Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13978 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13978 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA ROCCA ANTONIO N. IL 28/04/1950
avverso la sentenza n. 1492/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO

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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t’. ct ‘- -o 1Q_.a
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Data Udienza: 26/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Varese in data 30/09/08 Della Rocca
Antonio era dichiarato colpevole dei delitti di fabbricazione e di
detenzione illegale di arma comune da sparo, in continuazione, nonché di
porto non autorizzato in luogo pubblico di arma clandestina, aggravato ai
sensi dell’art. 61, comma 1, n.2 cod. pen., e di tentato omicidio in danno

pertanto, veniva condannato in relazione ai primi due delitti alla pena di
anni tre di reclusione ed euro mille di multa ed in relazione al terzo e al
quarto delitto, concessagli l’attenuante del risarcimento del danno
equivalente alle circostanze aggravanti contestate, esclusa la recidiva,
alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, e, quindi, in cumulo, alla
pena di anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. Con
sentenza del 06/06/2014 la Corte di appello di Milano in riforma della
suddetta sentenza dichiarava l’improcedibilità in relazione ai reati
concernenti l’arma in quanto estinti per prescrizione e rideterminava la
pena del tentato omicidio, esclusa l’aggravante della premeditazione e
con la già concessa attenuante di cui all’art.62 n. 6 cod. pen., in anni 5 di
reclusione, confermando nel resto.
1.1 La penale responsabilità del Della Rocca in relazione al tentato
omicidio scaturiva, per i giudici di merito, dalle deposizioni dibattimentali
di Pomi, di Di Vuolo e di Grimaldi, riportate analiticamente dalla sentenza
di primo grado, dalle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso degli
interrogatori e dei confronti succedutisi nel processo, dall’escussione del
consulente tecnico della difesa e dall’acquisizione della relazione dallo
stesso redatta nella fase delle indagini preliminari. La Corte territoriale si
discosta dalle determinazioni del Tribunale solo quanto alla valutazione
dell’elemento soggettivo, escludendo la premeditazione ritenuta dal primo
giudice ( evidenziando, in sintonia col Tribunale, come le modalità di
estrinsecazione della condotta escludano le tesi difensive
dell’accidentalità dello sparo e di desistenza o di recesso attivo ).
1.2 Passando al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale,
dopo avere evidenziato l’indubbia gravità del fatto in oggetto e quindi la
manifesta sproporzione della reazione consistita nel delitto commesso,
riteneva condivisibile il rigetto operato dal giudice di prime cure
dell’attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche,
richiamandosi quanto a queste ultime alle argomentazioni del Tribunale

1

di Pomi Fabio, aggravato dalla premeditazione, in continuazione, e,

sia avuto riguardo al comportamento processuale del Della Rocca, non
espressivo di ravvedimento ( non avendo reso alcuna confessione in
ordine all’omicidio ma solo in ordine alle armi, costretto dalle evidenze
probatorie ) che al precedente penale a suo carico per associazione per
delinquere e vari falsi.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,

2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata
l’inosservanza di norma processuale penale prevista a pena di nullità,
essendosi svolto il giudizio di appello senza la citazione dell’imputato. Si
duole, invero, il difensore che la lettera raccomandata ex art.157, comma
8, cod. proc. pen., dopo il duplice vano accesso presso l’abitazione del
Della Rocca e l’avviso presso la Casa Comunale di Pellezzano, era
ricevuta da persona diversa dall’imputato ( tale Bruno Grandone ) e dai
suoi familiari conviventi, residente nello stesso edificio di quest’ultimo,
come documentato dai certificati storici allegati al ricorso, pur venendo
barrata la casella relativa al “destinatario persona fisica”. Persona, che
non veniva generalizzata. Con violazione del combinato disposto degli
artt. 157 comma 8, 168 comma 1, 171 lett. d) e f) cod. proc. pen., nullità
della notificazione e conseguente nullità della sentenza di appello.
2.2 Con il secondo motivo è lamentato il vizio di motivazione sia per
la parte della sentenza che cerca di sostenere la condanna per tentato
omicidio, sia per le parti che escludono la desistenza volontaria ed il
recesso attivo.
2.3 Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione e
violazione degli artt.233 commi 1, 2 seconda parte, 501 comma 3 e 515
cod. proc. pen. e, quindi, degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per
essere stato negato, con illogica motivazione, l’accesso nel processo della
consulenza tecnica balistica aggiornata del Dr.Alfinito all’esito della sua
escussione e, quindi, violato in modo decisivo il diritto di difesa tecnica
(così determinando la nullità della sentenza).
2.4 Con il quarto motivo il difensore lamenta la violazione di legge
per omesso avviso allo stesso delle udienze di celebrazione del giudizio di
primo grado del 5.12.06 e del 5.06.07.
2.5 Col quinto motivo di impugnazione il difensore lamenta vizio di
motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale.

2

tramite il proprio difensore, Della Rocca Antonio.

2.6 Col sesto motivo ci si duole della violazione delle norme di cui
all’art.62 bis e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione in relazione al
diniego delle attenuanti generiche.
2.7 Col settimo motivo il difensore denuncia la violazione dell’art. 62
n.2 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della
concessione dell’attenuante della provocazione.

In via preliminare vanno affrontati il quarto ed il primo motivo del
ricorso, che, concernendo questioni processuali, hanno una valenza
assorbente rispetto agli altri.
Il quarto motivo, concernente l’omessa notifica al difensore delle
udienze di celebrazione del giudizio di primo grado in esso specificate, è
inammissibile. Invero, le doglianze difensive sono del tutto generiche,
non specificando le ragioni per le quali il difensore avrebbe dovuto
ricevere l’avviso in presenza di una calendarizzazione delle udienze, di cui
aveva piena conoscenza.
E’, invece, fondato il primo motivo di impugnazione ed ha valore
assorbente rispetto ai restanti.
Invero, si è avuto modo di verificare, accedendo agli atti processuali,
che la comunicazione all’imputato, a mezzo di lettera raccomandata,
dell’avvenuto deposito presso la casa comunale della notificazione al
medesimo della citazione per la prima udienza di appello, ai sensi
dell’ultima parte del comma 8 dell’art. 157 cod. proc. pen., era ricevuta
da persona diversa dal Della Rocca ( tale Bruno Grandone, residente nello
stesso edificio di quest’ultimo, come documentato dai certificati storici
allegati al ricorso ) e dai suoi familiari conviventi , pur essendo barrata la
casella relativa al “destinatario persona fisica”. Persona, che non solo non
veniva generalizzata, ma che non è dato sapere a quale titolo ricevesse
detto avviso. Determinandosi in tal modo violazione del combinato
disposto degli artt. 157 comma 8, 168 comma 1, 171 lett. d) e f) cod.
proc. pen. e conseguente nullità della notificazione, che, “inficiando il
procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell’art.
179 stesso codice” ( si veda Sez. VI, n.5722 del 22/01/2015 Rv.262065)
e travolge tutti gli atti successivi fino alla sentenza impugnata, emessa
all’esito di un giudizio di appello della cui celebrazione l’imputato non

CONSIDERATO IN DIRITTO

aveva mai ricevuto regolare avviso, rimanendo assente ( come da
epigrafe ).
La sentenza della Corte di appello di Milano va, pertanto, annullata
con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte.

P. Q. M.

Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra

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