Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13995 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13995 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIBERTI VINCENZO N. IL 07/12/1974
avverso l’ordinanza n. 132/2014 TRIBUNALE di NOLA, del
12/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/11/2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello, Sostituto Procuratore generale presso questa
Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

chiedeva al Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell’esecuzione,
l’applicazione della disciplina della continuazione in ordine a quattro
sentenze pronunciate nei suoi confronti, riportate nei numeri 4, 16, 17,
20 del certificato del Casellario giudiziale, riferite a reati commessi nel
periodo 1994 – 2008.

2. Il Tribunale di Noia, con ordinanza depositata il 15 dicembre
2014, escludeva l’unicità del disegno criminoso per tutti i reati indicati
nella suddetta istanza, ritenendo: che l’interessato aveva l’onere di
allegazione di concreti elementi in proposito e non l’aveva adempiuto,
non essendo sufficiente a tal fine la semplice indicazione di sentenze la
cui motivazione non consentiva di apprezzare alcun elemento di
valutazione utile; che il dedotto stato di tossicodipendenza non era stato
adeguatamente documentato e non era comunque sufficiente allo scopo.

3. Vincenzo Liberti ha proposto ricorso per cassazione depositato
al Tribunale di Noia il giorno 8 gennaio 2015. Deduce, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà,
manifesta illogicità della motivazione, poiché l’affermazione del Giudice
dell’esecuzione, secondo cui erano diversi i contesti temporali e spaziali
della commissione dei reati, perpetrati fra il 1994 e il 2008, non trovava
fondamento quantomeno con riferimento alle seguenti condanne:
a)

sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del

Tribunale di Noia il 30 ottobre 2008, confermata dalla Corte di appello di
Napoli con sentenza del 2 aprile 2009, irrevocabile il 19 maggio 2009, di
condanna alla pena di anni cinque, mesi sei, giorni venti di reclusione ed
euro 3.000,00 di multa, per il reato di rapina commesso in Casalnuovo di
Napoli il 22 maggio 2008;
b)

sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del

Tribunale di Napoli il giorno 11 febbraio 2009, irrevocabile il 31 marzo

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1. Con istanza depositata il 17 aprile 2014, Vincenzo Liberti

2009, di condanna alla pena di anni cinque, giorni dieci di reclusione ed
euro 1.400,00 di multa, per i reati di rapina aggravata e di alterazione di
armi commessi in Napoli il 27 marzo 2008.
Il ricorrente sostiene che i reati giudicati con le sentenze
evidenziate erano del medesimo genere, commessi con identiche
modalità e a pochissima distanza spaziale e temporale. Ciò dimostrerebbe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del
giudice di legittimità non è sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta
alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del
13/12/1995 – dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). Nel momento del
controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma
primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza
della motivazione in rapporto ai dati processuali (In senso conforme
anche Cass., Sez. V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata;
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv.
229369).
Per altro verso, l’indagine che si impone alla riflessione del giudice
chiamato a delibare un istanza di applicazione della disciplina della
continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima,
verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della
congruità, dell’asserita esistenza di un unico, originario programma
delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per

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l’unicità del disegno criminoso.

individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite
dall’agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro
particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo
spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possano
considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come
l’esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario unico disegno
criminoso. (Sez. 1, n. 1721 del 22/04/1992 – dep. 25/06/1992, Curcio,

criminoso, poi, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento
del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove
non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del
21/09/2012 – dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006; Sez. 4, n.
25094 del 13/06/2007 – dep. 28/06/2007, Coluccia, Rv. 237014).
1.2. Nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza impugnata
non risponde a tali requisiti relativamente ai reati commessi nel primo
semestre del 2008, giudicati con le sentenze specificamente sopra
indicate. Le carenze motivazionali rendono oscuro l’itinerario logicogiuridico seguito dal giudice dell’esecuzione per addivenire alla reiezione
della richiesta di riconoscimento della continuazione, nei limiti riproposti
con il ricorso per cassazione.

2. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione,
annullando l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della
continuazione tra i reati commessi nel primo semestre del 2008 e
disponendo il rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame in
proposito.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della
continuazione tra i reati commessi nel primo semestre del 2008 e rinvia
per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Noia.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2015.

Rv. 190807). La valutazione circa la sussistenza dell’unicità del disegno

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