Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13992 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13992 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP PALERMO nei confronti di:
GIP AGRIGENTO
con l’ordinanza n. 10813/2015 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
23/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 11/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23 luglio 2015 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Palermo, richiesto dal pubblico ministero della sede di
applicare misura cautelare personale nei confronti di Li Calzi Alessandro e Li Calzi
Roberto in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, d.P.R.
n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 6 luglio 2015, ha sollevato conflitto
positivo di competenza e rimesso gli atti alla Corte di Cassazione per la
risoluzione. Rileva detto giudice che i fratelli Li Calzi, in viaggio su un autobus di

comune di Grotte per detenzione di eroina, che gli stessi ammettevano di aver
acquistato in Palermo. Su richiesta del procuratore della Repubblica di Agrigento
il G.i.p. della sede, ritenendosi competente a provvedere, aveva emesso misura
cautelare dell’obbligo di dimora. Successivamente, il pubblico ministero presso il
Tribunale di Agrigento aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura di
Palermo per competenza ed il procuratore della Repubblica aveva chiesto il
rinnovo della misura cautelare disposta dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento.

2. Il G.i.p. di Palermo rilevava quindi che, per costante insegnamento di
legittimità, la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero non
spiegava incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso, che viene meno
solo a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice che le aveva
emesse, ove non seguita dall’adozione, nei 20 giorni successivi, di un nuovo
provvedimento da parte del giudice dichiarato competente.

3. Nel caso in esame, non solo non vi era stata una formale dichiarazione di
incompetenza, ma essa era stata esclusa dalla contraria dichiarazione del G.i.p.
di Agrigento che, emettendo la misura cautelare richiestagli dal pubblico
ministero, aveva ritenuto la propria competenza, considerando il fatto commesso
in Grotte. Tuttavia, essendo stato l’acquisto della droga avvenuto in Palermo, il
G.i.p. di Palermo riteneva necessario sollevare conflitto positivo di competenza
onde evitare che “in relazione allo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si
adottino più provvedimenti, l’uno indipendentemente dall’altro, in violazione del
principio del “ne bis in idem” (art. 649 e 669 c.p.p.)”

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va ribadito che vi è conflitto positivo di competenza
quando un unico fatto abbia dato luogo, in distinte sedi giudiziarie, o per la sua
totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti e implica l’attualità
del contrasto tra giudici.
1

linea proveniente da Palermo e diretto a Canicattì, erano stati arrestati nel

2. Ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., le misure sono disposte
su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice gli elementi su cui si
fonda. Il Giudice per le indagini preliminari ha in materia di libertà personale una
funzione di garanzia, attivabile ad istanza di parte e secondo le attribuzioni
previste dalla legge con il solo compito di vagliare la “domanda cautelare”,
esaurito il quale restituisce gli atti del processo al pubblico ministero, dominus
dell’azione penale e, quindi della fase di provvista degli elementi necessari per

quindi carattere interlocutorio e non vincola il P.M. per quel che possono essere
le successive determinazioni in merito agli sviluppi dell’indagine.

3. Ne consegue che, come lo stesso G.i.p. di Palermo riconosce, pur dopo
l’emissione del provvedimento cautelare richiesto, a prescindere da una formale
dichiarazione di incompetenza, il pubblico ministero può rivalutare l’aspetto della
competenza e trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria ritenuta competente,
spogliandosi del fascicolo (art. 54 cod. proc. pen.). La decisione del P.M. da un
lato rende priva di effetti sulla competenza la primigenia ordinanza del G.i.p.
agrigentino -il giudice che non si dichiara incompetente, implicitamente, per il
fatto stesso di emettere il provvedimento richiesto riconosce sempre la propria
competenza-, dall’altro preclude a quest’ultimo la possibilità di emettere ulteriori
provvedimenti. È quindi destituita di fondamento la tesi del giudice palermitano,
a base del proposto conflitto, della possibilità che si svolgano più procedimenti
per lo stesso fatto, proprio perché impedita dalla avvenuta trasmissione del
fascicolo all’A.G. ritenuta competente.
Nel caso in esame al G.i.p. palermitano si presentavano due alternative
– restituire gli atti al Pm adeguandosi alla costante giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la trasmissione di atti per ragioni di competenza tra diversi
uffici del pubblico ministero non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle
misure cautelari in corso di applicazione, la quale, ai sensi dell’art. 27 cod. proc.
pen., viene meno solo in seguito ad un formale dichiarazione di incompetenza
del giudice che le abbia disposte;
– emettere la misura richiesta. In questo caso, come affermato da Sez. 1,
Sentenza n. 23977 del 2008, “il provvedimento cautelare adottato dal giudice
competente si caratterizza per la completa autonomia rispetto al precedente
provvedimento ed è emesso sulla base di un’autonoma valutazione delle
condizioni legittimanti, ancorché desunte dai medesimi fatti. Poiché, di
conseguenza, il g.i.p. si pone come giudice del singolo atto e non del
procedimento, è da escludere che determini l’ipotesi di un conflitto positivo di
2

l’esercizio del potere-dovere di investigazione. Il provvedimento del G.i.p. ha

competenza territoriale, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., l’eventuale adozione, nella
fase delle indagini preliminari, nei confronti della stessa persona, asseritamente
per il medesimo fatto, di una misura di custodia cautelare da parte di G.I.P. di
distinti tribunali, situazione che il legislatore ha preso in esame soltanto in
relazione alla durata della misura stessa, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3,
con esclusione di qualsiasi altro effetto patologico dei provvedimenti applicativi
(Cass., Sez. 1, 21 settembre 2004, n. 3751 rv. 199590).”.
Il proposto conflitto va dichiarato insussistente, con restituzione degli atti al

P. Q. M .

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al G.i.p.
del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2015

giudice a quo.

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