Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1394 del 06/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1394 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO MARIO N. IL 09/11/1959
DI SALVO NICOLA N. IL 17/12/1956
avverso l’ordinanza n. 13785/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 06/11/2015
a
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata la corte di appello di Roma ha dichiarato
inammissibile gli appelli del pubblico ministero e dell’imputato Di Domenico
Mario (nonché di altro imputato non ricorrente) relativi alla sentenza del
tribunale della medesima città del 16 aprile 2014.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento.
Si osserva che la corte territoriale ha motivato l’inammissibilità degli appelli
degli imputati, compreso l’attuale ricorrente, in quanto tardivi. Ha però
trascurato che nel contempo era stato presentato appello, tempestivamente,
dal pubblico ministero, che poi aveva rinunciato. Non ha pertanto considerato
che, in ragione di tale atto, l’appello era pendente cosicché, essendo nel
frattempo intervenuta prescrizione del reato, la stessa avrebbe potuto
costituire oggetto della pronuncia.
Il sostituto procuratore generale questo questa corte ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso, avendo avuto riguardo l’appello del pubblico
ministero esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merito accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che il pubblico ministero ha tempestivamente proposto
appello alla sentenza del tribunale. La rinuncia a tale atto vale, certamente,
come causa sopravvenuta di estinzione del processo. Ma la corte di appello,
nel valutare gli atti, avrebbe dovuto considerare, ovviamente, l’intervenuta
prescrizione del reato nel frattempo maturata. Non soccorrono infatti ragioni
per escludere che la fattispecie delittuosa si sia determinata per come
accertata dal tribunale, nondimeno la maturata prescrizione avrebbe dovuto
costituire primario oggetto di accertamento.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la
dichiarazione di non doversi procedere perché il reato è estinto per
prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara r3 non doversi procedere
perché estinto il reato per prescrizione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
Roma, li 6.11.2015
IL
1 5 GEN. 2016