrati,
dell’attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità , in occasione di
altri procedimenti ( Sez VI 9-3-1999, Craxi , rv. n. 213666).
4.1. Sulla base di tali principi, non può che ritenersi irrilevante , ai fini in
disamina , la mera connessione probatoria fra due procedimenti , dedotta dal
ricorrente, non comportando essa , come correttamente rilevato dal P.G. , una
valutazione di merito sulla stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
Né a diversa conclusione può condurre il rilievo inerente all’avvenuta allegazione
agli atti della sentenza conclusiva del processo “Dinasty” o all’ indicazione , tra
2

Sez II 5-6-92, Falbo rv. n. 190793). In quest’ottica , la Corte costituzionale, con

le fonti di prova , delle numerose conversazioni intercettate , in ambientale ,
nell’ambito del predetto procedimento. Questa suprema Corte ha già infatti
avuto modo di pronunciarsi , conformemente ai principi delineati dalla Corte
costituzionale, ai quali poc’anzi si accennava, nel senso che deve essere esclusa
la configurabilità di funzione “pregiudicante” nell’attività dei giudici ricusati , che
abbiano partecipato al collegio che aveva valutato , in altro e diverso
procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in
45470, rv. n. 233378).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 18-9-13.

relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti ( Sez I 25-10-2005, n.

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