Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1395 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1395 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TORRISI MARCO N. IL 20/02/1993
inoltre:
TORRISI MARCO N. IL 20/02/1993
avverso la sentenza n. 19111/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 12/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2015

OSSERVA
Torrisi Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe reso
motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa, anche in punto
di determinazione della pena.
Ricorre anche il procuratore generale della Repubblica presso la corte di

disposta la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni subiti dalle
costruite parti civili, con ciò violando l’art. 444 comma 2 0 cod. proc. pen.
laddove è previsto che nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda.
Il sostituto procuratore generale presso questa corte ha chiesto
accogliersi il ricorso del pubblico ministero eliminando dalla sentenza
impugnata la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 619
cod. proc. pen.
Il ricorso dell’imputato è, da un lato, privo della specificità prescritta
dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato. Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo
che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod.
proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro,
215071). Inoltre, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla
pena proposta dall’altra parte integrano, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che
ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente,
sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata,
in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute. Ciò vale anche con riguardo alla determinazione della pena,
nei limiti in cui essa sia legittima: come è nel caso di specie.
E invece ha fondato ricorso del pubblico ministero per le ragioni esposte
in latino, la sentenza impugnata condannato l’imputata risarcimento

appello di Roma evidenziando come nella sentenza in oggetto è stata

determinabili delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede,
con ciò contravvenendo all’art. 444, comma 2 0 cod. proc. pen.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente

condanna al

risarcimento del danno, che elimina.
Roma, li 6.11.2015

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
ico Gall

(-

Il Consigliere estensore

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