Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13989 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13989 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE ROMA nei confronti di:
GUP TRIBUNALE VENEZIA
con l’ordinanza n. 5823/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
15/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/11/2015

Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. VIOLA A.P., sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la
competenza del Tribunale di Venezia.

RITENUTO IN FATTO
1. Si procede per il delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen. a carico di Mezzina Frank,

Costui si sarebbe introdotto abusivamente, per finalità private e non istituzionali, nel sistema
informatico della banca dati delle forze di polizia. Lo avrebbe fatto, al fine di scaricare alcune
visure ACI, relative a mezzi di tale Rosati, ex coniuge della sua convivente. Le visure risultano
prodotte, in allegato, ad istanza di corresponsione di un assegno periodico (domanda
giudizialmente rivolta al Tribunale di Treviso). I fatti sono contestati come accertati in Treviso,
il 20 ed il 23 aprile 2012.
2. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, in data 13-1-2015, ha
dichiarato l’incompetenza per territorio. Ha indicato quale giudice competente il Tribunale di
Roma ed ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, istituto presso quel Giudice. Si è ritenuto
che il /ocus commíssi delícti, in relazione al reato di accesso abusivo a sistema informatico (art.
615 ter cod. pen.), fosse quello in cui si trova il server, che elabora e controlla le credenziali di
autenticazione, fornite dall’agente (nel caso di specie a Roma).
3. Dubita dell’indicata competenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Ritiene che la condotta di reato e l’abusiva introduzione nel sistema informatico si realizzi nel
luogo di accesso all’apparato elettronico. Esso va ritenuto un

unicum nella sua struttura

composita, che consta di terminali periferici e della banca dati centrale. Pertanto, il giudice ad
quem declina la competenza per territorio ed indica quella del GUP di Venezia. Denuncia,
dunque, a questa Corte il conflitto rilevato.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, dichiarata l’ammissibilità in rito del conflitto.
E’ indubbia l’esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente
manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento. Essa è insuperabile senza
l’intervento di questa Suprema Corte.
Allo stato, competente a conoscere il procedimento è il Tribunale di Venezia.

2

carabiniere in servizio presso la stazione di Mogliano Veneto.

La questione da cui il contrasto trae scaturigine è stata rimessa e risolta dalle SS UU di
questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17325 del 26/03/2015 Cc. (dep. 24/04/2015 ) Rv.

263020).
Si è osservato che in tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo
di consumazione del delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova
l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico
dei dati, digitando la “parola chiave” o, altrimenti, eseguendo la procedura di autenticazione,

banca-dati memorizzata all’interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i
limiti dell’autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema
telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua
capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati,
assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l’accesso.
E’ irrilevante, di converso, il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale).

2. Da ciò, e avuto riguardo alla prospettazione indicata nel tema di contestazione, si
apprende che la condotta sarebbe stata commessa dal soggetto attivo, sfruttando le
credenziali di accesso a sistema informatico, attribuitegli nella sua qualità di carabiniere in
servizio presso la stazione di Mogliano Veneto.
Alla luce delle considerazioni svolte, secondo la prospettazione d’accusa, la competenza ratione
loci va fissata attribuendo rilevanza ai dati di cui si dispone, attraverso la prospettazione dei
fatti dedotti nell’imputazione.
L’accesso, operato attraverso l’impiego delle credenziali, da parte del carabiniere, dunque,
utilizzando il terminale allocato nella sede di servizio (da cui era abilitato ad operare il
militare) segna il /ocus commissi delicti.
Va, pertanto, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Venezia, cui gli atti
vanno trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Venezia cui dispone trasmettersi gli at
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

supera le misure di sicurezza apposte dal titolare, per selezionare gli accessi e per tutelare la

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