Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13999 del 11/12/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13999 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIOSTRO PASQUALE (RINUNCIANTE) N. IL 03/07/1964
avverso l’ordinanza n. 764/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
22/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5 Pxpj Te’ Pi t4hote ■ (kkl.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 11/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Gagliostro Pasquale, con dichiarazione in data 5.02.2015 pervenuta in
cancelleria, ha rinunciato personalmente al ricorso per cassazione da lui proposto
avverso l’ordinanza in data 22.12.2014 con cui la Corte d’appello di Bologna
aveva disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della
sentenza pronunciata il 7.10.2014 dalla medesima Corte territoriale nei confronti
Ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 11/12/2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
del ricorrente.