Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14 del 09/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZMA DAN n. in Romania il 31.8.1986,
avverso la sentenza n. 3000/2015 della Corte d’Appello di Milano del 16.4.2015;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 9.12.2016 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi Birritteri, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.4.2015 la Corte d’appello di Milano ha confermato la
pronuncia emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Lodi, che aveva dichiarato
l’imputato, in atti generalizzato, colpevole del reato di ricettazione di una carta
bancomat, provento di furto.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. c) c.p.p., l’inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo la Corte territoriale,
sull’erroneo presupposto della mancanza di una casella di posta elettronica
certificata del difensore dell’imputato, effettuato presso se stessa la notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello, omettendo in tal

Data Udienza: 09/12/2016

modo di notiziare sulla data di fissazione dell’udienza dibattimentale sia il
difensore sia l’imputato, al quale la notifica andava effettuata presso il difensore
di fiducia, nominato all’atto di instaurazione del giudizio di primo grado.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita
in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Dall’estratto dal S.N.T. (sistema di notifiche e comunicazioni telematiche), in
uso alle cancellerie, si evince che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
di discussione dell’appello è avvenuta con il deposito dell’atto in cancelleria,
essendo il difensore dell’appellante “avvocato senza PEC”.
Risulta, tuttavia, dagli atti, in particolare dalla documentazione allegata al
ricorso, che il difensore di fiducia dell’appellante era munito sin dal 13 gennaio
2012 di una casella di posta elettronica certificata, ove, nei giorni
immediatamente precedenti e seguenti quello in cui la cancelleria ha effettuato il
deposito presso sé dell’avviso di fissazione dell’udienza, ha ricevuto notifiche di
atti.
Ne consegue che la notifica dell’anzidetto avviso è inficiata da nullità assoluta
ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.. Ciò in linea con
quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.: Sez. U. n. 24630 del
26.3.2015, Imp. Maritan, Rv 263598), secondo cui l’omesso avviso dell’udienza
al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal
condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza,
a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in
udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co. quarto, c.p.p.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione
degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica del 9 dicembre 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorso è fondato.

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