Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13924 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13924 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

MILADINOVIC JUGOSLAVA, nata a Odzaci (Jugoslavia) il 15/09/1973;
BEKTASEVIC NAZIF, nato a Sivac (Serbia) il 17/03/1949;

avverso il decreto n. 21/2015 della CORTE DI APPELLO DI TORINO del
24/09/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dott. LUIGI BIRRITTERI, che ha
chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti, con ogni conseguente statuizione in tema
di spese processuali e di sanzione in favore della Cassa delle ammende;

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 24/9/2015 la Corte di Appello di Torino ha confermato il decreto
pronunciato dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, in data 5/2/2015, che
applicava a Jugoslava Miladinovic la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con le
prescrizioni di rito e quella di versare una cauzione di euro 30.000,00 entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento, e disponeva altresì la confisca di una cassetta di sicurezza,
di due tonti correnti e di un’autovettura appartenenti alla predetta, nonché di una villa con

esclusiva disponibilità della proposta.
2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi
difensori, la Miladinovic ed il Bektasevic, chiedendo entrambi l’annullamento del
provvedimento impugnato ed il Bektasevic, in subordine la rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 del D. L.gs.
6/9/2011 n. 159 per contrasto con gli artt. 3 e 24 comma 2 della Costituzione.
2.1. A sostegno del ricorso la Miladinovic ha dedotto, quale motivo di impugnazione, la
violazione degli artt. 1 e 4 del D.Ivo 159/2011 per il mancato apprezzamento dell’attualità
della pericolosità del soggetto proposto, essendo stata applicata la misura di prevenzione sul
presupposto di un giudizio di pericolosità fondato, sostanzialmente, sui precedenti penali della
ricorrente e relativi a reati di truffa, nonostante fosse stata acquisita nel procedimento di
merito la prova che nelle more del procedimento, con ordinanza in data 7/10/2014, il
Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva disposto nei confronti della Miladinovic la misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, questione del tutto omessa nella
motivazione del provvedimento impugnato.
2.2. Il difensore della Bectasevis ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare: a) la
violazione dell’art. 24 comma 2 Cost., nella parte in cui sono stati dedotti elementi dalla
mancata comparizione e dal silenzio del predetto, per mancato riconoscimento del diritto del
predetto a non comparire nel procedimento di prevenzione; b) per la mancata assunzione di
prove decisive, ed in particolare la mancata acquisizione di prove testimoniali dalle persone
che avevano sottoscritto lettere, prodotte dalla difesa, con le quali le stesse riferivano che il
Bektasevic aveva loro fornito i mezzi per il pagamento del prezzo versato al venditore
dell’immobile di Bruino; c) la mancata o irragionevole valutazione delle controprove dedotte
dalla difesa, ed in particolare delle dichiarazioni dell’interprete intervenuta in occasione
dell’acquisto dell’immobile, sul tentativo allora effettuato dalla Miladinovic di farsi intestare il
bene dal padre.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibili i
ricorsi proposti, con le conseguenze di legge.

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annesso garage sita in Bruino, formalmente di proprietà di Nazif Bektasevis, ma ritenuta di

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili.
4.1. k ricorso della Miladinovic deve ritenersi inammissibile perché la Corte territoriale ha
adeguatamente motivato il giudizio di attuale pericolosità sociale della predetta, fondando tale
giudizio non soltanto sulla rilevante gravità dei precedenti penali a suo carico, ma anche sulla
gravità ed insidiosità delle condotte a lei addebitate (cd. truffe reap-deal), condotte ritenute
mai abbandonate dalla ricorrente anche per il rinvenimento di banconote “fac-simile” e dì
contasoldi destinati alla realizzazione dei reati, così come sono stati ritenuti una conferma

una denuncia ai earabinieri finalizzata a nascondere l’interposizione della proposta in ordine
all’immobile di Bruino, sia la produzione di documentazione attestante attività lavorativa
meramente fittizia nell’ambito dell’esecuzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali in
relazione ad una condanna alla pena di anni due di reclusione. La motivazione della Corte,
congrua ed esauriente, in ordine alla pericolosità sociale della Miladinovic, è stata da questa
CP L4′ CeielSUM

contestatasfroWdate sulla generica negazione dell’attualità della pericolosità della ricorrente,
desunta invece dagli elementi concreti sopra indicati e, pertanto, con argomentazioni
concernenti il merito del provvedimento, e come tali insuscettibili di valutazione in questa
sede. La ricorrente lamenta, inoltre, non essere stato valutato nel provvedimento impugnato
che con ordinanza in data 7/10/2014, il Tribunale dì Sorveglianza di Torino aveva disposto nei
confronti della Miladinovic la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale:
premesso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di per
sé, non è incompatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla
detenzione, quale l’affidamento in prova al servizio sociale (Cass. Sez. 1, 10/10/2013 n.
45277, Rv. 257478; Sez. 1, 18/01/2007 n. 3681, Rv. 235798), deve rilevarsi che nel caso di
specie si tratta di doglianza inammissibile, in ordine alla quale la Corte non era tenuta a
motivare, in quanto non risulta essere stata oggetto di specifico motivo di gravame in sede di
appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen., come si evince dall’esame dell’atto di appello.
4.2. Anche il ricorso proposto dal Bektasevic è inammissibile, in quanto gli artt. 10,
comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (così come già l’art.
4 I. 1423/1956) limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione e,
come già riconosciuto da questa Suprema Corte, deve ritenersi manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale di tale disciplina per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto la “ratio” della normativa che limita alla sola violazione di legge la
proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito
del procedimento di prevenzione trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in
contrasto con i dettami costituzionali né con la normativa di carattere internazionale, in
ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure
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di

dell’inclinazione della Miladinovic alle condotte fraudolente sia l’organizzazione, con il padre, di

prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari
provvedimenti giudiziari (Sez. 2, 19/12/2014 n. 2566, Rv. 261954) né, contrariamente
all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale risulta aver in alcun modo disconosciuto il diritto
del proposto a non comparire nel procedimento di prevenzione: nel provvedimento impugnato
sono esposti con dovizia di argomentazioni la pluralità di convergenti elementi che indicavano
la riferibilità dell’acquisto in capo alla Miladinovic dell’immobile di Bruino oggetto di confisca,
risultando altresì dimostrato dall’esame dì tutti gli atti acquisiti (produzioni della difesa ed esiti
delle rogatorie internazionali disposte) che il Bektasevic non avesse la necessaria provvista per

decreto impugnato si è, però, rilevata la mancanza di dichiarazioni dell’interessato idonee a
contrastare i predetti convergenti elementi.
La Corte territoriale ha rilevato, tra l’altro, che il Bektasevic ha sempre vissuto in
Germania, non parla e non comprende la lingua italiana, non ha interessi in Italia ove non
risulta aver mai effettuato una lunga permanenza, e non ha mai partecipato alle trattative ed
alle fasi precontrattuali prodromiche all’acquisto dell’immobile, curate invece direttamente
dalla Miladinovic, alla quale sono risultati riconducibili tutti i pagamenti di acconti e del saldo,
pur versati da soggetti diversi, come ben argomentato nel provvedimento impugnato, ove sono
stati altresì esposti i motivi della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni scritte dei parenti
stretti della Miladinovic, secondo cui gli stessi avrebbero ricevuto dal Bektasevic il denaro
utilizzato per eseguire i bonifici per il pagamento dell’immobile, con modalità ritenute prive di
giustificazione logica che consentisse di riconoscere la pur minima attendibilità a tali
dichiarazioni: le contestazioni mosse nel ricorso avverso tali valutazioni concernono, peraltro, il
merito del provvedimento, insindacabile in questa sede.
Infine, il decreto impugnato ha evidenziato numerosi comportamenti, tenuti sia prima che
dopo il sequestro dell’immobile di Bruino, che rivelavano come lo stesso fosse destinato a
divenire la residenza della Miladinovic e del proprio nucleo familiare, ha indicato i motivi per cui
la discussione in tedesco tra la predetta ed il Bektasevic avanti al notaio ed alla presenza
dell’interprete Franceschi doveva ritenersi rientrare “con tutta evidenza nella

mise en scene

accuratamente predisposta per fare falsamente apparire l’effettività dell’acquisto in capo al
Bektasevic”, ed ha altresì rilevato come pochi giorni dopo il sequestro dell’immobile la
Miladinovic abbia contattato la predetta interprete incaricandola di seguire il padre che
intendeva sporgere una denuncia ai carabinieri perché la casa di Bruino era stata sequestrata,
ha evidenziato come, poi, il 26/12/2013 il Bektasevic sia stato accompagnato dalla Franceschi
a sporgere denuncia nei confronti della figlia Milosevic e del genero Georgiev, come i biglietti
aerei di andata e ritorno utilizzati dal predetto per recarsi in Italia sporgere denunzia nei
confronti della figlia siano stati pagati dalla stessa Miladinovic, ed infine come ì rapporti tra
denunciante e denunciati siano proseguiti dopo la denuncia con modalità da ritenersi
incompatibili con un effettivo litigio per l’utilizzo dell’immobile di cui si tratta, da parte della
donna, all’insaputa del padre.
4

l’acquisto di tale immobile e, lungi dal negare al predetto il diritto di non comparire, nel

Si tratta di motivazione articolata ed esauriente, con la quale la Corte di Appello di Torino
ha argomentato in ordine a tutte le questioni poste con il ricorso proposto dal Bektasevic, tale
pertanto da non consentire in alcun modo di ritenere l’apparato argomentativo del
provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice: la motivazione di cui si tratta, pertanto, lungi dal potersi considerare
meramente apparente, risulta, al contrario, appare approfondita ed esaustiva.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod.

procedimento, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 5.2.2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott. clan° Imperiali

dott. Matilde Cammino
ft—

proc. pen., la condanna degli imputati che li hanno proposto al pagamento delle spese del

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