Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13984 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13984 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 05/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLEVI VINCENZO N. IL 18/12/1938
VALORI PIERGIORGIO N. IL 27/04/1972
CHICCHI DANTE N. IL 21/07/1972
avverso la sentenza n. 861/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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21163/2013

1. Con sentenza del 15 luglio 2011 la Corte d’appello dell’Aquila, a seguito dell’appello
proposto da Allievi Vincenzo, Valori Piergiorgio e Cicchi Dante avverso sentenza del 7 luglio
2005 del Tribunale di Teramo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non
doversi procedere per maturata prescrizione per alcuni dei capi d’imputazione (capi A, B e D),
rideterminando la pena per ciascuno degli imputati in un anno di reclusione per il residuo reato
di cui agli articoli 110, 48 e 479 c.p., loro contestato quale capo C per avere, presentando
all’A.P.T.R. di Teramo istanza di attribuzione della categoria 1 stella al campeggio “Del Sole” di
Martinsicuro, ingannato il responsabile del servizio allegando una documentazione tecnica
rappresentante in modo non veritiero lo stato edilizio, e così ottenendo il rilascio del
provvedimento che attribuiva la suddetta categoria.
2. Ha presentato ricorso Allevi Vincenzo, proponendo due motivi. Il primo motivo denuncia
vizio motivazionale e violazione dell’articolo 479 c.p. perché quello che era stato dichiarato
doveva ritenersi veritiero. Il secondo motivo, posto in subordine, denuncia violazione degli
articoli 479 e 480 c.p. nonché della L.R. Abruzzo 11/1993: il reato deve essere derubricato
nella fattispecie di cui all’articolo 480 c.p., il che comporta la dichiarazione di estinzione per
maturata prescrizione.
Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato Valori, sulla base di due motivi. Il primo
motivo denuncia violazione degli articoli 48 e 479 c.p. nonché 11, 20 e 21 L.R. Abruzzo
11/1993, e manifesta illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale attribuito
rilevanza non tanto alla planimetria allegata alla istanza di classificazione, quanto piuttosto alla
successione di atti tendenti a realizzare una illegittima trasformazione dell’area: in tal modo,
individuando l’origine del falso negli atti amministrativi anziché nel contenuto della planimetria,
era incorsa nella suddetta violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale. Il secondo
motivo denuncia violazione degli articoli 479 e 480 c.p. nonché della citata legge regionale,
adducendo che il reato dovrebbe essere derubricato nella fattispecie di cui all’articolo 480 c.p.,
con conseguente dichiarazione di estinzione per maturata prescrizione.

.

RITENUTO IN FATTO

Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato Cicchi, proponendo due motivi analoghi a
quelli del ricorso presentato nell’interesse del Valori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
3.1 n ricorso dell’Allevi, nel suo primo motivo, lamenta il fatto che “nella sentenza impugnata
non si è tenuto conto di quanto emergeva dal provvedimento nr. 572 registro settore del 4.7.
2001/nr. 1639 del 5.7. 2011 – che attribuiva la categoria 1 stella al campeggio – emesso dal
Responsabile del Servizio 10 Settore-Servizio Strutture Ricettive della Provincia di Teramo”, il

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quale sarebbe un atto decisivo. La decisività deriverebbe dal fatto che il suddetto
provvedimento indica che la classificazione del campeggio non si è fondata solo “sulla base
della documentazione prodotta”, bensì anche del sopralluogo effettuato il 15 giugno 2001
dall’Ufficio IAT di Teramo.
È peraltro prova decisiva, come insegna la consolidata giurisprudenza di questa Suprema
Corte, la prova i cui risultati – pienamente univoci (Cass. sez.VI, 1 marzo 2011 n. 14732) – si
pongono in assoluto rapporto di incompatibilità con la ricostruzione dei fatti compiuta dal

fattuale, in quanto, non assunta o non valutata, tale prova scardina la struttura portante della
sentenza (Cass. sez.III, 15 giugno 2010 n. 27581; Cass. sez.VI, 25 marzo 2010 n. 14916;
Cass. sez.II, 28 aprile 2006 n. 16354), non essendo sufficiente, invece, l’idoneità a
prospettare, in valutazione unitaria con gli altri elementi di prova, conclusioni alternative
(Cass. sez.VI, 11 giugno 2008 n. 37173; Cass. sez.II, 22 novembre 2005-24 gennaio 2006 n.
2827): essa dunque deve godere di una sostanza tale da non necessitare una
contestualizzazione nel quadro probatorio, essendo sufficiente di per sé sola, e univocamente
(cfr. ancora Cass. sez.VI, 1 marzo 2011 n. 14732), a scardinarlo. Nel caso di specie, al
contrario, per determinare l’incidenza del documento de quo’è necessario verificare sia gli esiti
del sopralluogo in esso citato sia il contenuto effettivo della documentazione prodotta da chi ha
chiesto la categorizzazione di 1 stella per sostenere l’istanza. Non ricorre, dunque,
l’autosufficienza appena illustrata e, conseguentemente, il documento non può qualificarsi
decisivo. Né tantomeno è configurabile ulteriore vizio motivazionale, non essendo stata
specificata alcuna altra incongruenza di motivazione rispetto alla non considerazione come atto
decisivo del documento suddetto.
3.2 Il secondo motivo corrisponde al secondo motivo degli ulteriori ricorsi, di cui è opportuna
pertanto una valutazione congiunta.
Il ricorso Allevi afferma che sempre il provvedimento 572 del 4 luglio 2001 non può essere
considerato atto pubblico agli effetti dell’articolo 479 c.p., bensì autorizzazione, “in quanto
costituisce presupposto necessario per l’esercizio dell’attività turistica”. Ciò si desume
dall’articolo 10 L.R. 11/1993 che, all’epoca dei fatti, prevedeva: “La classifica è obbligatoria ed
è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio”. Anche dopo la modifica
introdotta dalla L.R. 44/2011 rimane l’obbligatorietà della classificazione e la sua funzione di
requisito indispensabile per l’esercizio di un’attività turistico-ricettiva. Pertanto il reato deve
essere derubricato a quello di cui all’articolo 480 c.p., con conseguente prescrizione già
maturata.
Il corrispondente motivo secondo del ricorso presentato dal difensore del Valori argomenta
parimenti che il provvedimento provinciale n. 572 del 4 luglio 2001 è non atto pubblico, bensì
licenza, cioè atto abilitativo necessario per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva

giudice di merito, e sono pertanto idonei a mutare con certezza l’esito dell’accertamento

richiamando anche questo ricorso l’articolo 10 L.R. 11/1993, sia nel testo vigente all’epoca dei
fatti sia nel testo attualmente vigente, e desumendo che il provvedimento va considerato quale
autorizzazione, in tal modo pervenendo anch’esso a prospettare la derubricazione del reato di
cui all’articolo 479 c.p. in quello di cui all’articolo 480 c.p., con conseguente maturata
prescrizione.
A sua volta, il ricorso presentato dal difensore del Cicchi presenta le stesse argomentazioni.

luglio 2001 non abbia natura di atto pubblico perché costituirebbe esclusivamente un atto
abilitativo per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva, ovvero una necessaria autorizzazione
per l’esercizio della stessa. Tale impostazione, peraltro, non tiene conto del fatto che il
conferimento della categoria richiesta ha come presupposto l’accertamento di determinati
requisiti, la cui sussistenza, secondo la ricostruzione fattuale scelta dei giudici di merito, è
stata falsamente addotta nell’istanza mediante l’allegata produzione di documentazione non
veritiera, tale da ingannare, ovvero indurre in errore l’autorità amministrativa competente alla
emissione del provvedimento. L’atto pubblico, in effetti, ha anche natura di attestazione (cfr.
tra gli arresti precedenti, per un’ipotesi di produzione di documentazione non veritiera da parte
di privato Cass. sez. V, 11 luglio 2013 n. 40785, per cui “integra il delitto di falso ideologico in

atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), la
condotta di colui che presenti all’Agenzia del territorio dichiarazioni e planimetrie dalle quali
risulti, contrariamente al vero, che un immobile, già destinato a residenza turisticoalberghiera, sia ripartito, a seguito di interventi di ristrutturazione, in svariate distinte unità a
destinazione residenziale, pur in assenza del mancato completamento delle strutture
indispensabili per la fruibilità residenziale dell’immobile, inducendo così i funzionari della
predetta Agenzia a formare una falsa scheda catastale”; sul reato di falso ideologico in atto
pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale nella sua attività attestatoria cfr.
Cass. sez. V, 17 aprile 2012 n. 40402; v.altresì, per un’ipotesi di falso ideologico in atto
pubblico perché l’atto da compiere consiste in un esercizio di discrezionalità tecnica che vincola
la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri
predeterminati, nel caso in cui la situazione fattuale non corrisponda a tali parametri Cass. sez.
H, 11 ottobre 2012-11 gennaio 2013 n. 1417; e sulla natura attestatoria dell’atto pubblico cfr.
pure Cass. sez. V, 4 giugno 2009 n. 38332), che non viene elisa da una eventuale congiunta
funzione autorizzativa o deliberativa (cfr. quale esempio di un’ipotesi in cui la falsità di
attestazione costituisce il presupposto necessario dell’atto deliberativo, venendo così in essere
il reato di cui all’articolo 479 c.p., Cass. sez. V, 21 settembre 2004 n. 49017): e se
l’attestazione si nutre di precedenti atti procedimentali, questi vengono attratti a condividere la
qualifica di atto pubblico del provvedimento in cui la sequenza procedimentale si compie,
anche se provenienti da privati (cfr. ancora da ultimo Cass. sez. V, 6 novembre 2012-29
gennaio 2013 n. 4322, per cui “ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto

Le impostazioni di tutti e tre i ricorsi si fondano sull’asserto che il provvedimento n. 572 del 4

pubblico, costituisce atto pubblico non solo l’atto destinato ad assolvere una funzione
attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A.,
ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento
amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che …si collocano nel
contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi”;

sulla inerenza

all’esercizio della pubblica amministrazione e sul contributo alla formazione di un procedimento

cfr. Cass. sez. V, 27 settembre 2012 n. 43737; sulla assimilazione della documentazione
tecnica allegata all’istanza amministrativa all’atto pubblico cfr. pure Cass. sez. V, 24 settembre
2007 n. 42009, per una ipotesi in cui il pubblico ufficiale ha posto in essere il reato di falso
ideologico in atto pubblico attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga
proprio dai grafici progettuali presentati con la domanda). Non è quindi configurabile la
fattispecie di cui all’articolo 480 c.p., essendo stato il provvedimento di categorizzazione non
solo titolo abilitativo all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva ma altresì, e in presupposizione
rispetto a tale funzione, avendo espletato l’attestazione fattuale dei parametri necessari per
acquisire la categoria 1 stella. In conclusione, non vi è luogo ad alcuna derubricazione,
risultando infondati i motivi in esame.
3.3 Rimane da considerare il primo motivo sia del ricorso Valori sia del ricorso Cicchi. In
entrambi viene censurata la corte territoriale per aver “assegnato rilevanza penale non tanto al
contenuto rappresentativo della planimetria allegata alla istanza di classificazione”, bensì e
maggiormente alla successione di atti tendenti a realizzare una illegittima trasformazione
dell’area originariamente destinata ad arenile in area destinata a sosta turistica prima e poi a
campeggio, disattendendo inoltre le risultanze del sopralluogo dell’A.T.P. del 15 giugno 2001,
da cui non ha tratto argomento decisivo. Sulla decisività si rimanda a quanto osservato a
proposito del primo motivo del ricorso Allevi: il fatto che, secondo i ricorrenti, oltre alle
risultanze del sopralluogo doveva essere maggiormente valutato il contenuto rappresentativo
della planimetria allegata alla istanza di classificazione dimostra l’assenza del requisito di
decisività negli esiti del sopralluogo. Quanto poi alla pretesa non valorizzazione del contenuto
di tale planimetria, ciò non corrisponde all’effettiva motivazione della sentenza impugnata, che,
per il reato in questione, osserva che “non può non condividersi l’assunto del primo Giudice
secondo il quale l’incontestabile difformità tra la planimetria redatta dal geom. Cicchi per il
rilascio della concessione edilizia e quella presentata al fine di ottenere la classificazione (per
l’ottenimento della categoria una stella) rende manifesta la colpevolezza”; quanto alla
seguente valorizzazione della sequenza amministrativa, è finalizzata semplicemente a
dimostrare l’esistenza della suddetta difformità, vale a dire “della non corrispondenza al vero
della seconda planimetria” (motivazione, pagine 5-6).

della pubblica amministrazione come elementi che attraggono nella categoria di atto pubblico

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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