Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13952 del 28/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13952 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sali Diougu, nato a Libreville (Gabon)111/01/1987

avverso la sentenza del 03/07/2014 della Corte d’appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 luglio 2014, la Corte d’appello di Torino
pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 4980/2014, ha rideterminato la pena nei confronti di Diogu Sali in
anni due mesi due e giorni 20 di reclusione e € 2.333,00 di multa.
Diogu Sali era stato condannato – in concorso con Ba Samba e Gueye Aly non
ricorrenti – per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
per aver detenuto a fini di spaccio n. 15 ovuli di cocaina per un peso complessivo

Data Udienza: 28/01/2016

di grammi 5,773, con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ad una
pena dichiarata illegale dalla citata sentenza della Corte di Cassazione che aveva
annullato la precedente sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Torino, per un
nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale
della pena, alla luce della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di
reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art.
73, comma 5, stabilita nella misura della reclusione da uno a cinque anni dal di.
23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ipotesi
autonoma di reato.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Alessandro Gasparini,
difensore di fiducia di Diogu Sall, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo,
quale unico motivo, la violazione della legge processuale di cui all’art. 597
cod.proc.pen. avendo la corte territoriale, applicato, nel giudizio di rinvio, gli
effetti sanzionatori di una recidiva già soccombente nel giudizio di bilanciamento
effettuato ai sensi dell’art. 69 cod.pen. Il giudice d’appello avrebbe così violato il
divieto di

reformatio in peius, pur a fronte di una quantificazione in termini

complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato. Con l’unico motivo di ricorso il difensore lamenta
la violazione del divieto di

reformatio in peius per avere la Corte d’appello, nel

giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione
limitatamente al trattamento sanzionatorio, applicato gli effetti sanzionatori della
recidiva che era stata ritenuta soccombente, nel giudizio di bilanciamento ex art.
69 cod.pen. rispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, in allora circostanza attenuante ad effetto speciale.
Premesso che il divieto di

reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e

con riferimento alla decisione del giudice di appello ( Sez. U, n. 16208 del
27/03/2014, C., Rv. 258652), rileva, nel caso di cui ci si occupa, la verifica del
suo rispetto in presenza di modifica legislativa di favore.
Ciò posto, a seguito della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di
reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art.
73, comma 5, stabilita nella misura della reclusione da uno a cinque anni dal d.l.

2

della legge 21 febbraio 2014, n.10, che aveva, anche, trasformato la circostanza

23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10, e della trasformazione della circostanza
attenuante di cui al comma 5 cit. in fattispecie autonoma di reato, la Corte di
appello di Torino è stata chiamata a rideterminare la pena inflitta a Diogu Sali,
poiché divenuta illegale.
Nel provvedere in tal senso la Corte territoriale, dopo aver ribadito l’applicazione
dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha evidenziato che
trattandosi, ora, di ipotesi autonoma di reato, non doveva più farsi luogo al

sentenza da parte dei giudici di merito. Fatta questa premessa e ribadita la
mutata natura del fatto lieve, la corte territoriale, ha rideterminato la pena. In
primo luogo, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e segnatamente il
quantitativo di droga, pari a oltre grammi 5 di cocaina, già suddivisa in ovuli e
dunque pronta per lo smercio, quantitativo non esiguo sì da ritenere il fatto di
offensività tale da non giustificare il minimo edittale della pena, e la pericolosità
sociale del Sali, desunta dalla recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., ha ritenuto
adeguata la determinazione della pena base per il reato contestato ( e non
contestabile nella materialità e attribuibilità al ricorrente per effetto del
giudicato) di anni due di reclusione e € 2.100,00 di multa su cui ha operato
l’aumento per la già ritenuta contestazione della recidiva ai sensi dell’art 99
comma 4 cod.pen.
In relazione alla determinazione della pena base la Corte d’appello di Torino ha
applicato il principio, già affermato dalla Corte di cassazione in tema di
applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della
mutata cornice normativa, secondo cui la nuova cornice normativa non impone
al Giudice di appello un’automatica mitigazione della pena già inflitta (né a ciò lo
obbliga l’eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte
di cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri
normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con
adeguata motivazione, abbia argomentato che detta pena sia proporzionata alla
gravità della condotta. Il Giudice di rinvio, pertanto, dispone di una

piena

cognitio, sia pur nell’ambito dei (nuovi) limiti edittali e con il divieto della

reformatio in peius ( Sez. 3, n. 43382 del 8/07/2015, Jitau, non massimata). La
corte è pervenuta, così, correttamente a determinare la pena avuto riguardo alla
pena base per il reato autonomo di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, ed ha poi operato l’aumento di 2/3 per la recidiva specifica,
reiterata e infraquinquennale.
La Corte d’appello ha correttamente aumentato al pena per effetto della recidiva
i cui effetti, contrariamente a quanto sostiene il difensore, non potevano non
operare tenuto conto che la stessa era stata ritenuta dal primo giudice come

3

bilanciamento, ex art. 69 cod.pen., con la recidiva contestata e ritenuta in

espressione della maggior pericolosità sociale del ricorrente. Di fatti la Corte
d’appello, giudicando in sede di rinvio, era tenuta ad applicare il relativo
aumento di pena per la recidiva, non potendo più intervenire, per escluderne gli
effetti, in ragione del giudicato formatosi titzsl=3) sul punto per effetto della
pronuncia di rigetto del ricorso di cui alla citata sentenza della Corte di
Cassazione.
5. Neppure è prospettabile, come sostiene il ricorrente, la violazione del divieto
di reformatio in peius con particolare riferimento ai principi affermati nell’arresto

Nel caso in esame, si ripete, il giudice di rinvio, facendo espresso richiamo ai
criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen., ha determinato la pena base in anni due
di reclusione e € 2.100 di multa, pena superiore al minimo edittale, ma inferiore
a quella inflitta dal giudice precedente ( di anni cinque e mesi quattro di
reclusione, ridotta per la prevalenza dell’attenuante e per il rito alla pena di anni
due e mesi quattro di reclusione e € 9000 di multa) e dunque non ha violato il
disposto dell’art. 597 cod.proc.pen., ma anche tenendo conto dell’aumento per la
recidiva, la pena complessiva è comunque inferiore a quella ritenuta illegale di
anni due e mesi quattro di reclusione e € 9000 di multa. Dunque non sussiste
alcuna violazione del disposto di cui all’art. 597 cod.proc.pen.
La sentenza delle Sezioni unite citata nel ricorso (Sez. U, n. 40910 del
27/09/2005 – dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066) non prende in
considerazione i casi in cui la più mite legge sopravvenuta riduca i limiti edittali,
in ogni caso il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non
solo l’entità della pena complessiva irrogata, ma tutti gli effetti autonomi che
concorrono a alla sua determinazione, è comunque rispettato nel caso in esame
nel quale, per effetto dell’aumento secco della recidiva 99 comma 4 cod.pen.,
l’entità della pena complessiva irrogata non è superiore a quella
precedentemente inflitta.
La Corte d’appello di Torino ha rispettato i principi affermati dalla Corte di
Cassazione avendo rimodulato la pena rendendola conforme ai “nuovi” e più
favorevoli minimi edittali (Sez. 3, n. 31163 del 16/4/2014, Grano, Rv. 260255;
Sez. 6, n. 15152 del 20/3/2014, Murgeri, Rv. 258748) nel rispetto del divieto di
reformatio in peius come sopra evidenziato.

6. Deve pertanto ribadirsi il seguente principio di diritto secondo cui il divieto di
reformatio in pejus

opera anche nel giudizio di rinvio a seguito di

rideterminazione della pena per effetto della modifica legislativa più favorevole
4

delle S.U. Morales.

applicata e riguarda non solo l’entità della pena complessiva irrogata, ma tutti gli
effetti autonomi che concorrono alla sua determinazione e, nel caso di aumento
secco per la recidiva, il divieto è rispettato se la pena complessivamente irrogata
è inferiore a quella irrogata dal giudice precedente.

7. Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato al

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 28/01/2016

pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA