Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1392 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1392 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISE MARIO N. IL 01/01/1983
PARISE CARMINE N. IL 26/05/1970
avverso la sentenza n. 17/2009 TRIBUNALE di CROTONE, del
09/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, in riforma della sentenza
del 24 ottobre 2012 del giudice di pace di Savelli ha condannato Parise Mario
e Parise Carmine al risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in
separata sede, cagionati alla parte civile Licciardi Antonio: così accogliendo
l’appello da quest’ultima proposto e ritenendo integrati gli estremi del delitto
di cui all’art. 633 cod. pen.

giacché non sussisterebbero gli estremi del reato di occupazione abusiva
essendo il fondo oggetto dei fatti inizialmente nella legittima detenzione degli
imputati, che lo avevano inizialmente acquisito per contratto di affitto di fondo
rustico, e non potendo pertanto ipotizzarsi nessun fatto di invasione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merito accoglimento.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta confermato che, per accordi
intercorsi tra gli odierni imputati i proprietari del fondo all’epoca dei fatti, lo
stesso fosse lecitamente fruito dagli imputati sia a scopo di pascolo di
coltivazione. Nella sentenza si da atto che Parise Mario si impegnò per iscritto
rilasciare il fondo, così detenuto, senza voler rispettare tale impegno.
Risulta dunque acquisito che gli odierni imputati non realizzarono mai una
illegittima invasione del fondo in oggetto, ma si limitarono a possederlo una
volta venuto meno il titolo che legittimava tale situazione di fatto.
Il che non consente di ritenere integrata la figura, penalisticamente rilevante,
della invasione del fondo altrui, assumendo invece la fattispecie rilevanza
esclusivamente civilistica.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste.
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Roma, li 6.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
nico Gallo

p-e-go

Contro detta pronunzia ricorrono gli imputati chiedendone l’annullamento:

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