Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13994 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13994 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPELLI CLEMENTINA, nata a Gioia Tauro il 15/09/1959
avverso l’ordinanza n. 1751/2014 MAGISTRATO SORVEGLIANZA di
PISA del 07/11/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto
disporsi la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza,
affinché deliberi l’opposizione avanzata da Copelli Clementina e
dalla stessa correttamente qualificata.

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Pisa, con ordinanza del 7 novembre 2014,
ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da Copelli Clementina, volta a
ottenere la remissione del debito per spese processuali, in quanto mera

2009, gravata da ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte con sentenza
del 30 giugno 2010.
Il Magistrato rilevava, a ragione della decisione, di avere esercitato ed
esaurito la propria funzione giurisdizionale con la pronuncia di detta ordinanza, e
rappresentava che era da ritenere preclusa la possibilità di introdurre un secondo
procedimento per lo stesso fatto al fine di ottenere un riesame e una nuova
valutazione delle questioni già trattate e definitivamente risolte, in contrasto con
il principio della certezza nel tempo, mediante la stabilità del giudicato, del
rapporto processuale già definito e con il principio di tassatività dei mezzi di
gravame e di perentorietà dei relativi termini.

2. Avverso detta ordinanza l’interessata Copelli ha proposto opposizione ex
art. 667, comma 4, cod. proc. pen., chiedendo in via preliminare la sospensione
del provvedimento impugnato e nel merito la remissione del debito per le spese
del processo definito con la sentenza del 10 dicembre 2003 della Corte di appello
di Reggio Calabria, irrevocabile il 3 febbraio 2004, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo l’opponente ha dedotto l’erronea applicazione degli
artt. 666 e 667 cod. proc. pen. e la insussistenza della ipotesi di

“mera

riproposizione di richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi”,
evidenziando il radicale mutamento delle condizioni di fatto e di diritto rispetto a
quelle poste a fondamento della precedente istanza, emergente chiaramente dal
raffronto tra gli elementi introdotti con le due istanze e dall’analisi specifica di
quelli sottesi alla seconda (titolo di pagamento, peggioramento delle condizioni di
salute, chiusura dei rapporti economici con il coniuge, assenza di cespiti
patrimoniali, contratto di lavoro part-time, impossibilità di estinzione del debito
mediante sua rateizzazione), e opponendo la non operatività della preclusione
per il rilevato giudicato esecutivo.
2.2. Con il secondo motivo l’opponente ha dedotto la sussistenza dei
requisiti delle disagiate condizioni economiche e della buona condotta,

2

riproposizione di richiesta già rigettata con precedente ordinanza del 14 maggio

rappresentando il sostanziale sopravvenuto mutamento delle prime, l’elevata
entità del debito e la correttezza del comportamento tenuto.

3. Con missiva del 10 dicembre 2014 a firma del Funzionario giudiziario
dell’Ufficio di sorveglianza di Pisa, controfirmata dal Magistrato di sorveglianza,
gli atti del ricorso avverso il provvedimento in oggetto, “N. 2014/1328 del 0711-2014 di inammissibilità dell’istanza di remissione del debito”,

sono stati

rimessi a questa Corte per la decisione sulla impugnazione, rilevandosi che

proposta avverso un atto, che per il suo contenuto sostanziale e la sua funzione
processuale era un decreto adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., doveva essere correttamente riqualificata come ricorso per cassazione in
base alla medesima norma.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo disporsi la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza
per la deliberazione della proposta opposizione, come tale già correttamente
qualificata da parte dell’opponente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli atti, trasmessi a questa Corte a mezzo missiva del 10 dicembre 2014
a firma del Funzionario giudiziario dell’Ufficio di sorveglianza di Pisa,
controfirmata dal Magistrato di sorveglianza, come precisato sub 3) del “ritenuto
in fatto”, devono essere restituiti al detto Magistrato per la decisione, nelle forme
di rito, sulla opposizione proposta da Copelli Clementina ex art. 667, comma 4,
cod. proc. pen.

2. A tale conclusione si perviene secondo un percorso argomentativo che,
senza limitarsi al mero rilievo della irrituale procedura adottata di trasmissione
degli atti, deve procedere dalla lettura dell’art. 678, comma
pen., aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett.

1-bis, cod. proc.

c), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146,

convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante
“misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria”,

entrata in vigore il 21

febbraio 2014.
Tale norma prevede, tra l’altro, che “il magistrato di sorveglianza, nelle
materie attinenti (…) alla remissione del debito” procede “a norma dell’articolo
667 comma 4”.

3

l’opposizione, avanzata ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod. proc. pen., in quanto

2.1. Questa Corte, pronunciandosi sul caso specifico in cui avverso
l’ordinanza di rigetto della istanza di remissione del debito, emessa, nella
vigenza della nuova disciplina, dal Magistrato di sorveglianza, il condannato
aveva proposto ricorso per cassazione deducendo gli incorsi vizi di violazione di
legge e vizio di motivazione, ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi
dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevando, in coerenza con il nuovo testo
normativo, che

“non è più necessaria la fissazione dell’udienza camerale

partecipata all’esito della quale il giudice decide”,

secondo il modello

del tribunale e del magistrato di sorveglianza, in forza del necessario
coordinamento sistematico tra l’art. 69, comma 8, Ord. Pen., come modificato
dalla legge n. 277 del 2002, e l’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., che, a sua
volta rinvia all’art. 666 cod. proc. pen., e rimarcando che il richiamo al
procedimento di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., comporta, anche, che
avverso il provvedimento emesso dal giudice de plano può essere proposta,
entro quindici giorni, opposizione davanti allo stesso giudice, che dovrà
procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc.
pen., previa fissazione dell’udienza (Sez. 1, n. 53775 del 05/12/2014, dep.
30/12/2014, Pinna; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 10670 del 04/02/2015, dep.
12/03/2015, Pelle; Sez. 1, n. 16229 del 03/02/2015, dep. 1/04/2015, D’Andria).
2.2. Consegue a tale condivisa premessa -e con carattere assorbente
rispetto a ogni diversa considerazione pertinente alla verifica delle condizioni
legittimanti l’adozione della procedura de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2,
cod. proc. pen., in deroga alle garanzie del contraddittorio camerale- che in
materia di remissione del debito non trova applicazione, se non nella fase
dell’opposizione, la previsione normativa dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.,
alla cui stregua “Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del
collegio (…) fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori (…)”, e, per l’effetto, non trova applicazione, laddove nella
prima fase si deve procedere a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,
l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la cui previsione è fatta salva da una norma
in detta fase non applicabile.

3. L’opposizione, nella specie, seguendo -in quanto proposta avverso
l’ordinanza emessa de plano dal Magistrato di sorveglianza il 7 novembre 2014la modifica legislativa suddetta, entrata in vigore in data antecedente rispetto
alla stessa data di presentazione della istanza introduttiva, deve essere,
pertanto, decisa dallo stesso Magistrato, cui gli atti vanno restituiti.

4

procedimentale generale delineato, per le materie rientranti nella competenza

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pisa per la
decisione sulla opposizione presentata dalla condannata Copelli Clementina
avverso l’ordinanza di quell’Ufficio di sorveglianza del 7 novembre 2014.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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