Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13991 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13991 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEGLIA VINCENZO N. IL 28/08/1978
avverso l’ordinanza n. 77/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/stile le conclusioni del PG Dott.in e t
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 novembre 2014 il Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241
del 2006, l’indulto concesso nella misura di mesi sei di reclusione a Ceglia
Vincenzo dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con
ordinanza del 17 novembre 2008 e nella misura di anni uno mesi sei giorni
ventidue di reclusione ed euro 2529,62 di multa con ordinanza del 17 novembre
2007 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Rimini. A ragione della decisione, il

condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza irrevocabile del 29 settembre
2009, alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione e euro 800 di multa per il
reato di rapina aggravata, commesso in data 7 agosto 2007.

2. Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione
Ceglia Vincenzo, con l’assistenza del difensore di fiducia, per violazione di legge,
chiedendone l’annullamento. Osserva la difesa che nei confronti di Ceglia era
stato emesso decreto di irreperibilità per l’udienza del 21 ottobre 2014, in quanto
dalle informazioni dei carabinieri era risultato che egli non domiciliava al civico n.
8 di Vico Strettoia a Chiaia. La notifica del decreto di citazione per l’udienza
sopra indicata doveva essere ritenuta nulla, in quanto, a seguito di un evento
improvviso, si era verificato il cedimento di un’ala del palazzo storico sito alla
Riviera di Chiaia, ragione per cui tutti gli abitanti, compresa la famiglia del
ricorrente, era stata allontanata dal Comune di Napoli ed alloggiata, fino al
dicembre 2014, in un albergo. L’evento era noto alle forze dell’ordine che, invece
di segnalare l’irreperibilità del Ceglia, avrebbero dovuto assumere informazioni
più precise. Allega documentazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che l’ordinanza sia annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere essendo dedotto un
vizio processuale, risulta che i carabinieri della stazione di Napoli Chiaia in data 1
luglio 2014 comunicarono che Ceglia Vincenzo risultava sconosciuto alla Via
Riviera di Chiaia e che l’immobile sito al n. 8 era disabitato perché pericolante e
posto sotto sequestro. Affermavano di non sapere dove erano stati alloggiati tutti
gli abitanti dell’immobile.

1

Tribunale ha rilevato che la revoca operava di diritto essendo stato Ceglia

2. Dal certificato di residenza storica prodotto dalla difesa risulta che Ceglia
Vincenzo ha avuto l’ultimo domicilio in Vico Strettoia a Chiaia n. 8 (altrimenti
detto Vico Fiorentine a Chiaia). Con ordinanza della polizia municipale del 5
marzo 2013, il ricorrente ed i familiari furono destinatari di un ordine di
sgombero e alloggiarono nel Bed & Breakfast Napurè.

3. È ovvio che avendo avuto notizia dello sgombero dell’immobile bene
avrebbero potuto, e dovuto, i militari incaricati delle ricerche approfondire le

informare il giudice dell’attuale domicilio del ricorrente. Ne consegue che le
ricerche non furono complete, con riferimento ad elementi risultanti dagli atti al
momento in cui venivano eseguite, e il decreto di irreperibilità fu
illegittimamente emesso. La nullità dell’udienza, per omessa notifica a Ceglia
dell’avviso di fissazione, determina la nullità dell’ordinanza emessa che va
annullata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2015.

stesse, compiendo gli opportuni accertamenti presso gli uffici comunali al fine di

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