Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13996 del 10/12/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13996 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCIOTTO GIOVANNI N. IL 05/08/1966
avverso l ‘ordinanza n. 1280/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
22/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GA-6 LI E LE but z, tor rA
Uditi difensor Avv.;
tAy-Q,
Data Udienza: 10/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Picciotto Giovanni, con dichiarazione pervenuta in cancelleria, ha rinunciato
personalmente al ricorso per cassazione proposto dai suoi difensori avverso
l’ordinanza in data 22.09.2014 con cui il Tribunale di Milano aveva rideterminato
la pena per i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna in applicazione
della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ex art. 671 del codice di
Ai sensi degli artt. 571 comma 4 e 591 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. il ricorso
deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo contenere nella somma di
500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/12/2015
rito.