Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13920 del 14/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13920 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINELLI CLAUDIO N. IL 13/10/1953 parte offesa nel
procedimento
MARTINELLI VERONICA N. IL 09/08/1988 parte offesa nel
procedimento
c/
PELLEGRINI ERMANNO N. IL 03/06/1959
avverso il decreto n. 19797/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
13/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sci:Me le conclusioni del PG Dott.
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e./
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–r.
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i
k-9- CA-4

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/01/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

MARTINELLI Claudio e MARTINELLI Veronica impugnano, nella qualità di persone offese, il
decreto di archiviazione emesso in data 13.6.2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Brescia nel procedimento penale contro PELLEGRINI Ermanno.
Denunciano violazione di legge per avere il giudicante disposto l’archiviazione dichiarando
inammissibile l’opposizione perché presentata oltre il termine di 10 gg. previsto dall’art. 408
c.p.p., rilevando che l’opposizione era comunque stata presentata prima che il Gip avesse

La doglianza è fondata.
Questa Corte con orientamento ormai consolidato ritiene illegittimo il provvedimento con cui il
giudice dichiari l’inammissibilità dell’opposizione non depositata nella cancelleria del Gip nel
termine di dieci giorni – previsto dall’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. e decorrente
dall’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa -, in quanto i termini stabiliti a
pena di decadenza sono, ex art. 173, comma primo, cod. proc. pen., solo quelli stabiliti dalla
legge, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, il
suddetto termine non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio per la persona
offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già
definito. Ng tale perentorietà è desumibile dalla normativa della disciplina delle impugnazioni,
posto che l’atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, trattandosi di
atto diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del
pubblico ministero e, in quanto tale, costituente esercizio del contraddittorio.
Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. non incide
pertanto sull’ammissibilità dell’atto di opposizione” e il giudice, se non abbia già pronunciato
archiviazione, è tenuto a provvedere ai sensi dell’art. 410 c.p.p. (in tal senso N. 6804 del
2005 Rv. 231108, N. 15888 del 2006 Rv. 234243, N. 18840 del 2007 Rv. 236922, N. 35169
del 2008 Rv. 241117, N. 31605 del 2009 Rv. 244323, N. 19073 del 2010 Rv. 247511
n. 39778 del 2014) Rv. 260459)
L’illegittimità del provvedimento di inammissibilità dell’opposizione presentata dalle persone
offese il 3.6.2015, quando il giudice non aveva ancora provveduto, si riflette sul successivo
decreto di archiviazione emesso il 13.6.2015, senza che il giudice per le indagini preliminare
abbia preso in considerazione le doglianze dell’opponente provvedendo ai sensi dell’art. 410
c.p.p., con evidente violazione delle regole del contraddittorio.
Il decreto di archiviazione impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, e deve
essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

1

provveduto sulla richiesta.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso

Così deciso in Roma, il 14.1.2016

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