Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13933 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13933 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYASH MOHSEN N. IL 18/03/1978
avverso l’ordinanza n. 435/2015 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
17/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Brescia, sezione per il riesame delle misure coercitive rigettava
l’appello proposto avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che
negava all’Ayash, indagato per rapina pluriaggravata e falsità materiale, la
sostituzione della cautela carcerararia con quella domiciliare.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore

2.1. violazione di legge in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari
che risulterebbero dedotte unicamente dalle modalità di commissione del fatto
e dalla gravità del reato senza che alcun riconoscimento degli attributi della
attualità e della concretezza.
2.2. Vizio di motivazione. Sarebbe illogica la motivazione in quanto il pericolo di
reiterazione sarebbe desunto solo dai gravi indizi di colpevolezza e dalla
personalità dell’indagato. Peraltro non veniva considerato che l’indagato non
aveva preso parte alla fase esecutiva dell’azione criminosa e che, comunque, i
fatti erano risalenti al 2013 Inoltre il fatto che l’indagato non abbia partecipato
ad altri reati commessi dai sodali rende manifestamente illogica la parte della
motivazione che esclude l’idoneità di misure meno afflittive del carcere a recidere
i rapporti con i sodali.

CONSIDERATO IN DIRI’TTO

1.11 difensore ricorrente con atto depositato il 25 febbraio 2016 rinunciava al
ricorso rappresentando che la misura della custodia in carcere applicata alli
Ayash era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.
L’atto in questione sebbene non efficace come rinuncia in quanto il difensore
non risultava munito di procura speciale (Cass. sez. 2 n. 5378 del 05/12/2014,
dep 2015, Rv. 262276; Cass. sez. 6, n. 42181 del 27/11/2006, Rv. 235302)
denunciava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, per tale ragione
deve essere dichiarato inammissibile
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.

2

dell’indagato che deduceva:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 500.00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2016

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