Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13999 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 13999 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITTIANI CARLO N. IL 07/03/1945
avverso la sentenza n. 1349/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Rwvei-Irqmm• a
,

Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giorgio De Arcangelis, in sostituzione
dell’Avv. Cristina Vicario, che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi di ricorso;

ditto, per la parte civile, l’Avvl
tdt• -i-AdifensorAyvi

Data Udienza: 11/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 8/05/2013 la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente
confermato la sentenza pronunciata il 29/04/2011 dal Tribunale di Udine, che
aveva condannato Pittiani Carlo per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), e
comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di
ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche con tasso alcolemico
accertato pari a 1,61 g/I – 1,63 g/I, con l’aggravante di avere provocato un
incidente, riformando la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento alla

2. La Corte di Appello, dopo aver espressamente rinviato a quanto stabilito
dal giudice di primo grado, ha ritenuto infondato il primo motivo d’impugnazione,
rilevando come dal verbale di accertamenti urgenti ai sensi dell’art. 354, comma
3, cod.proc.pen. risultasse adempiuto l’obbligo di avviso all’imputato della facoltà
di nominare un difensore di fiducia; ha considerato infondato il secondo motivo
di appello concernente l’inattendibilità dell’accertamento eseguito oltre 30 minuti
dopo l’incidente, richiamando le dichiarazioni rese dall’altro conducente coinvolto
nel sinistro, che aveva affermato che l’imputato, dal momento dell’incidente sino
all’arrivo della pattuglia della stradale, non aveva ingerito alcuna sostanza
alcolica, ed elencando gli altri elementi indiziari, segnatamente la condotta di
guida incongrua, incontrollata, irragionevolmente spericolata dell’imputato,
nonché la gravità dei due impatti del veicolo contro un edificio, prima, e contro
un’altra autovettura, dopo, dai quali riteneva desumibile la considerevole
alterazione dello stato psicofisico dell’imputato, sottolineando come, in ogni caso
il breve intervallo di tempo tra il verificarsi del sinistro e l’avvenuto rilevamento
del tasso alcolico rendesse attendibile lo stesso accertamento strumentale; ha
ritenuto infondato il terzo motivo di appello concernente il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, indicando la gravità della condotta del
prevenuto, desumibile dalle modalità del sinistro.
3. Ricorre per cassazione, a mezzo di difensore, Pittiani Carlo censurando la
sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 354,356 cod.proc.pen. e
114 disp. att. cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 lett. c), cod.proc.pen. Il
ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile il
verbale di accertamento urgente eseguito con alcoltest negando rilevanza alla
circostanza che nel verbale non risultasse barrata alcuna delle due caselle
inerenti alla risposta del Pittiani a tale avvertimento, mentre il verbale consiste in
un modulo prestampato che non offre alcuna garanzia dell’effettiva lettura del
suo testo completo laddove non venga integrato con le necessarie risposte
fornite nella contestualità dall’imputato. Non essendovi l’indicazione della

concessione del beneficio della non menzione.

risposta, si assume, non vi sarebbe la prova che la domanda sia stata formulata,
essendo necessario che il verbale contenga tanto la menzione dell’avvenuto
avviso quanto le dichiarazioni del soggetto indagato;
b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
rilevante ai sensi dell’art. 606 lett.e) cod.proc.pen. – inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Il ricorrente censura la
sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l’ipotesi più grave disciplinata
dal comma 2 lett.c) a fronte di un accertamento eseguito a mezzo di alcoltest

dalla polizia stradale di Tolmezzo, si assume, era inattendibile in quanto non
forniva la prova che la misura rilevata fosse effettivamente corrispondente a
quella esistente al momento in cui l’imputato si trovava alla guida, ossia
mezz’ora prima. La circostanza che i due dati rilevati fossero risultati in
progressione imponeva di accertare se, nel momento in cui si trovava alla guida
dell’autovettura, l’imputato versasse in fase di assorbimento dell’alcol ma non
avesse ancora superato la soglia di 1,50 g/I, mentre la Corte territoriale, con
affermazione arbitraria, indimostrabile e indimostrata, ha ritenuto che la
condotta di guida posta in essere dall’imputato fosse autonomamente idonea a
far ritenere con ampio margine di certezza che il livello di alterazione alcolica del
prevenuto fosse al momento del fatto già superiore ai parametri indicati dall’art.
186 comma 2 lett.c), sulla base di una considerazione priva di rigore scientifico
in quanto la reazione fisica all’assorbimento dell’alcol non è catalogabile sulla
base di indici comportamentali, peraltro descritti dagli agenti accertatori con la
sola annotazione “alito fortemente vinoso”. Il giudice avrebbe quindi dovuto
ravvisare l’ipotesi più lieve, non essendo possibile affermare al di là di ogni
ragionevole dubbio che la condotta dell’agente rientrasse nell’ambito di una delle
altre due ipotesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in cui
l’accertamento del tasso alcolemico muova dalla ritenuta emersione di una
notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall’art. 354, comma 3,
cod.proc.pen.; di conseguenza, in ragione del disposto dell’art. 114 disp.att.
cod.proc.pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell’atto, avverte la persona
sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia,
senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, qualora
quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, per
procedere all’accertamento. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento
consolidato, ha affermato che la violazione dell’art. 114 disp.att. cod.proc.pen.

sicuramente inutilizzabile e, per certo, inattendibile. L’accertamento eseguito

dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta e richiama l’art. 182,
comma 2, cod.proc.pen. per affermare che tale nullità deve essere eccepita
prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo. La nullità in
parola può essere anche rilevata d’ufficio, secondo quanto previsto dall’art.182
cod.proc.pen., ma ciò non è possibile quando la parte sia decaduta dalla
possibilità di proporre la relativa eccezione e comunque quando la nullità si sia
sanata.

quale la parte assiste deve essere eccepita, a norma dell’art. 182, comma 2,
cod.proc.pen., al più tardi immediatamente dopo il compimento dell’atto,
indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un successivo atto del
procedimento al quale intervengano la stessa parte o il difensore, potendo
formularsi l’eccezione anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti
mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ai sensi dell’art. 121
cod.proc.pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento
(Sez.4, n. 44840 del 11/10/2012, P.G. in proc. Tedeschi, Rv. 254959; Sez.1,
n.24733 del 21/05/2004, Defina, RV. 228509). In alcune pronunce, la norma è
stata interpretata nel senso che la nullità deve essere eccepita dal difensore
subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366
cod.proc.pen. gli concede per l’esame degli atti (Sez. 3, n. 14873 del
28/03/2012, Rispo, Rv.252397; Sez. 2, n. 13392 del 23/03/2011, Mbaye, Rv.
250046; Sez. 4, n.15739 del 14/03/2008, Alberti, Rv.239737); in altre si è,
comunque, affermato che deve considerarsi tardiva l’eccezione dedotta a
distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del
procedimento (Sez. 4, n. 45622 del 4/11/2009, Marci, Rv.245797; Sez.4,
n.45621 del 4/11/2009, Moretti, Rv. 245462).
1.2. Più recentemente, in una pronuncia di questa Sezione si è chiarito come
non sia necessario, con specifico riferimento all’esecuzione di

alcoltest,

a

differenza di quanto opinabile in caso di atti del procedimento quali perquisizione
o sequestri, che il termine entro il quale la nullità intermedia eventualmente
verificatasi debba essere eccepita sia tale da garantire il previo instaurarsi del
rapporto difensivo, trattandosi di eccezione che può essere avanzata
direttamente dall’interessato in quanto non ricorrono facoltà processuali che
comportino la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche
competenze professionali del difensore (Sez.4, n.36009 del 4/06/2013, P.G. e
altro, Rv. 255989).
1.3. Il ricorrente ha dedotto di avere eccepito la predetta nullità in sede di
opposizione al decreto penale di condanna, quale prima occasione processuale

1.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la nullità di un atto al

utile ma, in ossequio ai principi sopra enunciati, trattandosi di accertamento
eseguito il 18/07/2009, il lasso di tempo trascorso tra tale data e la data
dell’opposizione, durante il quale il difensore o la stessa parte avrebbero potuto
formulare l’eccezione di nullità mediante memorie o richieste ai sensi dell’art.121
cod.proc.pen., avrebbe imposto il rilievo della sanatoria di un’eventuale nullità.

2. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha esaminato nel merito
tale eccezione e ne ha ritenuta l’infondatezza sulla base del fatto che il verbale di

dalla polizia stradale di Tolmezzo contenesse l’indicazione circa l’avvenuto avviso
al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. La censura
mossa dal ricorrente, che vorrebbe desumere la non corrispondenza al vero di
quanto attestato dal pubblico ufficiale redigente dal fatto che il verbale è
costituito da un modulo prestampato sul quale non sono state barrate le caselle
relative alla risposta data dal conducente, involge una questione di fatto e
propone una lettura delle emergenze processuali alternativa a quella contenuta
nel provvedimento impugnato, insindacabile in sede di legittimità, laddove
logicamente motivata come nel caso in esame, avendo il giudice di merito
ritenuto irrilevante la circostanza che – per mera omissione materiale o per
effettiva mancata risposta da parte del prevenuto, annebbiato dall’alcol – non
risultasse barrata alcuna delle due caselle relative alla scelta, atteso che tale
circostanza non era idonea a legittimare la convinzione che tale avviso non fosse
stato formulato.
2.1. Risulta, in ogni caso, dirimente il rilievo per cui il verbale di
accertamenti urgenti deve essere consacrato, secondo quanto prevede l’art. 357,
comma 2, lett. e), cod.proc.pen., in un verbale da redigere, come si evince dal
richiamo contenuto nell’art. 357, comma 3, cod.proc.pen., secondo le modalità
previste per la redazione dei verbali di udienza che, argomentando dall’art. 142
cod.proc.pen., sono atti redatti da pubblico ufficiale la cui nullità è
tassativamente prevista nel solo caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle
persone intervenute o manchi la sottoscrizione del redigente. La possibilità per il
giudice di utilizzare, nel rito abbreviato, a norma dell’art. 442, comma 1-bis,
cod.proc.pen., gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero incide,
peraltro, in senso preclusivo esclusivamente con riguardo ai vizi che determinino
inutilizzabilità patologica (Sez. 2, n 19483 del 16/04/2013, Avallone,
Rv. 256038; Sez. 3, n.23432 del 05/05/2010, D.P.,Rv. 247638;Sez. 1, n.19152
del 19/03/2009, P.G.in proc. Patitucci, Rv. 243574; Sez. 1, n.1563 del
05/12/2006,dep. 19/01/2007,

P.G.

in

proc.

Montalto,

Rv. 236228;

Sez. 6, n. 4125 del 17/10/2006, dep. 01/02/2007, Cimino, Rv. 235600).
5

accertamento urgente redatto ai sensi dell’art. 354, comma 3, cod.proc.pen.

2.2. Ma la richiesta di rito abbreviato non incide esclusivamente
sull’utilizzabilità degli atti, tanto più nel caso in cui si tratti dei verbali degli
accertamenti e dei rilievi eseguiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi
dell’art.354, comma 2, cod. proc.pen. che, in quanto atti irripetibili, potrebbero
essere acquisiti anche al fascicolo per il dibattimento a norma dell’art.431,
comma 1, lett.b) cod.proc.pen. (Sez.2, n.17423 del 23/01/2009, Trokthi,
Rv.244344), consentendo anche di apprezzarne la piena valenza probatoria in
ragione del consenso prestato dall’imputato all’utilizzazione di atti assunti non in

verbale redatto dalla polizia stradale, a prescindere dall’ulteriore questione dei
poteri certificativi dell’autorità redigente, avrebbe, in ogni caso, dovuto essere
sostenuta dalla deduzione di chiari elementi istruttori di segno contrario, che nel
caso di specie non risultano essere stati sottoposti all’esame del giudice di
merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Deve, in proposito, essere ribadito il principio già affermato nella
giurisprudenza di questa Corte per cui, ai fini della configurazione del reato di
guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, per tutte le ipotesi
attualmente previste dall’art. 186 cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi
anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale,
dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando,
pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile
affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri
nell’ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale (Sez.4,
n.28787 del 9/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv.250714; Sez.4, n.45122 del
6/11/2008, corzani, Rv.241764).
3.2. Tale principio può essere ulteriormente sviluppato, nel senso che il
decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida
incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della
sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la
presenza di altri elementi indiziari.
3.3. Come recentemente chiarito da questa Sezione a proposito della
validità del rilevamento alcolemico in un caso analogo, il decorso di un intervallo
temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione del test è inevitabile, potendosi
ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz’ora non condizioni
la validità del rilevamento mediante alcoltest (Sez.4, n.21991 del 28/11/2012,
dep. 22/05/2013, Ghio, Rv.256191).

6

contraddittorio tra le parti. La non corrispondenza al vero di quanto attestato nel

3.4. A sostegno del dedotto vizio motivazionale, il ricorrente ha poi
argomentato l’inattendibilità del test alcolemico dal fatto che, essendo stati
rilevati due dati in progressione (1,61 g/I alle 17:50 e 1,63 g/I alle 17:56), ciò
costituiva indizio che l’imputato si trovasse nella fase di assorbimento, con
conseguente impossibilità di stabilire con grado di certezza che, al momento
della guida, mezz’ora prima, il suo tasso alcolemico fosse superiore 1,50 g/l.
Assume, inoltre, l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi di
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada in quanto gli agenti

stato di alterazione alcolica. Trattasi, a ben vedere, di una prospettazione dei
fatti e di una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita
dalla Corte territoriale, che ha valorizzato il dato istruttorio per cui l’imputato non
risultava aver assunto alcuna sostanza alcolica dopo l’incidente e prima
dell’arrivo della pattuglia della polizia stradale ed ha disatteso la tesi difensiva in
merito all’incertezza della prova del tasso alcolemico (basata sull’impossibilità di
accertare se al momento del test l’organismo si trovasse nella fase ascendente
della curva alcolemica ovvero in quella discendente), evidenziando l’autonoma
idoneità probatoria della condotta di guida dell’imputato a far ritenere, con
ampio margine di certezza, che il livello di alterazione alcolica del prevenuto
fosse, al momento del fatto, già superiore ai parametri indicati dall’art. 186,
comma 2, lett.c) cod. strada, richiamando le spettacolari modalità del sinistro
(pag.7) e la circostanza che l’imputato non avesse in alcun modo reagito alle
ripetute segnalazioni di un altro conducente, che aveva tentato inutilmente di
richiamare la sua attenzione con l’uso del clacson e dei fari. La Corte ha, in ogni
caso, ritenuto che il breve intervallo di tempo intercorso tra il sinistro e il test
alcolemico non potesse averne inficiato l’attendibilità.
3.5. La motivazione espressa nella sentenza impugnata risulta esente da
contraddittorietà, avendo la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni
mosse dall’appellante ed essendo, tuttavia, pervenuta con adeguata
giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza di primo
grado, applicando correttamente i principi sopra indicati e pervenendo alla
sussunzione del fatto nella più grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 186,
comma 2, cod. strada in ragione del concorrente accertamento di una serie di
elementi indiziari idonei a corroborare il dato, acquisito mediante etilometro, di
un tasso alcolemico superiore a g/I 1,50.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; al rigetto del ricorsa
segue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

accertatori non avevano descritto alcuna condotta sintomatica di una persona in

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 11/03/2014

Il Pre idente

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