Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13983 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13983 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMBACORTA GIUSEPPE N. IL 22/09/1958
avverso l’ordinanza n. 5407/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/10/2014
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s tite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30.10.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il
reclamo proposto da Giuseppe Gambacorta avverso il provvedimento di rigetto del
Magistrato di sorveglianza della stessa sede dell’istanza volta ad ottenere la integrazione

espiato dal 5.12.2014 al 5.12.2013, trattandosi di espiazione della pena relativa ad un
reato di cui all’art. 4

bis Ord. Pen..

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di
legge sotto diversi profili e sollecitando la proposizione della questione di legittimità
costituzionale del decreto legge n. 146 del 2013 art. 4 comma 1 come convertito nella
legge n. 10 del 2014 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
Evidenzia, primo luogo, che la richiesta era stata avanzata nella vigenza del decreto
legge n. 146 del 2013 e prima della conversione in legge e sollecita l’applicazione della
legge più favorevole.
Richiama l’art. 15 comma 5 della legge n. 400 del 1988 in relazione ai decreti legge
convertiti con modifiche e rileva che aveva chiesto l’applicazione del comma 2 dell’art. 4
del d.l. n. 146 del 2013 applicabile a tutti i condannati a prescindere dal titolo di reato e
che la modifica introdotta in sede di conversione si riferisce al primo comma del predetto
art. e non al secondo comma che regola il periodo dall’1.10.2013 al 23.12.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, uniformandosi ai principi affermati da questa Corte con le decisioni Sez.
1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, rv. 260849 e Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014 – dep.
22/01/2015, Moretti – che devono intendersi integralmente richiamate sia in ordine alla
sollecitata questione di legittimità costituzionale che con riferimento alla inammissibilità
della integrazione della liberazione anticipata speciale per i soggetti in espiazione della
pena relativa ai reati cd. ostativi con riferimento alla detenzione sofferta prima della
entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014 – ritiene infondate tutte le
argomentazioni sviluppate dal ricorrente compiutamente esaminate nelle sentenze
richiamate.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere
darbato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 5 novembre 2015.

z

della liberazione anticipata «speciale» in relazione al periodo di carcerazione dal
200R
5.12.211313 al 5.12.2012 ed alla concessione di giorni 75 in relazione ai due semestri

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