Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13984 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13984 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERRARA
nei confronti di:
SALI FABJON N. IL 12/05/1992
avverso l’ordinanza n. 413/2014 GIUDICE DI PACE di FERRARA, del
17/09/2014
sentita la re azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
1ette/senMfe le conclusioni del PG Dott. IN.
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• L-1

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa all’udienza del 17.9.2014, il Giudice di pace di
Ferrara, nel procedimento nei confronti di Sali Fabjon imputato del reato di cui
all’art. 10-bis digls. n. 286 del 1998, rilevava la nullità del decreto di citazione a
giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore

stessa per violazione dell’art. 420-bis e 429 cod. proc. pen. non essendo causa di
nullità del decreto di citazione a giudizio l’omissione dell’avvertimento
all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
E’ pervenuta, altresì, memoria di replica nell’interesse dell’imputato che non
può essere valutata perché tardiva essendo stata depositata il 4.11.2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento oggetto del ricorso del pubblico ministero non può essere
impugnato neppure sotto il profilo della abnormità, essendo stato emesso
nell’esercizio di un potere di verifica attribuito al giudice e non essendo preclusa
al pubblico ministero la possibilità di rimediare al ritenuto difetto.
Come è noto, infatti, è abnorme un provvedimento al quale consegue la
regressione del procedimento se esso non sia espressione dei poteri riconosciuti
al giudice in relazione alla situazione presa in esame (emanato in carenza di
potere in astratto ovvero avulso dal sistema), ovvero risulti – eccedendo ogni
ragionevole limite connesso all’esercizio di tali poteri – idoneo a produrre una
stasi irreversibile o risultati capaci di pregiudicare lo sviluppo processuale,
imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli
rilevabili nel corso futuro (S.U., n. 25957, del 26/3/2009, Toni, rv. 243590).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 5 novembre 2015.

della repubblica presso il Tribunale di Ferrara chiedendo l’annullamento della

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