Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13997 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13997 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI AVEZZANO
nei confronti di:
MORELLI BRUNO N. IL 30/04/1972
avverso l’ordinanza n. 64/2014 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
10/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BL 6,7 M-0 eik htmo
do

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Avezzano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della
continuazione in sede esecutiva, formulata da Morelli Bruno con riguardo ai fatti
giudicati con sei distinte sentenze di condanna, aumentando ad anni 4 mesi 3 di
reclusione la pena di anni 3 mesi 8 di reclusione già rideterminata nei confronti
del Morelli con ordinanza ex art. 671 cod.proc.pen. emessa il 5.11.2013 dal
medesimo Tribunale.

Avezzano, lamentando erronea applicazione della legge penale e chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente deduce:
– con riguardo ai fatti oggetto delle sentenze pronunciate il 9.02.2005 e il
13.04.2011 dalla Corte d’appello di L’Aquila, la già avvenuta unificazione ex art.
81 secondo comma cod. pen. dei reati da esse giudicati, in forza di ordinanza in
data 5.11.2013 del giudice dell’esecuzione;
– con riguardo alla richiesta di applicazione della continuazione coi predetti fatti
di quelli giudicati con le sentenze pronunciate il 20.03.2008 e il 18.06.2008 dalla
Corte d’appello di L’Aquila, la preclusione discendente dal provvedimento di
rigetto dell’analoga precedente istanza di unificazione, di cui all’ordinanza
emessa il 22.04.2014 dal Tribunale di Avezzano;
– con riguardo alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti
giudicati con queste ultime due sentenze, la preclusione discendente dal rigetto
della medesima istanza, formulata dal Morelli, da parte del Tribunale di Avezzano
con ordinanza 21.04.2011;
– con riguardo ai fatti oggetto delle sentenze pronunciate in data 1.06.2004 dal
Tribunale di Pescara e in data 3.10.2014 dal Tribunale di Avezzano, l’erronea
individuazione della pena base in quella complessiva risultante dall’ordinanza
emessa ex art. 671 cod.proc.pen. il 5.11.2013, anziché in quella inflitta per la
violazione più grave, nonché l’assenza dei presupposti di legge per il
riconoscimento della continuazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte
con cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Morelli Bruno, a mezzo del difensore, ha presentato memoria con cui contesta
la sussistenza della preclusione derivante dal ne bis in idem, ribadisce la
sussistenza dei presupposti della continuazione e chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’annullamento senza rinvior
dell’ordinanza impugnata.
1

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

2. Costituisce principio acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Corte che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta divenuti
definitivi, precludono un rinnovato esame e una nuova pronuncia sulla medesima
questione che sia fondata sui medesimi elementi di quella già decisa, con la
precisazione che la natura “debole” della preclusione discendente dal giudicato
esecutivo (che trova fondamento normativo, quanto al procedimento esecutivo,
ne bis in idem

oltre che nel principio generale del

sancito dall’art. 649

cod.proc.pen., nella comminatoria di inammissibilità prevista dall’art. 666

rigettata basata sui medesimi elementi) copre il dedotto ma non anche il
deducibile, ed è destinata a divenire inoperante (soltanto) quando siano dedotti
elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla
decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che tuttavia non
abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del
giudice dell’esecuzione (Sez. 1 n. 7877 del 21/01/2015, Rv. 262596).
Nel caso di specie, il giudicato esecutivo formatosi in forza delle precedenti
ordinanze emesse il 5.11.2013, il 21.04.2011 e il 22.04.2014 dal Tribunale di
Avezzano, puntualmente richiamate nel ricorso, che hanno già riconosciuto la
continuazione in executivis tra i fatti estorsìvi commessi dal Morelli nell’agosto
del 2001 giudicati con le sentenze pronunciate il 9.02.2005 e il 13.04.2011 dalla
Corte d’appello di L’Aquila, e l’hanno invece negata con riguardo alle estorsioni
commesse negli anni 1996 e 1997 giudicate con le sentenze pronunciate il
20.03.2008 e il 18.06.2008 dalla medesima Corte territoriale, inibiva al giudice
dell’esecuzione di pronunciare nuovamente sull’istanza riproposta dal Morelli ex
art. 671 cod.proc.pen., che tra l’altro neppure si confrontava coi precedenti
provvedimenti sul punto, al fine di rappresentare gli elementi in grado di
superare la relativa preclusione: l’evidente errore di diritto in cui è incorsa
l’ordinanza impugnata, già censurato negli stessi termini dalla sentenza n. 10765
del 13.02.2013 di questa Corte che aveva annullato la precedente ordinanza
emessa il 21.10.2011 dal medesimo giudice dell’esecuzione in violazione del
divieto di bis in idem, determina dunque l’annullamento senza rinvio della
decisione gravata.
3. Con riferimento ai fatti oggetto delle sentenze di condanna pronunciate nei
confronti del Morelli 1’1.06.2004 dal Tribunale di Pescara e il 3.10.2014 dal
Tribunale di Avezzano, per i quali la causa di preclusione non ricorre,
l’annullamento senza rinvio del provvedimento di unificazione dei reati sotto il
vincolo della continuazione discende dalla patente violazione dei presupposti e
dei criteri legali per il riconoscimento dell’identità del disegno criminoso tra più
violazioni di legge, che sono stati individuati da questa Corte nella contiguità

2

comma 2 del codice di rito per il caso di mera riproposizione di una richiesta già

temporale e nella tipologia similare dei reati, nella loro sistematicità, nell’identità
di natura dei beni tutelati, nella causale e nelle modalità della condotta, nelle
circostanze di tempo e di luogo (Sez. 1 n. 8513 del 9/01/2013, Rv. 254809; Sez.
1 n. 11564 del 13/11/2012, Rv. 255156; Sez. 1 n. 44862 del 5/11/2008, Rv.
242098): ciò che rende superfluo il rinvio al giudice di merito per un nuovo
esame destinato a risolversi nel diniego della continuazione.
Come evidenziato dal pubblico ministero nel parere in data 17.11.2014
depositato nel procedimento esecutivo, che è stato puntualmente richiamato nel

costituito da una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza conseguente
all’assunzione di bevande alcoliche, del tutto eterogenea e inassimilabile ai delitti
contro il patrimonio di natura estorsiva ai quali dovrebbe essere unificata;
mentre la truffa oggetto della sentenza 3.10.2014 del Tribunale di Avezzano è
stata commessa il 20.09.2010, a distanza di oltre nove anni dalle estorsioni
dell’agosto 2001 e di 13-14 anni da quelle degli anni 1996-1997, così da non
consentire neppure di ipotizzarne la riconducibilità a un’originaria deliberazione
unitaria, a prescindere dall’eventuale dimostrazione di una condizione di
tossicodipendenza del Morelli così risalente nel tempo (che non basterebbe
comunque a giustificare di per sé la sussistenza dell’identità del disegno
criminoso: Sez. 1 n. 33518 del 7/07/2010, Rv. 248124; Sez. 5 n. 10797 del
23/02/2010, Rv. 246373).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.
Così deciso il 10/12/2015

ricorso, il fatto giudicato con la sentenza 1.06.2004 del Tribunale di Pescara è

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