Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13956 del 28/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13956 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISEGNA ALESSANDRO N. IL 27/04/1983
avverso la sentenza n. 178/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. «6:3 4i^(&Pie MaZZ-ottàche ha concluso per
a hi m,’ 5 9_ , re I)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con decisione del 29 settembre 2014
confermava la sentenza di primo grado che aveva condannava l’imputato
Bisegna Alessandro alla pena di mesi 6 di reclusione, con le generiche e ritenuta
la continuazione tra i reati contestati (art. 6 bis, comma 1, legge 401 del 1989,
in Roma il 4 novembre 2008 e 19 ottobre 2008).
2. Ricorre in cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i

come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Art. 606, comma 1, lettera B ed E, del cod. proc. pen. Violazione di
legge (art. 6 bis della legge n. 401 del 1989); illogicità della motivazione.
Per la sentenza impugnata il d. I. n. 8 del 2007, avrebbe eliminato il
requisito della concretezza del pericolo; invece la norma prevede il concreto
pericolo per le persone.
L’errore di diritto ha comportato l’illogica motivazione, poiché con
l’appello si era sostenuta l’assenza di qualsiasi pericolo concreto. Dalle immagini
in atti si evince che i petardi lanciati esplosero sulla pista di atletica e non in
prossimità del terreno di gioco, pista completamente deserta.II fatto, quindi,
avrebbe dovuto riqualificarsi nell’art. 6 ter, se del caso accompagnato dall’art.
703 del cod. pen.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il concreto pericolo previsto dall’attuale formulazione dell’art. 6 bis della
legge n. 401 del 1989, deve valutarsi, per la sussistenza del reato (art. 2 del
cod. pen.). Infatti la sentenza impugnata motiva espressamente sul concreto
pericolo del lancio dei petardi esplosi all’interno dello Stadio Olimpico, il 4
novembre 2208 e il 19 ottobre 2008.
La motivazione è adeguata, logica e non contraddittoria, individuando la
particolare situazione delle due partite di rilievo, nazionale ed internazionale

1

5,9 CC;

motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione,

(Roma Chelsea e Roma Inter), e la certa presenza di persone nella pista di
atletica, dove sono stati lanciati e fatti esplodere i petardi (concreto pericolo per
le persone).
La condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia
fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere, cagionando danni a cose di
proprietà pubblica, integra il reato previsto dall’art. 6-bis, comma primo, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non anche quello di danneggiamento di cui
all’art. 635, comma secondo, cod. pen., attesa la “clausola di riserva” (“salvo che

n. 50004 del 08/05/2014 – dep. 01/12/2014, Rapisarda, Rv. 261101).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della cassa delle ammende della somma di C 1.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 28/01/2016

il fatto costituisca più grave reato”) contenuta nella prima disposizione. (Sez. 3,

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