Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13941 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13941 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Brascugli Gustavo nato a Sigillo il 12/08/1952
avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte d’appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
sussiste;
udito per l’imputato l’avv. Nicoletta Garaventa, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 marzo 2013 la Corte d’appello di Perugia
riformava la sentenza in data 14 marzo 2012 con la quale il Tribunale di Terni
aveva assolto Brascugli Gustavo dal reato di cui all’art. 137, comma 5, d.lgs. n.
230/1995 per non aver commesso il fatto. Contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice la Corte territoriale riteneva infatti che in atti vi fossero elementi
sufficienti per affermare la penale responsabilità del Brascugli in ordine all’illecito
a lui ascritto, in particolare essendosi accertato in fatto che in una galleria
dell’acciaieria Thyssenkrupp di Terni erano stati accumulati rifiuti radioattivi,
senza la prescritta autorizzazione e pertanto essendosi realizzato un deposito di
fatto degli stessi, rispetto al quale vi era un obbligo di intervento non assolto da

Data Udienza: 27/01/2016

parte dell’imputato, tenuto conto della sua qualifica aziendale di direttore della
produzione con responsabilità estesa anche al settore ecologia, ambiente e
sicurezza, non avendo portata scriminante che tale ruolo fosse stato assunto il 7
marzo 2008 ossia pochi giorni prima dell’avvenuto accertamento del fatto in
oggetto. In virtù di queste considerazioni il giudice di appello condannava il
Brascugli alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 14.000 di ammenda.
2. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso
per cassazione il Brascugli deducendo due motivi.

applicazione della normativa di cui al d.lgs. 230/1995 ed in particolare dell’art.
33. Osserva che nel caso di specie si potesse al più trattare di un deposito
occasionale di rifiuti radioattivi, mentre detta fonte normativa regola quelli
professionali, ribadendo a questo specifico fine la validità degli accertamenti
tecnico-fattuali espletati dalla ANPA nel 2001.
2.2 Con un secondo motivo lamenta vizio motivazionale in ordine alla
valutazione di non rilevanza del fatto che egli avesse assunto una precisa
responsabilità aziendale inerente l’oggetto del processo soltanto 27 giorni prima
degli accertamenti che il processo stesso avevano ingenerato, sicchè in ogni caso
gli sarebbe stato impossibile accertarsi dell’esistenza dei rifiuti in questione
anche in considerazione delle notevoli dimensioni dell’acciaieria, comunque non
trattandosi di attività caratteristica della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non risulta manifestamente infondato quanto al secondo motivo.
La Corte territoriale infatti non ha adeguatamente motivato circa l’effettiva
possibilità per il prevenuto di essere realmente consapevole della situazione
oggetto del processo riscontrata il 7 aprile 2008, avendo egli assunto la
correlativa responsabilità nello stabilimento Thyssenkrupp di Terni soltanto il 7
ovvero l’ 11 marzo precedente.
Come messo in evidenza dal ricorrente, va in questo senso
preminentemente tenuto conto delle rilevanti caratteristiche dimensionali
dell’unità produttiva rispetto a quella limitata del sito in oggetto nonché del fatto
che quest’ultimo non fosse un luogo direttamente interessato alla produzione,
della quale il Brascugli era il direttore, essendo questa la sua principale
mansione. Ciò appunto non risulta sufficientemente considerato nella correlativa
parte della sentenza impugnata.
2. Apparendo pertanto il ricorso ammissibile quanto a detto motivo, si deve
tuttavia constatare la maturata prescrizione della contravvenzione

de qua,

essendo la medesima consumata il 7 aprile 2008 e quindi essendo sicuramente
decorso il tempo prescrizionale massimo previsto dalla legge.

2

2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge, affermando l’errata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 27/01/2016

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