Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13988 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13988 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE
nei confronti di:
RESTIVO GIUSEPPE N. IL 06/08/1987
avverso la sentenza n. Racc. Gen.11448/2015 – R.G. 12513/2014
CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

_,,,,,-‘—–

Data Udienza: 05/11/2015

Il Pubblico ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola,
Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la revoca della sentenza della Corte suprema di cassazione n.
11448/15 del 28 ottobre 2014; l’annullamento senza rinvio,
limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, della
sentenza della Corte di appello di Trieste pronunciata nei confronti di
Giuseppe Restivo il 30 ottobre 2013; il rigetto nel resto dell’originario

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 19 marzo 2015, rivolta al Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte, il magistrato che aveva svolto le
funzioni di presidente del collegio della Sezione Quinta Penale per la
trattazione del ricorso proposto da Giuseppe Restivo, definito all’udienza
del 28 ottobre 2014, con la sentenza n. 11448/15, segnalava che essa
era affetta da errore di fatto. Non era stato esaminato l’ultimo motivo del
ricorso, con il quale il Restivo aveva lamentato che la Corte di secondo
grado lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali, pur
avendo ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado. Nella
nota si affermava che – con ogni probabilità – l’esame del pretermesso
motivo di ricorso per cassazione avrebbe avuto effetto decisivo sull’esito
del processo, sia pure limitatamente alla condanna alle spese disposta
dalla sentenza impugnata e, per conseguenza, alla condanna alle spese
del giudizio di cassazione. Era esperibile, quindi, il rimedio del ricorso
straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

2. Con atto depositato il 30 aprile 2015, il Procuratore Generale
delle Repubblica presso questa Corte chiedeva la correzione del suddetto
errore e la decisione sul motivo indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di correzione formulata dal Procuratore generale
muove dalla qualificazione del vizio in essa descritto come errore di fatto,
causato da omesso esame di un motivo di ricorso. In proposito, la
giurisprudenza ha delimitato l’ambito di applicazione della norma citata,
spiegando che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non

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ricorso.

dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc.
pen., ne’ determina incompletezza della motivazione della sentenza,
allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba
considerarsi implicitamente disatteso, perché incompatibile con la
struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse
essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decídendi della
sentenza medesima; ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente,

di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono
state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la
trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente.
Deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto, invece, quando sia
dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione
di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione
dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e
oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del
ricorso (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 – dep. 30/04/2002, Basile P,
Rv. 221283; conf. Sez. U. 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non
massirnata).

2. Nel caso in argomento, è pacifico che il ricorso per cassazione,
proposto dall’imputato Giuseppe Restivo avverso la sentenza della Corte
di appello di Trieste pronunciata nei suoi confronti il 30 ottobre 2013,
conteneva anche un motivo di censura avverso il capo con cui egli era
stato condannato alle spese del grado, nonostante il gravame fosse stato
accolto in parte, con la riduzione della pena inflitta in primo grado. È
pacifico, inoltre, che la sentenza della Corte di appello recasse tale
contraddittorietà.
Ciò posto, deve ritenersi che il mancato esame della censura, nella
citata sentenza n. 11448/15 della Quinta Sezione Penale di questa Corte,
sia frutto evidente di errore di fatto e non di valutazione. La semplice
constatazione della contemporanea presenza, nella sentenza della Corte
di appello, di statuizioni favorevoli all’imputato e della sua condanna alle
spese, avrebbe condotto necessariamente la Corte di legittimità al rilievo
della fondatezza del richiamato motivo, qualora l’esistenza di esso nel
ricorso non fosse caduta, al momento della deliberazione, in un errore
percettivo. L’accoglimento del motivo avrebbe logicamente determinato,
per un verso, l’annullamento senza rinvio della sentenza di merito in

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risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame

parte qua, con l’eliminazione della condanna dell’appellante alle spese del
grado; per altro verso, la delimitazione della pronuncia di rigetto del
ricorso per cassazione ai residui motivi e l’esclusione della condanna del
Restivo al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di
legittimità.

3. In conclusione, ai sensi della norma citata va revocata la

2014, sia nella parte in cui è stato omesso l’annullamento senza rinvio
della sentenza della Corte di appello di Trieste emessa il 30 ottobre 2013,
limitatamente alla condanna dell’appellante, Giuseppe Restivo, al
pagamento delle spese processuali; sia nella parte relativa alla omessa
delimitazione della pronuncia di rigetto ai residui motivi; sia nella parte in
cui ha stabilito la condanna di Giuseppe Restivo al pagamento delle spese
relative al giudizio di cassazione.
Vanno quindi disposti: l’annullamento senza rinvio, nei suddetti
limiti, della sentenza della Corte di appello di Trieste 30 ottobre 2013; la
delimitazione della pronuncia di rigetto del ricorso per cassazione ai
residui motivi; l’eliminazione della parte relativa alla condanna del
ricorrente Giuseppe Restivo al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Revoca la sentenza della Corte suprema di cassazione n. 11448
del 28 ottobre 2014, nella parte relativa all’omesso annullamento senza
rinvio, che dispone, della sentenza impugnata della Corte di appello di
Trieste 30 ottobre 2013, limitatamente alla condanna dell’appellante,
Restivo Giuseppe, al pagamento delle spese processuali; nella parte
relativa alla omessa delimitazione ai residui motivi della pronuncia di
rigetto, dovendosi intendere le parole del dispositivo «rigetta il ricorso»
sostituite dalle parole «rigetta nel resto il ricorso»; e, infine, nella parte
relativa alla condanna del ridetto ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che elimina.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2015.

sentenza della Corte suprema di cassazione n. 11448 del 28 ottobre

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